Comunicazione sulla GU
Ricorso del sig. Gérard Meric contro l'Ufficio per l'armonizazione nel mercato interno (UAMI), presentato il 17 marzo 2005
(Causa T-133/05)
Lingua del deposito del ricorso: il francese
Il 17 marzo 2005 il sig. Gérard Méric, residente a Parigi, rappresentato dall'avv. Pascal Murzeau, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)
Altra parte del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso era la ARBORA & AUSONIA, S.L.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- riformare sic et simpliciter la decisione 17 gennaio 2005 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) e, conseguentemente:
- respingere l'opposizione della società ARBORA & AUSONIA, S.L., alla registrazione del marchio "PAM-PIM'S BABY-PROP",
- condannare quest'ultima a tutte le spese sostenute dal ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Richiedente: Il ricorrente
Marchio comunitario di cui si
chiede la registrazione: Il marchio nominativo "PAM-PIM'S BABY-PROP" per prodotti classificati nella classe 16 (pannoloni-slip in carta o in cellulosa (monouso)).
Titolare del diritto di marchio o del
segno rivendicato in sede di
opposizione: ARBORA & AUSONIA, S.L.
Marchio o segno opposto: I marchi nominativi e figurativi nazionali "PAM-PAM" per prodotti classificati nelle classi 5, 16 e 25 (abiti confezionati di ogni genere, in particolare pannoloni-slip, scarpe, slip igienici, salviette igieniche, ... - marchi spagnoli nº 855.391, nº 1.146.300 e nº 1.153.492).
Decisione della divisione
di opposizione: Accoglimento dell'opposizione sulla base del marchio figurativo nazionale "PAM-PAM" per prodotti classificati nella classe 16 (slip e pannoloni-slip in carta e in cellulosa - marchio spagnolo nº 1.146.300).
Decisione della commissione
di ricorso: Rigetto del ricorso proposto dal ricorrente.
Motivi invocati: Non esiste, per il consumatore medio spagnolo, un rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell' art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, non essendovi similitudine né tra il marchio richiesto ed i marchi anteriori, né tra i prodotti indicati dal marchio richiesto e i marchi anteriori.
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