Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 21 aprile 2010 – Schunk / UAMI (Rappresentazione di una parte di mandrino)
(causa T‑7/09)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario che rappresenta una parte di mandrino con tre scanalature – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito mediante l’uso – Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 22, 33)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 31 ottobre 2008 (procedimento R 1109/2007 1), relativa alla registrazione del segno raffigurante una parte di un mandrino con tre scanalature come marchio comunitario. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio che rappresenta una parte di mandrino con tre scanalature, per prodotti appartenenti alle classi 7 e 8 (domanda di registrazione n. 3 098 894) |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego della registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik è condannata alle spese. |