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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 15 febbraio 2022 – Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. / Innovációs és Technológiai Miniszter

(Causa C-106/22)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Xella Magyarország Építőanyagipari Kft.

Autorità competente dinanzi alla quale è stato presentato il ricorso: Innovációs és Technológiai Miniszter

Questioni pregiudiziali

1)    Alla luce dei considerando 4 e 6 del regolamento (UE) 2019/452 1 , che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, e di quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, se l’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE debba essere interpretato nel senso che include la possibilità di adottare una disciplina come quella di cui all’articolo 85 della a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (legge LVIII del 2020, sulle norme transitorie relative alla cessazione dello stato di emergenza e sulla crisi epidemiologica), e in particolare come quella di cui agli articoli 276, punti 1 e 2, lettera a), e 283, paragrafo 1, lettera b), della stessa.

2)    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la mera circostanza che la Commissione abbia svolto una procedura di controllo delle concentrazioni, abbia esercitato le proprie competenze e abbia autorizzato una concentrazione relativa alla catena di proprietà di un investitore estero indiretto osti all’esercizio del potere decisionale ai sensi del diritto dello Stato membro applicabile.

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1 Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU 2019 L 79I, pag. 1).