Language of document : ECLI:EU:T:2004:202

Ordonnance du Tribunal

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
2 luglio 2004 (1)

«Procedimento sommario – Direttive 67/548/CEE e 2004/73/CE – Presupposti di ricevibilità»

Nel procedimento T‑422/03 R II,

Enviro Tech Europe Ltd, con sede in Surrey (Regno Unito),

Enviro Tech International Inc., con sede in Chicago (Stati Uniti), rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem,

richiedenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis e dalla sig.ra F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto una domanda mirante, in primo luogo, alla «sospensione dell'inserimento dell'nPB» nel 29o adattamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 17 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, 196, pag. 1), in secondo luogo, alla sospensione dell'esecuzione dell'inserimento dell'nPB nella direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE, recante 29o adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 152, pag. 1), e, in terzo luogo, alla concessione di altri provvedimenti provvisori,



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,



ha emesso la seguente



Ordinanza




Ambito normativo

Ambito normativo generale

1
La direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, 196, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE, recante settima modifica della direttiva 67/548 (GU L 154, pag. 1), stabilisce le regole relative alla commercializzazione di talune «sostanze», definite come «gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, contenenti gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza e senza modificare la sua composizione».

2
Successivamente alla sua adozione, la direttiva 67/548 è stata modificata più volte e, da ultimo, dalla direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE, recante 29o adattamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 152, pag. 1).

3
L’art. 4 della direttiva 67/548, come modificata, stabilisce che le sostanze sono classificate in base alle loro proprietà intrinseche, secondo le categorie di cui all’art. 2, n. 2. La classificazione di una sostanza chimica come «pericolosa» impone l’applicazione sul suo imballaggio di un’etichettatura adeguata comprendente in particolare simboli di pericolo, frasi tipo che menzionano i rischi specifici derivanti dai pericoli dell’uso della sostanza («frasi R») nonché frasi tipo contenenti i consigli di prudenza relativi all’uso della sostanza («frasi S»).

4
Ai sensi dell’art. 2, n. 2 della direttiva 67/548 come modificata sono «pericolosi» le sostanze ed i preparati che sono, in particolare, «estremamente infiammabili», «facilmente infiammabili», «infiammabili» o «tossici per il ciclo riproduttivo».

5
L’art. 4, n. 2, della direttiva 67/548 come modificata stabilisce che i principi generali riguardanti la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e dei preparati sono applicati secondo i criteri previsti dall’allegato VI, salvo disposizioni contrarie relative ai preparati pericolosi contenute in direttive specifiche.

6
L’allegato VI, punto 4.2.3. della direttiva 67/548 come modificata, menziona i criteri applicabili agli effetti tossici per la riproduzione e suddivide le sostanze che hanno tali effetti in tre categorie:

categoria 1: «sostanze che danneggiano la fertilità negli esseri umani» e «sostanze con effetti tossici sullo sviluppo umano»;

categoria 2: «sostanze che dovrebbero essere considerate in grado di danneggiare la fertilità negli esseri umani» e «sostanze che dovrebbero essere considerate in grado di provocare effetti tossici sullo sviluppo umano»;

categoria 3: «sostanze che potrebbero avere effetti sulla fertilità umana» e «sostanze che potrebbero produrre alterazioni negli esseri umani a causa dei loro probabili effetti tossici sullo sviluppo».

Adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico

7
L’art. 28 della direttiva 67/548 come modificata stabilisce:

«Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 29».

8
Nelle sue osservazioni la Commissione ha indicato che, in pratica, allorché essa elabora un primo progetto di misure di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico, consulta il gruppo di lavoro sulla classificazione e l’etichettatura (in prosieguo: il «gruppo di lavoro»). Questo gruppo è composto di esperti in tossicologia e in classificazione delegati dagli Stati membri, di rappresentanti dell’industria chimica nonché di rappresentanti del settore dell’industria più specificamente interessato dai prodotti di cui trattasi. Dopo consultazione del gruppo di lavoro, la Commissione sottopone il progetto di misure al comitato istituito dall’art. 29 della direttiva 67/548 (in prosieguo: il «comitato di regolamentazione»).

9
L’art. 29 della direttiva 67/548 come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003 n. 807 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità) (GU L 122, pag. 36), stabilisce:

«1.
La Commissione è assistita da un comitato.

2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli artt. 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’art. 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi».

10
L’art. 5 della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), stabilisce:

«1.    La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.      Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’art. 205, paragrafo 2, del Trattato per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all’articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3.      La Commissione adotta, fatto salvo l’art. 8, le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

(…)».


Fatti e procedimento

11
Il bromuro di n‑propile (in prosieguo: «nPB») è un solvente organico volatile utilizzato in particolare per la pulizia industriale.

12
La Enviro Tech Europe Ltd e la Enviro Tech International Inc. (in prosieguo: le «richiedenti») hanno come unica attività la produzione e la vendita di un prodotto fabbricato a base di nPB e denominato «Ensolv». La prima di queste società è la controllata europea della seconda ed è titolare di una licenza esclusiva per la vendita dell’Ensolv in Europa.

13
In seguito all’adozione della direttiva della Commissione 1° marzo 1991, 91/325/CEE, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 180, pag. 1), l’nPB è stato classificato nell’allegato I della direttiva 67/548 come sostanza irritante e infiammabile.

14
Nella riunione del gruppo di lavoro tenutasi dal 16 al 18 gennaio 2002, il direttore dell’Health & Safety Executive (Ufficio per la salute e la sicurezza del Regno Unito, in prosieguo: l’«HSE») ha proposto che l’nPB fosse classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2.

15
Successivamente, nell’aprile 2002, l’HSE ha proposto di classificare l’nPB come sostanza facilmente infiammabile, basandosi sui risultati di un nuovo esperimento scientifico.

16
Successivamente, le richiedenti hanno protestato ripetutamente contro questo progetto di classificazione dinanzi all’HSE, all’Ufficio europeo delle sostanze chimiche nonché dinanzi al gruppo di lavoro e hanno sottoposto loro a tal riguardo dati e argomenti scientifici a sostegno della loro posizione.

17
Nella sua riunione del gennaio 2003, il gruppo di lavoro ha deciso di raccomandare la classificazione dell’nPB come sostanza facilmente infiammabile e tossica per la riproduzione di categoria 2. Dopo l’adozione di questa decisione, le richiedenti hanno inutilmente tentato di convincere il gruppo di lavoro a riaprire la discussione sull’nPB.

18
Il 29 agosto e il 29 settembre 2003, rispettivamente, le richiedenti hanno inviato due lettere alla Commissione con le quali chiedevano in particolare a quest’ultima di adottare i provvedimenti necessari al fine di correggere gli errori che, a loro parere, erano alla base delle raccomandazioni del gruppo di lavoro relativamente all’nPB.

19
Con due lettere 3 novembre 2003, la Commissione ha indicato alle richiedenti che gli argomenti dedotti nelle loro lettere 29 agosto e 29 settembre 2003 non giustificavano una modifica della classificazione dell’nPB raccomandata dal gruppo di lavoro (in prosieguo: gli «atti impugnati»).

20
Con atto registrato nella cancelleria il 23 dicembre 2003 le richiedenti hanno presentato un ricorso in annullamento contro gli atti impugnati nonché un ricorso per risarcimento.

21
Poco tempo dopo la presentazione del ricorso principale, alle richiedenti è stato comunicato che si era tenuta una riunione del comitato di regolamentazione, in data 15 gennaio 2004, al fine di approvare il 29o adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548.

22
Con atto separato, registrato il 30 dicembre 2003 nella cancelleria del Tribunale, le richiedenti, in applicazione degli artt. 242 CE e 243 CE hanno presentato al giudice dei provvedimenti urgenti una prima domanda di provvedimenti provvisori mirante a che fosse sospesa l’esecuzione degli atti impugnati e si ingiungesse alla Commissione di non proporre la riclassificazione dell’nPB nell’ambito del 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 nel corso della successiva riunione del comitato di regolamentazione, prevista per il 15 gennaio 2004, e finché non vi fosse la pronuncia sul ricorso principale.

23
Nelle sue osservazioni la Commissione ha precisato che la riunione del comitato di regolamentazione non era mai stata prevista per il 15 gennaio 2004 e che era stata rinviata sine die.

24
Il 3 febbraio 2004 è stata emessa un’ordinanza con cui veniva respinta la prima domanda di provvedimenti provvisori (causa T‑433/03 R, Envirotech e a./Commissione, Racc. pag. II‑469; in prosieguo: l'«ordinanza del 3 febbraio 2004»). In questa ordinanza, il giudice dell’urgenza ha ritenuto in sostanza che, senza che occorresse pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso principale, la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati non era di alcuna utilità per le richiedenti, in quanto essa non poteva avere per effetto di impedire alla Commissione di proporre la riclassificazione dell’nPB. Per quanto riguarda le altre domande delle richiedenti, il giudice dei provvedimenti urgenti ha ritenuto che non fosse necessario esaminare i danni asseritamente gravi e irreparabili fatti valere, poiché le premesse sulle quali essi si basavano erano in ogni caso troppo ipotetiche per giustificare la concessione di provvedimenti provvisori.

25
Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale il 9 febbraio 2004, la resistente ha sollevato, nella causa principale, un’eccezione di irricevibiltà ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

26
Con atto datato 5 aprile 2004 e registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, le richiedenti hanno depositato una seconda domanda di provvedimenti provvisori ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, miranti in particolare a che il giudice dei provvedimenti urgenti ordinasse la sospensione dell’«inserimento dell’nPB da parte della Commissione nel 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548». Nella loro domanda, le richiedenti hanno indicato che la riunione del comitato di regolamentazione prevista per l’adozione della proposta del 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 doveva tenersi il 14 aprile 2004. Esse hanno inoltre chiesto al giudice dei provvedimenti urgenti di statuire sulla base dell’art. 105, n. 2, del regolamento di procedura, prima che la Commissione presentasse le sue osservazioni.

27
Il 7 aprile 2004, su domanda del giudice dei provvedimenti urgenti, la Commissione ha confermato che la riunione del comitato di regolamentazione prevista per l’adozione del progetto di 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 doveva tenersi il 14 aprile 2004.

28
Il 13 aprile 2004, le richiedenti hanno depositato d’ufficio nella cancelleria del Tribunale taluni documenti relativamente ai quali hanno indicato che erano pervenuti a loro conoscenza solo dopo il deposito della loro domanda di provvedimenti provvisori. Il giudice dei provvedimenti urgenti ha deciso di versare questi documenti al fascicolo.

29
Il 23 aprile 2004, la Commissione ha presentato le sue osservazioni sui detti documenti. La Commissione ha anche comunicato al giudice dei provvedimenti urgenti che, in data 14 aprile 2004, il comitato di regolamentazione aveva approvato il progetto di riclassificazione dell’nPB, da un lato, come sostanza facilmente infiammabile (R 11) e, dall’altro, come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2 (R 60) e 3 (R 63).

30
Il 14 maggio 2004, le richiedenti hanno presentato al giudice dei provvedimenti urgenti nuovi documenti e gli hanno comunicato che, il 29 aprile 2004, la Commissione aveva formalmente adottato la direttiva 2004/73, recante 29° adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico e che adotta la classificazione dell’nPB nelle categorie R 11 e R 60. In considerazione di questi elementi le richiedenti hanno presentato nuove conclusioni miranti a che fosse sospesa l’esecuzione dell’inserimento dell’nPB nella direttiva 2004/73. Il 17 maggio 2004, il giudice dei provvedimenti urgenti ha deciso di versare questi nuovi documenti al fascicolo. Il 26 maggio 2004 la Commissione ha presentato le sue osservazioni su questi nuovi documenti e conclusioni.


Conclusioni

31
Nella loro presente domanda, le richiedenti chiedono che il giudice dei provvedimenti urgenti voglia:

«dichiarare la loro domanda ricevibile e fondata» (in prosieguo: la «prima domanda»);

«dichiarare che è necessario disporre provvedimenti provvisori al fine di evitare un danno irreparabile alle richiedenti» (in prosieguo: la «seconda domanda»);

«sospendere l’inserimento da parte della Commissione dell’nPB nel 29° adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico fino alla risoluzione del ricorso principale» (in prosieguo: la «terza domanda»);

«adottare qualsiasi altro provvedimento provvisorio che il “giudice dei provvedimenti urgenti” ritenga opportuno per impedire la riclassificazione dell’nPB nelle categorie R 11 e R 60» (in prosieguo: la «quarta domanda»);

condannare la Commissione alle spese.

32
Nella loro lettera del 14 maggio 2004, le richiedenti chiedono inoltre che il giudice dei provvedimenti urgenti voglia:

«sospendere l’inserimento dell’nPB nel 29° adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico» (in prosieguo: la «quinta domanda»);

«ordinare alla Commissione di notificare immediatamente agli Stati membri che il detto inserimento è sospeso fino alla risoluzione della causa principale» (in prosieguo: la «sesta domanda»);

«ordinare qualsiasi altro provvedimento necessario per assicurare la tutela giurisdizionale provvisoria delle richiedenti» (in prosieguo: la «settima demanda»).

33
La Commissione, dal canto suo, chiede che il giudice dei provvedimenti urgenti voglia:

respingere la domanda di provvedimento provvisori;

condannare le richiedenti alle spese.


In diritto

34
L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑1461, punto 73).

35
Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, poiché nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23].

Argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

36
Nelle sue osservazioni, la Commissione, pur rilevando che le richiedenti miravano alla sospensione di un provvedimento diverso da quello di cui hanno chiesto l’annullamento nel ricorso principale, indica che non è necessario esaminare tale questione, in quanto il ricorso principale e, conseguentemente, la domanda di provvedimenti urgenti sono manifestamente irricevibili. In particolare, per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso principale, la Commissione sostiene che il ricorso di annullamento presentato dalle richiedenti è manifestamente irricevibile in quanto queste ultime intendono contestare atti che non incidono sulla loro situazione giuridica.

37
Le richiedenti, per contro, sostengono che esse sono legittimate ad agire contro gli atti impugnati in applicazione dell’art. 230, quarto comma, CE, in quanto i detti atti sono decisioni della Commissione firmate da un direttore ed esse ne sono i destinatari diretti. Le richiedenti non sarebbero quindi tenute a dimostrare che esse sono direttamente e individualmente interessate dagli atti impugnati, in quanto tale criterio si applica solo alle decisioni indirizzate a terzi. Le richiedenti sostengono anche che esse sono legittimate ad agire sulla sola base del ragionamento seguito dal Tribunale nella sua sentenza del 30 gennaio 2002, causa T‑54/99, max.mobil/Commissione (Racc. pag. II‑313, punto 71).

Sul fumus boni iuris

38
Le richiedenti ritengono che il ricorso rivolto contro gli atti impugnati non sia manifestamente infondato. Per un’esposizione più dettagliata degli argomenti delle richiedenti relativi al fumus boni iuris, si fa riferimento, essenzialmente, ai punti 36‑40 dell'ordinanza 3 febbraio 2004.

Sull’urgenza

39
Nella loro domanda del 5 aprile 2004, le richiedenti ritengono che provvedimenti provvisori siano necessari a causa dell’urgenza con cui occorre impedire l’adozione, allora prevista per il 14 aprile 2004, del 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548. In particolare, le richiedenti sostengono che l’adozione e l’esecuzione della decisione della Commissione di riclassificare l’nPB, che rende certa la sua riclassificazione all’atto del 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548, comportano tre conseguenze negative tali da causare loro un danno grave e irreparabile, il quale può per di più essere dimostrato con un grado di certezza sufficiente.

40
Le richiedenti sostengono innanzi tutto che la nuova classificazione dell’nPB come sostanza facilmente infiammabile e tossica per la riproduzione di categoria 2 invalida il loro brevetto sull’Ensolv, in quanto quest’ultimo è basato sulle proprietà non infiammabili e non pericolose dell’nPB.

41
Le richiedenti sostengono poi che la nuova classificazione dell’nPB in quanto sostanza facilmente infiammabile le obbliga, in primo luogo, a identificare questo prodotto come tale ed a modificare la loro scheda di dati di sicurezza, in secondo luogo, a modificare la loro prassi in termini di trasporto, di manipolazione e di immagazzinaggio e, in terzo luogo, a consigliare ai loro clienti di fare lo stesso, e questo a causa del combinato disposto della direttiva 67/548 e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 maggio 1999, 1999/45/CE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200, pag. 1). Tenuto conto di questi diversi obblighi, i clienti delle richiedenti non distinguerebbero più l’Ensolv dagli altri prodotti. Orbene, in quanto l’attività delle richiedenti si baserebbe unicamente su questo prodotto, la loro sopravvivenza verrebbe ad essere minacciata.

42
Le richiedenti sottolineano infine che la nuova classificazione dell’nPB come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2 impone loro di proporre e di offrire nel più breve termine sostituti al nPB più «sicuri» di questa sostanza, in applicazione della direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 85, pag. 1). Questa nuova classificazione comporterebbe anche un cambiamento del regime di autorizzazione dell’nPB nell’ambito del futuro regolamento «REACH».

43
Le richiedenti aggiungono che, se l’nPB fosse ritirato progressivamente o non fosse più acquistato a causa di taluni obblighi regolamentari e finanziari, esse cesserebbero la loro attività, di modo che le perdite ed il danno futuro di cui trattasi non sarebbero né quantificabili né riparabili.

Sulla ponderazione degli interessi

44
Per quanto riguarda la ponderazione degli interessi, le richiedenti fanno rilevare nella loro domanda che i provvedimenti provvisori richiesti si limiterebbero a mantenere la situazione attuale fino alla pronuncia sul ricorso principale.

45
Pur respingendo la premessa secondo cui l’nPB può essere classificato come sostanza infiammabile senza che esperimenti appropriati abbiano giustificato questa posizione, le richiedenti ritengono che la classificazione attuale avverta sufficientemente gli utilizzatori dell’nPB circa le sue asserite proprietà infiammabili. Una classificazione come sostanza facilmente infiammabile non servirebbe ad altri fini ed indurrebbe invece le richiedenti a cessare la loro attività prima della pronuncia sul ricorso principale. Le richiedenti fanno rilevare inoltre che, dall’introduzione dell’nPB in Europa e nel resto del mondo, non vi è mai stata notizia di alcun incidente provocato dalle asserite proprietà infiammabili di questa sostanza.

46
Le richiedenti sostengono che lo stesso ragionamento può essere applicato alla proposta di riclassificazione dell’nPB come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2, poiché, in assenza di provvedimenti provvisori, le richiedenti dovranno immediatamente presentare e attuare un programma di ritiro progressivo dell’nPB in applicazione della direttiva 1999/13. In subordine, le richiedenti sono disposte ad accettare una classificazione temporanea come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 3, fino alla pronuncia sul ricorso principale.

47
Infine, le richiedenti rilevano che la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti é tanto più necessaria nella presente causa in quanto occorre del resto chiarire innanzi tutto il fatto che la Commissione non é autorizzata a classificare sostanze senza far ricorso ai metodi di sperimentazione e ai criteri di classificazione previsti specificamente a tal fine dalla direttiva 67/548, in secondo luogo, il fatto che il principio di precauzione non può trovare applicazione in materia di classificazione sulla base della pericolosità e, infine, il ruolo e le competenze del gruppo di lavoro nell’ambito dell’adozione di decisioni politiche.

Valutazione del giudice dei provvedimenti urgenti

48
In via preliminare occorre ricordare che l’osservanza delle disposizioni del regolamento di procedura e in particolare i presupposti di ricevibilità delle domande di provvedimenti urgenti sono di ordine pubblico (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 7 maggio 2002, causa T‑306/01 R, Aden e a./Commissione, Racc. pag. II‑2387, punti 43‑46).

49
Allo stato del fascicolo, il giudice dei provvedimenti urgenti ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza che occorra sentire le osservazioni orali delle parti.

50
A tal riguardo, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se il ricorso principale sia, prima facie, manifestamente irricevibile, il giudice dei provvedimenti urgenti ritiene che occorra, nella fattispecie, analizzare nell’ordine le domande presentate dalle richiedenti, come riportate sopra ai punti 31 e 32.

51
Per quanto riguarda innanzi tutto la prima e la seconda domanda, senza che occorra valutare se esse possano avere, in quanto tali, una qualsiasi utilità per le richiedenti, è evidente che la questione se esse debbano essere accolte dipende dalla ricevibilità e dalla fondatezza delle altre domande.

52
Per quanto riguarda poi la terza domanda, che mira a che sia sospeso «l’inserimento da parte della Commissione dell’nPB nel 29° adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico» occorre constatare innanzi tutto che la sua formulazione è particolarmente ambigua. Infatti, poiché l’«inserimento (…) dell’nPB nel 29° adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico» può risultare, letteralmente, solo dall’adozione definitiva di questo testo normativo, la terza domanda sembra debba essere interpretata nel senso che mira alla sospensione dell’esecuzione del testo finale come adottato dalla Commissione. Tuttavia, taluni brani della domanda di provvedimenti urgenti lasciano anche intendere che, con questa stessa domanda, le richiedenti chiedono in realtà al giudice dei provvedimenti urgenti di impedire alla Commissione e/o al comitato di regolamentazione di esercitare le loro competenze legislative al fine del 29° adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico. Tale è il caso in particolare dei brani in cui le richiedenti indicano che esse intendono prevenire l’adozione del progetto presentato dalla Commissione al comitato di regolamentazione.

53
Senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se questa mancanza di chiarezza renda di per sé sola la terza domanda irricevibile, risulta che quest’ultima deve in ogni caso essere respinta.

54
Infatti, in primo luogo, la terza domanda, laddove vada interpretata nel senso che mira ad impedire alla Commissione e/o al comitato di regolamentazione di esercitare le loro competenze legislative al fine dell’inserimento dell’nPB nel 29° adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico, dovrebbe essere esaminata congiuntamente alla quarta, la quale mira a che il giudice dei provvedimenti urgenti adotti «qualsiasi altro provvedimento (…) opportuno per impedire la riclassificazione dell’nPB nelle categorie R 11 e R 60».

55
A tal riguardo, senza che occorra esaminare se queste due domande siano ricevibili e in particolare senza che sia necessario esaminare se sia incompatibile con i principi di ripartizione delle competenze tra le differenti istituzioni comunitarie disporre provvedimenti provvisori che hanno per effetto di impedire, anche a titolo provvisorio, alla Commissione e al comitato di regolamentazione di esercitare le loro competenze in materia legislativa (v., per analogia, ordinanza del Tribunale 12 luglio 1996 causa T‑52/96 R, Sogecable/Commissione, Racc. pag. II‑797, punti 39‑41, e 5 dicembre 2001, causa T‑216/01 R, Reisebank/Commissione, Racc. pag. II‑3481, punto 52), si deve constatare che queste domande sono ormai senza oggetto, in quanto, in data 29 aprile 2004, la Commissione ha adottato la direttiva 2004/73.

56
In secondo luogo, se la terza domanda dovesse essere interpretata nel senso che mira a far sospendere l’inserimento dell’nPB nel 29° adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico, essa dovrebbe essere valutata congiuntamente alla quinta domanda, che mira alla sospensione dell’esecuzione dell’inserimento dell’nPB nella direttiva 2004/73. Ora, si deve constatare a tal riguardo che queste due domande mirano alla sospensione di un atto che le richiedenti non hanno impugnato nell’ambito del loro ricorso principale, contrariamente a quanto prescrive l’art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura.

57
La terza, quarta e quinta domanda devono quindi essere respinte.

58
Di conseguenza deve essere respinta anche la sesta domanda, la quale mira a che il giudice dei provvedimenti urgenti ordini alla Commissione di notificare immediatamente agli Stati membri che è sospesa l’esecuzione del detto inserimento fino alla pronuncia sul ricorso principale.

59
Per quanto riguarda infine la settima domanda, che mira a che il giudice dei provvedimenti urgenti «ordini qualsiasi altro provvedimento necessario per assicurare la tutela giurisdizionale provvisoria delle richiedenti», occorre constatare che le richiedenti non presentano spiegazioni tali da chiarire sufficientemente questa parte della loro domanda, la quale riveste un carattere vago e impreciso. In assenza di più ampie precisazioni circa il suo oggetto, una tale domanda non soddisfa le condizioni dell’art. 44, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura al quale rinvia l’art. 104, n. 3; di questo stesso regolamento e pertanto è irricevibile (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 2 febbraio 1996, causa T‑228/95 R, Lehrfreund/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑111, punto 58).

60
Di conseguenza, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, le domande presentate dalle richiedenti devono in ogni caso essere respinte. Di conseguenza, la domanda di provvedimenti urgenti deve essere respinta nel suo insieme.


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



così provvede:

1)
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)
Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 2 luglio 2004

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1
Lingua processuale: l'inglese.