Impugnazione proposta il 28 marzo 2024 dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 31 gennaio 2024, causa T-56/22, Regno Unito/Commissione
(Causa C-237/24 P)
Lingua processuale: l’inglese.
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Fuller, agente, e T. Buley, KC)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Repubblica ceca
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– annullare la decisione di esecuzione (UE) 2021/2019 della Commissione 1 laddove esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli organismi pagatori del Regno Unito a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il motivo addotto di debolezza nella definizione di « agricoltore in attività – società collegate » ;
– condannare la Commissione alle spese sostenute dal Regno Unito nel procedimento dinanzi al Tribunale e in sede di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione si fonda su un solo motivo, vale a dire che l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1307/2013 1 data dal Tribunale è errata. Il ricorrente sostiene che l’articolo 9, paragrafo 2, riguarda solo i pagamenti diretti agli agricoltori che gestiscono di persona le infrastrutture o i servizi pertinenti.
In sintesi le ragioni sono le seguenti:
(i) il linguaggio dell’articolo 9, paragrafo 2, inteso letteralmente e conformemente al suo significato normale, non ha l’effetto di vietare i pagamenti a un agricoltore solo perché una qualche società collegata intraprende un’attività indicata sull’elenco negativo di cui all’articolo 9, paragrafo 2;
(ii) questa interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, è fortemente corroborata dal fatto che la frase chiave dell’articolo 9, paragrafo 2, su cui si basa il Tribunale, ossia «persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche», riproduce di per sé semplicemente la formulazione tratta dalla definizione di “agricoltore” all’articolo 4, paragrafo 1;
(iii) non esiste alcun fondamento finalistico o teleologico per l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, data dal Tribunale, interpretazione che non si conforma agli obiettivi perseguiti dall’articolo 9 del regolamento (UE) 1307/2013.
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1 Decisione di esecuzione (UE) 2021/2019 della Commissione, del 17 novembre 2021, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dal Regno Unito a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2021) 8164] (GU 2021, L 413, pag. 3).
1 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).