Language of document : ECLI:EU:C:2022:754

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

6 ottobre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica comune dei trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 11, paragrafi 2 e 4 – Sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore – Patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza normale in sostituzione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro – Rifiuto, da parte del primo Stato membro, di eseguire una decisione di sospensione del diritto di guidare adottata dal secondo Stato membro – Obbligo per il secondo Stato membro di non riconoscere, nel proprio territorio, la validità della patente di guida che ha costituito l’oggetto di una sospensione»

Nella causa C‑266/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 26 aprile 2021, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento penale a carico di

HV

con l’intervento di:

Sofiyska gradska prokuratura,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Jääskinen, M. Safjan, N. Piçarra (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo tedesco, da J. Möller, A. Hoesch e D. Klebs, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid, P. Messina e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 4, e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU 2008, L 337, pag. 102), nonché dell’articolo 11, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU 2006, L 403, pag. 18).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto l’esecuzione, in Spagna, di una decisione di sospensione del diritto di guidare pronunciata in Bulgaria nei confronti di una persona residente in Spagna e titolare di una patente di guida rilasciata da quest’ultimo Stato membro in sostituzione di una patente di guida rilasciata dal primo Stato membro.

 Contesto giuridico

 Diritto dellUnione

 Decisione quadro 2008/947

3        L’articolo 1 della decisione quadro 2008/947, intitolato «Obiettivi e ambito di applicazione», dispone, al paragrafo 2, quanto segue:

«La presente decisione quadro si applica soltanto:

a)      al riconoscimento delle sentenze e, se del caso, delle decisioni di sospensione condizionale;

b)      al trasferimento di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

(…)

secondo quanto descritto e previsto nella presente decisione quadro».

4        L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Definizioni», è così formulato:

«Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

(…)

4)      “sanzione sostitutiva” una sanzione, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone un obbligo o impartisce un’istruzione;

(…)».

5        L’articolo 4 della suddetta decisione quadro, vertente sui «[t]ipi di misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«La presente decisione quadro si applica alle seguenti misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive:

(…)

d)      istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l’istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un’attività professionale;

(…)».

6        L’articolo 6 della medesima decisione quadro, intitolato «Procedura per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Qualora, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1 o 2, l’autorità competente dello Stato di emissione trasmetta una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale a un altro Stato membro, essa garantisce che siano corredate di un certificato il cui modulo figura nell’allegato I».

 Direttiva 2006/126

7        Il considerando 15 della direttiva 2006/126 enuncia quanto segue:

«Per motivi di sicurezza [della circolazione stradale], è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di [revoca], sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare [di patente] che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio».

8        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, «[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

9        L’articolo 11 della medesima direttiva, dal titolo «Disposizioni varie relative alla [conversione], [alla revoca], [alla sostituzione] e al riconoscimento della patente di guida», stabilisce, ai paragrafi 1, 2 e 4, quanto segue:

«1.      Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la [conversione] della propria patente di guida con una equivalente. (…)

2.      Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, [la revoca] o [l’annullamento] del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla [conversione] della patente.

(…)

4.      Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o [revocata] in un altro Stato membro.

Uno Stato membro rifiuta di riconoscere, a una persona la cui patente sia limitata, sospesa o [revocata] nel proprio territorio, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia [stata annullata] in un altro Stato membro».

10      Intitolato «Residenza normale», l’articolo 12 della direttiva in parola prevede, al primo comma, quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita».

11      L’articolo 15, prima frase, della direttiva 2006/126, intitolato «Assistenza reciproca», recita:

«Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell’attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, [convertite], sostituite, rinnovate o revocate».

 Diritto bulgaro

12      L’articolo 78a del Nakazatelen kodeks (codice penale; in prosieguo: l’«NK») dispone quanto segue:

«(1)      Il giudice esonera la persona maggiorenne dalla responsabilità penale e le infligge una sanzione amministrativa di importo da 1 000 a 5 000 [leva bulgari (BGN) (da EUR 500 a EUR 2 500)], qualora siano simultaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      il reato è punibile, in caso di dolo, con una pena detentiva fino a tre anni o con altra pena più lieve, oppure, in caso di colpa, con una pena detentiva fino a cinque anni o con altra pena più lieve;

b)      l’autore del reato non è stato condannato per un reato perseguibile d’ufficio né è stato esonerato dalla responsabilità penale in base alle disposizioni della presente sezione;

c)      il danno patrimoniale causato dal reato è stato risarcito.

(…)

(4)      Il giudice che impone la sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 può anche imporre la sanzione amministrativa della privazione del diritto di esercitare una determinata professione o attività per un periodo fino a tre anni, se la privazione di tale diritto è prevista per tale reato».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      Con sentenza del 26 giugno 2018, divenuta definitiva il 20 novembre 2019, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), che è il giudice del rinvio nella presente causa, ha dichiarato HV colpevole di aver guidato nel territorio bulgaro un veicolo a motore in violazione delle norme sulla circolazione stradale e di aver causato, per negligenza, lesioni personali di media gravità a più di una persona. Sulla base dell’articolo 78a, paragrafo 1, dell’NK, detto giudice ha esonerato HV dalla sua responsabilità penale per tale reato e gli ha inflitto una sanzione pecuniaria amministrativa di BGN 1 000 (EUR 500 circa). Inoltre, in applicazione dell’articolo 78a, paragrafo 4, dell’NK, il giudice summenzionato ha deciso di sospendere il diritto di HV di guidare un veicolo a motore per un periodo di sei mesi a partire dal giorno in cui tale sentenza sarebbe divenuta definitiva.

14      L’ufficio del pubblico ministero presso il giudice del rinvio ha informato quest’ultimo che la sospensione di cui sopra non avrebbe potuto essere eseguita nel territorio bulgaro, in quanto HV risiede in maniera permanente in Spagna e la sua patente di guida rilasciata dalle autorità bulgare è stata convertita in una patente equivalente rilasciata dalle autorità spagnole.

15      Il 27 ottobre 2020, il giudice del rinvio ha rilasciato un certificato ai sensi della decisione quadro 2008/947, che è stato trasmesso allo Juzgado Central de lo Penal (Tribunale penale centrale, Spagna). Nella sezione j), punto 4, di tale certificato, intitolata «Natura delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive», era barrata la casella «istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l’istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un’attività professionale». Nel punto 5 di tale sezione si precisava che la sanzione sostitutiva consisteva in una sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore per un periodo di sei mesi.

16      Con decisione del 17 febbraio 2021, lo Juzgado Central de lo Penal (Tribunale penale centrale) ha rifiutato di riconoscere la sentenza trasmessa e di eseguire la pena pronunciata contro HV, in quanto quest’ultima non rientrava nel novero delle pene previste dalla Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (legge 23/2014, sul riconoscimento reciproco delle sentenze in materia penale nell’Unione europea), del 20 novembre 2014 (BOE n. 282, del 21 novembre 2014, pag. 1), e dalle decisioni quadro relative all’esecuzione delle pene o delle decisioni che dispongono misure di sospensione condizionale nell’Unione europea. Detto giudice ha altresì motivato il proprio rifiuto sulla base della direttiva 2006/126.

17      Il giudice del rinvio ritiene che questo rifiuto renda impossibile l’esecuzione effettiva della sospensione del diritto di guidare disposta nei confronti di HV, il che conduce, de facto, all’impunità di quest’ultimo. Tuttavia, una siffatta decisione ricadrebbe sotto la decisione quadro 2008/947, in quanto essa costituirebbe una «sanzione sostitutiva», che impartisce un’«istruzione riguardante il comportamento», ai sensi dell’articolo 2, punto 4, e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), di tale decisione quadro.

18      Detto giudice ritiene anche che il principio di territorialità delle leggi penali e di polizia, enunciato all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126, entri in conflitto con il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale, come concretizzato dalla decisione quadro 2008/947. A suo avviso, si pone la questione di stabilire quale di questi due atti di diritto dell’Unione sia applicabile, al fine di appurare se occorra trasmettere allo Juzgado Central de lo Penal (Tribunale penale centrale) un nuovo certificato a titolo della suddetta decisione quadro.

19      Alla luce di tali circostanze, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le decisioni giudiziarie penali che, nei casi di trasgressioni della normativa sulla circolazione stradale e di lesioni personali di media gravità cagionate in modo colposo, condannano il trasgressore alla sanzione amministrativa della sospensione del diritto di guidare per un periodo determinato, rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, punto 4, e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro [2008/947].

2)      Se le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, e paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma, della direttiva [2006/126] costituiscano, per lo Stato membro in cui il titolare di una patente di guida rilasciata da tale Stato risiede abitualmente, un fondamento per rifiutare di riconoscere e di eseguire una sanzione amministrativa, sotto forma di sospensione provvisoria del diritto di guidare un veicolo a motore, inflitta in un altro Stato membro per il reato di trasgressione della normativa sulla circolazione stradale e per aver cagionato in modo colposo lesioni personali di media gravità, qualora la trasgressione sia stata commessa in un periodo in cui l’autore era titolare di una patente di guida rilasciata dallo Stato di residenza a seguito di una sostituzione della patente di guida originariamente rilasciata dallo Stato di emissione».

 Sulla ricevibilità

20      Il governo tedesco solleva dei dubbi riguardo alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, sottolineando che davanti al giudice del rinvio non pende alcun procedimento e che tale giudice sembra cercare di ottenere la conferma del fatto che le autorità spagnole hanno violato il diritto dell’Unione, il che non potrebbe costituire l’oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale.

21      Secondo una consolidata giurisprudenza, spetta unicamente al giudice nazionale che è investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolarità della causa, tanto la necessità di una decisione pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in maniera manifesta che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le vengono poste [v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio), C‑564/19, EU:C:2021:949, punti 60 e 61 nonché la giurisprudenza ivi citata].

22      A questo proposito, risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE che la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» per permettere al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa sottoposta alla sua cognizione (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 45 nonché la giurisprudenza ivi citata).

23      Nel caso di specie, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che il giudice del rinvio, adito dal pubblico ministero, è chiamato a statuire sul modo in cui occorre eseguire la decisione di sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore pronunciata nei confronti di HV, nell’ambito di un procedimento dinanzi ad esso pendente. In tale contesto, come si è indicato al punto 18 della presente sentenza, detto giudice si interroga sulla questione se, al fine di stabilire se occorra trasmettere allo Juzgado Central de lo Penal (Tribunale penale centrale) un nuovo certificato a titolo della suddetta decisione quadro, esso debba fondarsi sulla direttiva 2006/126 oppure sulla decisione quadro 2008/947.

24      Pertanto, la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione risulta necessaria affinché il giudice del rinvio possa emettere la propria sentenza.

25      Tenuto conto di tali circostanze, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla seconda questione

26      Mediante tale questione, che va esaminata per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il paragrafo 2 e il paragrafo 4, secondo comma, dell’articolo 11 della direttiva 2006/126, letti in combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi autorizzano lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida, rilasciata da tale Stato membro, a non riconoscere e a non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore adottata nei confronti di detto titolare da un altro Stato membro a motivo di un’infrazione stradale commessa nel territorio di quest’ultimo, anche quando la patente di guida in questione sia stata rilasciata in sostituzione di una patente di guida precedentemente rilasciata dallo Stato membro in cui detta infrazione stradale è stata commessa.

27      In primo luogo, risulta dall’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126, letto alla luce del considerando 15 di quest’ultima, che, per motivi di sicurezza della circolazione stradale e fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e di polizia, lo Stato membro nel quale il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro ha la propria residenza normale, ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva, può applicare a tale persona le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla conversione della patente in questione. Tale disposizione contempla dunque una situazione nella quale il titolare di una patente di guida ha la propria residenza normale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio della patente stessa (v., per analogia, sentenza del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 52).

28      Orbene, nel caso di specie, la patente di guida di cui HV dispone gli è stata rilasciata dal suo Stato membro di residenza normale, in sostituzione della patente di guida che gli era stata rilasciata dallo Stato membro in cui HV è stato oggetto della decisione di sospensione del suo diritto di guidare per un’infrazione stradale commessa nel territorio di quest’ultimo e che viene in discussione nel procedimento principale. Tale situazione non ricade dunque sotto l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126. Infatti, una volta che una persona si è vista convertire la propria patente di guida ottenuta in un primo Stato membro in una patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza normale, tale persona non deve più essere considerata «titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro», ai sensi della disposizione sopra citata.

29      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126, occorre rilevare che, ai sensi del secondo comma di tale paragrafo, uno Stato membro rifiuta di riconoscere, a una persona la cui patente sia limitata, sospesa o revocata nel proprio territorio, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. Risulta dall’espressione «rifiuta di riconoscere» che tale disposizione prevede non già una facoltà, bensì un obbligo per lo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 2012, Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punto 53, e del 28 ottobre 2020, Kreis Heinsberg, C‑112/19, EU:C:2020:864, punto 37).

30      L’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 riguarda misure che vengono adottate in applicazione delle leggi penali e di polizia di uno Stato membro e che incidono sulla validità, nel territorio di tale Stato membro, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (sentenza del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 61). L’obbligo previsto da tale disposizione mira dunque a garantire l’esecuzione effettiva di una decisione di sospensione del diritto di guidare pronunciata nel territorio dello Stato membro che l’ha adottata, in conformità al principio di territorialità delle leggi penali e di polizia, enunciato all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva in parola. Infatti, in virtù di tale principio, lo Stato membro nel cui territorio viene commessa un’infrazione stradale è l’unico competente a sanzionare quest’ultima, adottando, se del caso, una decisione di sospensione del diritto di guidare (v., per analogia, sentenze del 20 novembre 2008, Weber, C‑1/07, EU:C:2008:640, punto 38, e del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 62).

31      Ne consegue che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, letto alla luce del principio di territorialità delle leggi penali e di polizia, non implica che la decisione di sospensione del diritto di guidare pronunciata nel territorio di uno Stato membro debba essere riconosciuta ed eseguita in altri Stati membri, e segnatamente in quello nel quale il titolare della patente di guida che ha costituito l’oggetto di una tale decisione ha la propria residenza normale, ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della direttiva sopra citata. Infatti, soltanto lo Stato membro che ha adottato la decisione di sospensione del diritto di guidare è competente ad assicurare, nel proprio territorio, l’esecuzione di tale decisione, anche nella situazione in cui il destinatario di quest’ultima abbia la propria residenza normale in un altro Stato membro.

32      Da ciò discende che il fatto, evidenziato dal giudice del rinvio, che HV sia stato titolare di una patente di guida rilasciata dalle autorità bulgare prima che lo Stato membro in cui egli ha stabilito la propria residenza normale gli rilasciasse, in virtù di una conversione effettuata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, una patente di guida di cui egli disponeva al momento dei fatti di cui al procedimento principale, è privo di rilevanza al fine di stabilire se la decisione di sospensione del diritto di guidare adottata nei confronti di HV, a motivo di infrazioni commesse da costui nel territorio bulgaro, sia eseguibile nel territorio spagnolo.

33      Tuttavia, in tale contesto, occorre aggiungere che l’articolo 15, prima frase, della direttiva 2006/126 impone agli Stati membri di assistersi reciprocamente nell’attuazione della direttiva medesima e di scambiarsi informazioni in merito alle patenti da essi rilasciate, convertite, sostituite, rinnovate o revocate.

34      Tale disposizione è idonea a contribuire all’esecuzione effettiva di una decisione di sospensione del diritto di guidare pronunciata nello Stato membro che non è quello della residenza normale della persona interessata. Infatti, a richiesta di tale Stato membro ed in conformità dell’allegato I, punto 3, terza frase, lettera a), rubriche 13 e 14, nonché punto 4, lettera a), della direttiva 2006/126, lo Stato membro della residenza normale può apporre su una patente di guida eventuali menzioni relative a divieti di guida nel territorio dello Stato membro di cui sopra [v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Stadt Pforzheim (Menzioni sulla patente di guida), C‑56/20, EU:C:2021:333, punti 45 e 46].

35      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il paragrafo 2 e il paragrafo 4, secondo comma, dell’articolo 11 della direttiva 2006/126, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi autorizzano lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida, rilasciata da tale Stato membro, a non riconoscere e a non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore adottata nei confronti di detto titolare da un altro Stato membro a motivo di un’infrazione stradale commessa nel territorio di quest’ultimo, anche quando la patente di guida in questione sia stata rilasciata in sostituzione di una patente di guida precedentemente rilasciata dallo Stato membro in cui detta infrazione stradale è stata commessa.

 Sulla seconda questione

36      Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione e del fatto che soltanto la direttiva 2006/126 disciplina la situazione nella quale uno Stato membro sospende, in virtù della propria normativa nazionale e a motivo di infrazioni commesse nel proprio territorio, il diritto di guidare del titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, stabilendo che l’effetto di tale sospensione è limitato a questo solo territorio, non occorre rispondere alla prima questione.

 Sulle spese

37      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Il paragrafo 2 e il paragrafo 4, secondo comma, dell’articolo 11 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, letti in combinato disposto,

devono essere interpretati nel senso che:

essi autorizzano lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida, rilasciata da tale Stato membro, a non riconoscere e a non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore adottata nei confronti di detto titolare da un altro Stato membro a motivo di un’infrazione stradale commessa nel territorio di quest’ultimo, anche quando la patente di guida in questione sia stata rilasciata in sostituzione di una patente di guida precedentemente rilasciata dallo Stato membro in cui detta infrazione stradale è stata commessa.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.