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Ordinanza del Tribunale del 22 dicembre 2014 – Al Assad / Consiglio

(Causa T-407/13)1

(«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Iscrizione di un privato negli elenchi delle persone interessate - Legami personali con membri del regime - Diritti della difesa - Processo equo - Obbligo di motivazione - Onere della prova - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Diritto alla vita privata - Autorità di cosa giudicata - Irricevibilità - Irricevibilità manifesta - Ricorso privo di qualsiasi fondamento in diritto»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bouchra Al Assad (Damasco, Siria) (rappresentanti: G. Karouni e C. Dumont, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e M.-M. Joséphidès, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale, in primo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 111, pag. 1, rettifica GU 2013, L 127, pag. 27), in secondo luogo, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), in terzo luogo, del regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 335, pag. 3), in quarto luogo, della decisione 2013/760/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2013/255 (GU L 335, pag. 50), in quinto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2014 del Consiglio, del 28 maggio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 160, pag. 11), e, in sesto luogo, della decisione 2014/309/PESC del Consiglio, del 28 maggio 2014, che modifica la decisione 2013/255 (GU L 160, pag. 37), nei limiti in cui il nome della ricorrente è stato mantenuto negli elenchi delle persone e entità a cui si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento del regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, della decisione 2013/760/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2013/255, e della decisione 2014/309/PESC del Consiglio, del 28 maggio 2014, che modifica la decisione 2013/255.

Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto nella parte in cui è diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2014 del Consiglio, del 28 maggio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

La sig.ra Bouchra Al Assad è condannata alle spese.

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1 GU C 344 del 23.11.2013.