Language of document : ECLI:EU:F:2014:179

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

3 luglio 2014

Causa F‑5/12 DEP

Slawomir Bogusz

contro

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»

Oggetto: Domanda di liquidazione delle spese ripetibili, presentata ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, dal sig. Bogusz a seguito della sentenza del Tribunale del 12 giugno 2013, Bogusz/Frontex (F‑5/12, EU:F:2013:75).

Decisione:      L’importo totale delle spese che l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea deve rimborsare al sig. Bogusz a titolo di spese ripetibili nella causa F‑5/12, Bogusz/Frontex, è fissato in EUR 2 547,50.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Onorari dovuti dalle parti ai propri avvocati – Determinazione degli onorari che possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione – Inclusione

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

1.      Il giudice dell’Unione non ha il potere di liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai rispettivi avvocati, ma quello di determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese.

Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, da un lato, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o difensori. Dall’altro, anche se l’esibizione di una fattura quietanzata può provare la realtà dell’importo delle spese sostenute dal ricorrente per la sua rappresentanza ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, resta tuttavia il fatto che la prova del pagamento delle spese di cui si chiede il recupero non è condizione preliminare alla liquidazione ad opera del Tribunale delle spese ripetibili.

In mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice dell’Unione deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento giurisdizionale ha eventualmente richiesto da parte degli agenti o dei difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti. La libertà di valutazione del giudice dell’Unione in materia può condurlo a fissare le spese ripetibili in un importo inferiore a quello che la parte tenuta a sopportarne l’onere sarebbe stata disposta a pagare all’altra parte.

(v. punti 30, 33 e 35)

Riferimento:

Corte: ordinanze Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, 318/82‑DEPE, EU:C:1985:468, punto 2; Comunidad autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Vizcaya e a., C‑465/09 P‑DEP, EU:C:2013:112, punti 26 e 27, e Kronofrance/Germania e a., C‑75/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, punto 30

Tribunale della funzione pubblica: ordinanze X /Parlamento, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, punto 23, e la giurisprudenza citata, e Cuallado Martorell/Commissione, F‑96/09 DEP, EU:F:2013:186, punto 28

2.      Sebbene formalmente non debba statuirsi separatamente sulle spese e sugli onorari sostenuti ai fini della procedura della liquidazione delle spese, nondimeno spetta al giudice dell’Unione, quando fissa le spese ripetibili, tener conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese.

Al riguardo, una domanda di liquidazione delle spese presenta un carattere piuttosto standardizzato e si distingue, in linea di principio, per l’assenza di qualunque difficoltà per l’avvocato che si è già occupato del merito della causa.

(v. punti 45 e 47)

Riferimento:

Corte: ordinanze Francia Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, punto 32, e OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, punto 42

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punti 46 e 47