Language of document : ECLI:EU:T:2015:922





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2015 –
Tsujimoto / UAMI – Kenzo (KENZO ESTATE)

(causa T‑522/13)

«Marchio comunitario – Opposizione – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio denominativo KENZO ESTATE – Marchio comunitario denominativo anteriore KENZO – Impedimento relativo alla registrazione – Notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Produzione tardiva di documenti – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 – Parziale diniego di registrazione»

1.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, artt. 1, regole 20, § 1, e 50, § 1) (v. punti 16‑18)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b), e 5] (v. punti 29, 30)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Marchi denominativi KENZO ESTATE e KENZO (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 41, 53‑55)

4.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 45‑49)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 luglio 2013 (procedimento R 1363/2012‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra Kenzo e il sig. K. Tsujimoto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Kenzo Tsujimoto è condannato alle spese.