Language of document :

Ricorso proposto il 28 settembre 2021 - Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C602/21)

Lingua originale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: D. Milanowska, M. NollEhlers, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Polonia:

1)avendo previsto che i piani d'azione per le zone in cui i valori limite di rumore ammissibili non sono stati superati debbano essere messi a punto entro il 18 luglio 2024, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale ;1

2)non avendo previsto che i piani d'azione debbano comprendere un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2002/49, nonché le misure pianificate dalle autorità competenti per i successivi cinque anni volte alla conservazione delle aree silenziose, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del punto 1, trattini settimo e nono, dell'allegato V a tale direttiva;

3)non avendo messo a punto piani d'azione per i 20 assi ferroviari principali individuati nell'allegato A.3 del ricorso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/49;

4)non avendo messo a punto piani d'azione per i 290 assi stradali principali individuati nell'allegato A.4 del ricorso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/49; nonché

5)non avendo trasmesso le sintesi dei piani d’azione per i 20 assi ferroviari principali individuati nell'allegato A.3 del ricorso e per i 290 assi stradali principali individuati nell'allegato A.4 del ricorso, è venuta meno all'obbligo ad essa incombente in forza dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49, in combinato disposto con l'allegato VI a quest’ultima;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo motivo, la Commissione sostiene che l'introduzione dell'obbligo di mettere a punto entro il 18 luglio 2024 piani d'azione per le zone in cui i livelli di rumore ammissibili non sono stati superati non garantisce un'adeguata protezione di tali zone e comporta che la Repubblica di Polonia è venuta meno all'obbligo di mettere a punto piani destinati a gestire nel suo territorio i problemi di rumore e i relativi effetti, il che è in contrasto con l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/49. Gli obiettivi della direttiva di evitare e prevenire gli effetti nocivi del rumore ambientale, nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente, possono essere raggiunti solo se vengono elaborati piani d'azione anche per le zone in cui non si registra il superamento dei limiti di rumore.

Con il secondo motivo, la Commissione sostiene che il diritto polacco non garantisce che il programma di tutela dell’ambiente comprenda anche misure volte alla conservazione delle aree silenziose, come richiesto dalla direttiva 2002/49. Il diritto polacco non soddisfa questo requisito. Inoltre, il diritto polacco non richiede di presentare un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2002/49, quale elemento obbligatorio di un piano d'azione. L'articolo 119a, paragrafo 5, della legge relativa alla tutela dell'ambiente (ustawa Prawo ochrony środowiska) obbliga soltanto il competente presidente [del voivodato] a condurre consultazioni pubbliche in conformità alle pertinenti disposizioni. Tuttavia, non contiene alcun obbligo giuridico di includere nel piano d'azione un resoconto delle consultazioni pubbliche.

Con il terzo motivo, la Commissione sostiene che la Polonia non ha messo a punto piani d'azione per 20 assi ferroviari principali, che aveva precedentemente notificato alla Commissione come assi ferroviari principali, il che costituisce una violazione da parte della Polonia dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/49.

Con il suo quarto motivo, la Commissione sostiene che la Polonia non ha messo a punto piani d'azione per 290 assi stradali principali, che aveva precedentemente notificato alla Commissione come assi stradali principali, il che costituisce una violazione da parte della Polonia dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/49.

Con il suo quinto motivo, la Commissione sostiene che la Polonia non ha trasmesso le sintesi dei piani d’azione per 20 assi ferroviari principali e per 290 assi stradali principali, il che costituisce una violazione dell'articolo 10 della direttiva 2002/49/CE.

____________

1 GU 2002, L 189, pag. 12