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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del Regno del Belgio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 marzo 2005

(Causa T-134/05)

Lingua processuale: il francese

Il 26 marzo 2005 il Regno del Belgio, rappresentato dai sigg. Jean-Pierre Buyle e Christophe Steyaert, avvocati, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee-.

Il ricorrente richiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 19 gennaio 2005, nella parte in cui enuncia che i "debiti pregressi FSE" non sono prescritti e, se necessario, nella parte in cui stabilisce che tali debiti producono un interesse moratorio calcolato in base all'art. 86 del regolamento n. 2342/2002/CE;

-    condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A partire dal 1987 e fino al 1992 la Commissione ha chiesto al ricorrente il rimborso di alcune somme provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), trasferite dalla Commissione direttamente ai diversi organismi belgi che agivano in qualità di promotori, ma non utilizzate da questi ultimi in modo conforme alla normativa relativa al FSE.

Nel 2004 Commissione ha proceduto alla compensazione di alcuni debiti pregressi del ricorrente con crediti di quest'ultimo nei confronti della Commissione. A seguito di tali compensazioni, il ricorrente ha inviato alla Commissione numerose lettere alle quali la Commissione ha risposto con la decisione impugnata, indicando che i debiti pregressi non erano prescritti, contrariamente a quanto faceva valere il ricorrente.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente sostiene che i debiti di cui trattasi sono prescritti ai sensi dell'art. 3.1 del regolamento n. 2988/95/CE o, in subordine, ai sensi delle disposizioni del diritto belga, applicabile nel caso di specie in conformità all' art. 2.4 del regolamento n. 2988/95/CE.

Il ricorrente contesta altresì l'imposizione, da parte della Commissione, degli interessi di mora. Secondo il ricorrente esiste nella fattispecie una normativa specifica, vale a dire i regolamenti nn. 1865/90/CEE e. 448/2001/CE, che derogano all'art. 86 del regolamento n. 2342/2002/CE invocato dalla Commissione per giustificare l'imposizione degli interessi di mora. Il ricorrente sostiene che tale normativa specifica non prevede l'imposizione degli interessi di mora relativi alle azioni FSE decise prima del 6 luglio 1990 e che, pertanto, la Commissione non può esigere interessi di mora per i debiti in questione.

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