Language of document : ECLI:EU:T:2013:221





Ordinanza del Presidente del Tribunale del 25 aprile 2013 – AbbVie / EMA

(causa T‑44/13 R)

«Procedimento sommario – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti detenuti dall’EMA contenenti informazioni comunicate da un’impresa nell’ambito della sua domanda di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale – Decisione di accordare a un terzo l’accesso ai documenti – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Fumus boni iuris – Bilanciamento degli interessi»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento degli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 34-36)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Sospensione dell’esecuzione di una decisione dell’Agenzia europea per i medicinali che accorda a un terzo l’accesso a relazioni su studi clinici – Necessità di preservare l’effetto utile della decisione del Tribunale nella causa principale (Art. 278 TFUE) (v. punti 39-44)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Rischio di lesione grave ed irreparabile di diritti fondamentali (Artt. 6, § 1, primo comma, TUE, 278 TFUE, 279 TFUE e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 47) (v. punti 47-48, 52)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso avverso una decisione dell’Agenzia europea per i medicinali che accorda a un terzo l’accesso a relazioni su studi clinici – Motivi attinenti alla riservatezza delle informazioni coperte da segreto aziendale – Motivi che rivelano la sussistenza di questioni giuridiche complesse – Motivi prima facie non infondati (Artt. 278 TFUE e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7) (v. punti 54, 55, 65-70)

Oggetto

Domanda diretta, in sostanza, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione EMA/748792/2012 dell’EMA, del 14 gennaio 2013, che accorda a un terzo, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), l’accesso a taluni documenti contenenti informazioni comunicate nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Humira per il trattamento del morbo di Crohn.

Dispositivo

1)

È sospesa l’esecuzione della decisione EMA/748792/2012 dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), del 14 gennaio 2013, che accorda a un terzo, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, l’accesso alle relazioni sugli studi clinici M02-404, M04-691 e M05-769, comunicate nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Humira per il trattamento del morbo di Crohn.

2)

Si ingiunge all’EMA di non divulgare i documenti di cui al punto 1 del presente dispositivo.

3)

Le spese sono riservate.