Language of document : ECLI:EU:T:2004:202

Causa T-422/03 R II

Enviro Tech Europe Ltd ed Enviro Tech International Inc.

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Direttive 67/548/CEE e 2004/73/CE — Presupposti per la ricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

2.      Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Ricorso — Requisiti di forma — Indicazione precisa dell’oggetto della domanda — Presupposto di ordine pubblico

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, lett. d), e 104, n. 3]

1.      L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

(v. punto 34)

2.      Una domanda di provvedimenti urgenti che, in assenza di precisazioni circa il suo oggetto, rivesta un carattere vago e impreciso non soddisfa le condizioni dell’art. 44, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale, al quale rinvia l’art. 104, n. 3, di questo stesso regolamento, e pertanto è irricevibile.

L’osservanza del citato art. 44 nonché delle altre disposizioni del regolamento di procedura, in particolare di quelle che fissano i presupposti di ricevibilità delle domande di provvedimenti urgenti, è di ordine pubblico.

(v. punti 48, 59)