Language of document : ECLI:EU:T:2004:30

Causa T-422/03 R

Enviro Tech Europe Ltd ed Enviro Tech International, Inc.

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Direttiva 67/548 — Urgenza»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Decisione amministrativa negativa

(Artt. 242 CE e 243 CE)

2.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Onere della prova — Verificarsi del danno in dipendenza da eventi futuri e incerti

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

1.      In linea di principio, non è concepibile una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione amministrativa negativa, dato che la concessione di una tale sospensione non può avere l’effetto di modificare la situazione del richiedente.

(v. punto 58)

2.      L’urgenza di una domanda di sospensione dell’esecuzione va valutata in rapporto alla necessità di disporre provvisoriamente tale sospensione per evitare che sia provocato un danno grave e irreparabile alla parte richiedente. Spetta alla parte che fa valere un danno grave e irreparabile dimostrarne l’esistenza. L’imminenza del danno non deve essere dimostrata con assoluta certezza. Soprattutto quando il verificarsi del danno dipende dalla sopravvenienza di un insieme di fattori, basta che essa sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità.

Tuttavia un danno di natura puramente ipotetica, in quanto basato sulla sopravvenienza di eventi futuri e incerti non può giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti.

(v. punti 62-65)