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Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2024 – Passalacqua/Commissione

(Causa T-318/22)1

(«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2021 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 11 – Articolo 45 dello Statuto – Regola della concordanza – Scrutinio per merito comparativo – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Responsabilità – Danno materiale e morale»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Roberto Passalacqua (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff e L. Hohenecker, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea di non promuoverlo al grado AD 11 per l’esercizio di promozione 2021 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), della decisione della Commissione del 1° aprile 2022 di rigetto del reclamo R/620/21, nonché della decisione della Commissione di promuovere al grado AD 11 i funzionari ripresi dall’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2021, e, dall’altro lato, in subordine, il risarcimento dei danni che egli avrebbe patito a causa della decisione impugnata e della decisione dei suoi superiori gerarchici di non pubblicare la versione integrale della presentazione effettuata in occasione della tavola rotonda organizzata il 14 gennaio 2021.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Roberto Passalacqua è condannato alle spese.

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1     GU C 276 del 18.7.2022.