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Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2024 — Atomico Investment/EUIPO – Gomes Tominaga (atomic fund)

(Causa T-98/23)1

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo atomic fund – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore ATOMICO – Assenza di prova della notorietà del marchio anteriore – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 – Rinvio della causa dinanzi alla divisione di opposizione»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Atomico Investment Holdings Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: S. Malynicz, Barrister-at-Law)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Georgieva, D. Gája e V. Ruzek, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Augusto Gomes Tominaga (Amsterdam, Paesi-Bassi)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 dicembre 2022 (procedimento R-324/2022-2).

Dispositivo

1)    Il ricorso è respinto.

2)    L'Atomico Investment Holdings Ltd è condannata alle spese.

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1     GU C 127 dell'11.4.2023.