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Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 – Tempus Energy Germany e T Energy Sweden/ Commissione

(Causa T-167/19)1

[«Aiuti di Stato – Mercato polacco dell’energia elettrica – Meccanismo di capacità – Decisione di non sollevare obiezioni – Regime di aiuti – Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE – Nozione di dubbi – Articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 – Serie difficoltà – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 – Diritti procedurali delle parti interessate – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Tempus Energy Germany GmbH (Berlino, Germania), T Energy Sweden AB (Göteborg, Svezia) (rappresentanti: D. Fouquet e J. Derenne, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e P. Němečková, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: A. Ryan, A. Klosok, solicitors, T. Janssens e K. Bojarojć-Bartnicka, avvocati), Enel X Polska z o.o. (Varsavia) (rappresentanti: V. Cannizzaro, S. Ventura e L. Caroli, avvocati), Enspirion sp. z o.o. (Danzica, Polonia) (rappresentante: A. Czech, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2018) 601 final della Commissione, del 7 febbraio 2018, di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti relativo al meccanismo di capacità in Polonia, per il fatto che tale regime è compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE [aiuto di Stato SA.46100 (2017/N)].

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Tempus Energy Germany GmbH e la T Energy Sweden AB sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., dalla Enel X Polska z o.o. e dalla Enspirion sp. z o.o.

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 155 del 6.5.2019.