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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Gérard Meric contro l'Ufficio per l'armonizazione nel mercato interno (UAMI), presentato il 17 marzo 2005

    (Causa T-133/05)

    Lingua del deposito del ricorso: il francese

Il 17 marzo 2005 il sig. Gérard Méric, residente a Parigi, rappresentato dall'avv. Pascal Murzeau, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

Altra parte del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso era la ARBORA & AUSONIA, S.L.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    riformare sic et simpliciter la decisione 17 gennaio 2005 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) e, conseguentemente:

-    respingere l'opposizione della società ARBORA & AUSONIA, S.L., alla registrazione del marchio "PAM-PIM'S BABY-PROP",

-     condannare quest'ultima a tutte le spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:            Il ricorrente

Marchio comunitario di cui si     

chiede la registrazione:                 Il marchio nominativo "PAM-PIM'S BABY-PROP" per prodotti classificati nella classe 16 (pannoloni-slip in carta o in cellulosa (monouso)).

Titolare del diritto di marchio o del    

segno rivendicato in sede di

opposizione:                ARBORA & AUSONIA, S.L.

Marchio o segno opposto:        I marchi nominativi e figurativi nazionali "PAM-PAM" per prodotti classificati nelle classi 5, 16 e 25 (abiti confezionati di ogni genere, in particolare pannoloni-slip, scarpe, slip igienici, salviette igieniche, ... - marchi spagnoli nº 855.391, nº 1.146.300 e nº 1.153.492).

Decisione della divisione                

di opposizione:                Accoglimento dell'opposizione sulla base del marchio figurativo nazionale "PAM-PAM" per prodotti classificati nella classe 16 (slip e pannoloni-slip in carta e in cellulosa - marchio spagnolo nº 1.146.300).

Decisione della commissione        

di ricorso:                Rigetto del ricorso proposto dal ricorrente.

Motivi invocati:            Non esiste, per il consumatore medio spagnolo, un rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell' art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, non essendovi similitudine né tra il marchio richiesto ed i marchi anteriori, né tra i prodotti indicati dal marchio richiesto e i marchi anteriori.

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