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Sentenza del Tribunale 24 novembre 2010 - Marcuccio / Commissione

(Causa T-9/09 P) 1

("Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente irricevibile - Domanda di restituzione di beni personali - Notifica della decisione di rigetto del reclamo in una lingua diversa da quella del reclamo - Ricorso tardivo - Mancata risposta a un capo della domanda presentato in primo grado")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-133/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

L'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F 133/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata nella parte in cui ha omesso di statuire sulla domanda di declaratoria di inesistenza della decisione impugnata in primo grado.

L'impugnazione è respinta quanto al resto.

Il ricorso, nella parte in cui era inteso alla declaratoria di inesistenza della decisione controversa, è respinto.

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio. Le spese collegate al procedimento di primo grado che ha condotto alla menzionata ordinanza Marcuccio/Commissione saranno sopportate secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di quest'ultima.

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1 - GU C 55 del 7.3.2009.