Language of document : ECLI:EU:T:2014:315

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

22 maggio 2014

Causa T‑148/14 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Impugnazione presentata per telefax entro il termine – Firma dell’avvocato apposta sul telefax differente da quella apposta sull’originale inviato per posta – Deposito fuori termine dell’originale – Tardività – Impugnazione manifestamente irricevibile»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 13 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione (F‑2/13).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Atto introduttivo presentato per telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Conseguenze – Esclusa considerazione della data di ricevimento del telefax nel valutare l’osservanza del termine di ricorso

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, § 6)

Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria mediante telefax o qualsiasi altro mezzo di comunicazione è presa in considerazione, ai fini dell’osservanza dei termini processuali, solo se l’originale firmato dell’atto viene depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi.

Quando la firma dell’avvocato del ricorrente apposta in calce al ricorso di impugnazione trasmesso per telefax non è identica a quella apposta sull’originale del ricorso di impugnazione depositato in seguito, la data di trasmissione del ricorso di impugnazione presentato per telefax non può essere presa in considerazione ai fini dell’osservanza del termine di ricorso. Ne consegue che, conformemente all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale, solo la data di deposito dell’originale firmato deve essere presa in considerazione ai fini dell’osservanza di detto termine.

(v. punti 6, 8 e 9)

Riferimento:

Tribunale 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, non pubblicata nella Raccolta, punti da 15 a 17, e la giurisprudenza citata; 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI – Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T‑360/10, punti da 15 a 17; 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P, punti 14 e 15