Language of document : ECLI:EU:T:2016:449

Causa T‑472/13

H. Lundbeck A/S

e

Lundbeck Ltd

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato dei medicinali antidepressivi contenenti l’ingrediente farmaceutico attivo citalopram – Nozione di restrizione della concorrenza per oggetto – Concorrenza potenziale – Medicinali generici – Barriere di accesso al mercato derivanti dall’esistenza di brevetti – Accordi conclusi tra il titolare di brevetti e imprese di medicinali generici – Articolo 101, paragrafi 1 e 3, TFUE – Errori di diritto e di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Certezza del diritto – Ammende»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016

1.      Intese – Lesione della concorrenza – Concorrenza potenziale – Possibilità effettiva e concreta per un’impresa di medicinali generici di fare un ingresso a rischio sul mercato in presenza di medicinali protetti da brevetti – Accordo tra il titolare dei brevetti e imprese di medicinali generici idoneo a impedire tale ingresso – Restrizione della concorrenza potenziale

(Art. 101, § 1, TFUE)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Presunzione d’innocenza – Applicazione – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Artt. 101, § 1, TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

3.      Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi di composizione amichevole in materia di brevetti – Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di medicinali originali e un’impresa di medicinali generici – Pagamenti invertiti di natura sproporzionata e combinati a un’esclusione dei concorrenti dal mercato – Inammissibilità

(Art. 101, § 1, TFUE)

4.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Interpretazione del diritto nazionale di uno Stato membro – Questione di fatto – Inclusione

(Art. 263 TFUE)

5.      Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Tenore ed obiettivo di un’intesa nonché contesto economico e giuridico di sviluppo della medesima – Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto – Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza – Criterio non necessario – Infrazione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Criteri di valutazione

(Art. 101, § 1, TFUE)

6.      Intese – Lesione della concorrenza – Accordi di composizione amichevole in materia di brevetti – Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di medicinali originali e un’impresa di medicinali generici – Soluzione più redditizia o meno rischiosa per le imprese di cui trattasi – Obiettivo di porre rimedio agli effetti di norme giuridiche troppo sfavorevoli – Irrilevanza ai fini dell’illiceità di tali accordi

(Art. 101, § 1, TFUE)

7.      Intese – Lesione della concorrenza – Restrizione accessoria – Nozione – Carattere obiettivo e proporzionato – Restrizione che ha reso più difficile o meno redditizia l’operazione principale – Accordi di composizione amichevole in materia di brevetti – Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di medicinali originali e un’impresa di medicinali generici – Clausole restrittive della concorrenza accessorie alla tutela di un diritto di proprietà intellettuale – Assenza di una restrizione oggettivamente necessaria

(Art. 101, § 1, TFUE)

8.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione ratione materiae – Accordi di composizione amichevole in materia di brevetti – Inclusione – Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di medicinali originali e un’impresa di medicinali generici – Applicazione del criterio dell’ambito di applicazione del brevetto – Criterio non rilevante – Infrazione per oggetto

(Art. 101, § 1, TFUE)

9.      Atto delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Artt. 101 TFUE, 261 TFUE e 296, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

10.    Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE)

11.    Intese – Divieto – Esenzione – Presupposti – Onere della prova – Portata

(Art. 101, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

12.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Natura provvisoria – Contenuto necessario – Limiti

[Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1]

13.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Non divulgazione alle imprese di alcuni dati – Decisione definitiva della Commissione fondata in parte su tali dati – Violazione dei diritti della difesa – Validità della decisione definitiva nel suo complesso – Esame da parte del Tribunale della fondatezza della decisione – Considerazione dei dati controversi – Esclusione

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)

14.    Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Azione dolosa o colposa – Nozione – Impresa che non può ignorare la natura anticoncorrenziale della propria condotta – Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di medicinali originali e un’impresa di medicinali generici – Pagamenti invertiti di natura sproporzionata e combinati a un’esclusione dei concorrenti dal mercato – Inclusione

(Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 5 e 23, § 2)

15.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza – Inasprimento generale delle ammende – Ammissibilità

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

16.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Determinazione del valore delle vendite – Rispetto del principio di proporzionalità

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 21 e 22)

17.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 25)

18.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Carattere indicativo delle circostanze che figurano negli orientamenti – Primo caso di applicazione delle regole di concorrenza in un determinato settore – Inconfigurabilità di una circostanza attenuante

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

19.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Infrazione commessa per negligenza – Necessità di prendere in considerazione separatamente ciascuna delle circostanze attenuanti elencate negli orientamenti – Insussistenza – Valutazione complessiva

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

1.      L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE è unicamente applicabile nei settori aperti alla concorrenza. A tale proposito, l’esame delle condizioni di concorrenza su un determinato mercato si deve fondare non solo sulla concorrenza attuale tra le imprese già presenti sul mercato di cui trattasi, ma anche sulla concorrenza potenziale, onde accertare se, in considerazione della struttura del mercato e del contesto economico e giuridico che ne determina il funzionamento, sussistano possibilità reali e concrete che le imprese interessate si facciano concorrenza reciproca o che un nuovo concorrente possa inserirsi sul mercato di cui trattasi e fare concorrenza alle imprese già impiantate. Inoltre, la stessa circostanza che un’impresa già presente su un mercato cerchi di concludere accordi o di istituire meccanismi di scambi di informazioni con altre imprese non presenti su tale mercato è un indizio serio del fatto che quest’ultimo non è impenetrabile.

Nel mercato dei medicinali, i brevetti di procedimento del laboratorio produttore di medicinali originali non costituiscono necessariamente barriere insormontabili per le imprese di medicinali generici, se esistono, in generale, vie che rappresentano possibilità concrete e realistiche per queste ultime di accedere al mercato. Tali possibilità includono, in particolare, il lancio del prodotto generico «a rischio», con l’eventualità di dover affrontare il laboratorio produttore di medicinali originali in potenziali controversie. Una simile possibilità ben rappresenta l’espressione di una concorrenza potenziale, in una situazione in cui i brevetti originari del laboratorio sono scaduti ed esistono altri procedimenti che consentono di produrre medicinali generici, che non è dimostrato violino altri brevetti di tale laboratorio. Inoltre, le pratiche e gli investimenti compiuti dalle imprese di medicinali generici al fine di entrare nel mercato del medicinale originale prima di concludere con detto laboratorio accordi restrittivi relativamente a tale ingresso dimostrano che, al momento dei suddetti accordi, esse erano pronte a entrare nel mercato e a correre i rischi che ne derivano.

Inoltre, la presunzione di validità dei brevetti non può equivalere a una presunzione di illiceità dei prodotti generici validamente immessi in commercio che secondo il titolare di brevetto violano quest’ultimo. Spetta, infatti, al titolare del brevetto dimostrare dinanzi ai giudici nazionali, in caso di ingresso dei medicinali generici nel mercato, che essi violano uno dei loro brevetti di procedimento, posto che un ingresso a rischio non è di per sé illecito. Peraltro, è possibile, in caso di azione per contraffazione proposta dal titolare del brevetto contro le imprese di medicinali generici, che queste ultime contestino la validità del brevetto invocata da detto titolare mediante un’azione in via riconvenzionale. Azioni di questo tipo sono infatti frequenti in materia di brevetti e portano, in molti casi, a una dichiarazione di invalidità del brevetto di procedimento rivendicato dal titolare di brevetto. Per provare l’esercizio legittimo di una concorrenza reale e potenziale, occorre unicamente dimostrare che le imprese di medicinali generici dispongono di possibilità reali e concrete nonché della capacità di entrare nel mercato, il che avviene sicuramente qualora esse abbiano effettuato investimenti ingenti per entrare nel mercato, abbiano già ottenuto autorizzazioni all’immissione in commercio o abbiano espletato le pratiche necessarie a tal fine di ottenerne una entro un termine ragionevole.

Per quanto riguarda l’ingresso delle imprese di medicinali generici nel mercato, per poter ritenere che esse rappresentino una concorrenza potenziale, occorre unicamente dimostrare che tale ingresso avviene entro un termine ragionevole, a maggior ragione in quanto, segnatamente nel settore farmaceutico, la concorrenza potenziale può essere esercitata già prima della scadenza di un brevetto.

Infine, la concorrenza potenziale include, in particolare, le attività delle imprese di medicinali generici volte a ottenere le necessarie autorizzazioni all’immissione in commercio, nonché all’espletamento di tutte le pratiche amministrative e commerciali indispensabili alla preparazione dell’ingresso nel mercato. Tale concorrenza potenziale è tutelata dall’articolo 101 TFUE. Infatti, nell’ipotesi in cui fosse possibile, senza violare il diritto della concorrenza, pagare le imprese che stanno espletando le pratiche indispensabili alla preparazione del lancio di un medicinale generico e che hanno effettuato ingenti investimenti a tal fine, affinché esse fermino o semplicemente rallentino tale processo, la concorrenza effettiva non avrebbe mai luogo o subirebbe ritardi significativi, e ciò a spese dei consumatori, vale a dire dei pazienti o delle casse malattia nella fattispecie.

(v. punti 98‑104, 121‑124, 128‑132, 144, 157, 160, 163, 164, 171, 180, 181, 202, 203, 317, 426, 471‑474)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 105‑113, 138, 139, 141, 165, 166)

3.      L’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE agli accordi di composizione amichevole che possono essere conclusi in materia di brevetti non è affatto esclusa. A tale proposito, se è vero che non spetta alla Commissione definire la portata di un brevetto, essa non può tuttavia astenersi da qualsiasi iniziativa qualora la portata di un brevetto sia rilevante ai fini dell’accertamento di una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE.

Ciò considerato, la circostanza che restrizioni contenute in accordi restrittivi della concorrenza siano ottenute attraverso ingenti pagamenti invertiti costituisce un elemento decisivo per la valutazione giuridica di tali accordi. L’esistenza di un pagamento invertito nell’ambito di una composizione amichevole in materia di brevetti non è sempre problematica, segnatamente laddove tale pagamento sia legato alla forza del brevetto, quale percepita da ciascuna delle parti, sia necessario per trovare una soluzione accettabile e legittima agli occhi delle due parti e non sia accompagnato da restrizioni volte a ritardare l’ingresso dei medicinali generici nel mercato. Quando invece un pagamento invertito si combina con un’esclusione di concorrenti dal mercato o a una limitazione degli incentivi perché avvenga tale ingresso, è possibile ritenere che tale limitazione non derivi esclusivamente dalla valutazione della forza dei brevetti a opera delle parti, ma che essa sia ottenuta mediante detto pagamento, risolvendosi pertanto in una sorta di “comprarsi” la concorrenza.

Il carattere sproporzionato di tali pagamenti, combinato a vari altri fattori, quali il fatto che gli importi di tali pagamenti sembrano corrispondere almeno ai profitti che le imprese di medicinali generici si aspettano in caso di ingresso nel mercato, l’assenza di clausole che consentano alle imprese di medicinali generici di lanciare i loro prodotti sul mercato alla scadenza degli accordi senza temere azioni per contraffazione da parte dei titolari dei brevetti, o ancora la presenza, in tali accordi, di restrizioni che vanno al di là della portata dei brevetti di tale titolare, consentono di concludere che tali accordi hanno per oggetto di restringere la concorrenza, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Qualora sia dimostrato, infatti, che le imprese di medicinali generici hanno effettive prospettive di successo in un’eventuale controversia con i titolari dei brevetti di procedimento, concludendo accordi restrittivi della concorrenza, i titolari di tali brevetti scambiano tale incertezza con la certezza che le imprese di medicinali generici non entreranno nel mercato, attraverso ingenti pagamenti invertiti, eliminando così qualsiasi concorrenza, anche potenziale, sul mercato, durante la vigenza di tali accordi.

(v. punti 117‑119, 140, 349, 350, 352‑354, 363, 369, 379, 399, 401, 414, 427, 429, 431, 460, 486‑489, 500, 526, 573)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 258, 625)

5.      In materia di comportamenti anticoncorrenziali rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE, alcune forme di coordinamento tra imprese rivelano, per loro stessa natura, un grado di dannosità per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario.

A tale proposito, l’esclusione di concorrenti dal mercato costituisce una forma estrema di ripartizione del mercato e di limitazione della produzione. Inoltre, non è richiesto che lo stesso tipo di accordi sia già stato sanzionato dalla Commissione perché possa essere considerato una restrizione della concorrenza per oggetto. Il fatto che la Commissione in passato non abbia ritenuto che un accordo di un determinato tipo fosse, per il suo stesso oggetto, restrittivo della concorrenza non può, di per sé, impedirle di farlo in futuro, a seguito di un esame individuale e circostanziato delle misure controverse alla luce del loro contenuto, della loro finalità e del loro contesto.

Infine, non è richiesto che un accordo debba essere considerato sufficientemente dannoso per la concorrenza a prima vista o senza alcun dubbio, senza un previo esame approfondito del suo contenuto, della sua finalità, e del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce, per poter essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi di tale disposizione.

(v. punti 338‑344, 428, 434‑438, 472, 523, 539, 752, 774, 775)

6.      Nell’ambito di accordi di composizione amichevole sul mercato dei medicinali, la circostanza che l’adozione di un comportamento anticoncorrenziale possa risultare essere la soluzione più redditizia o la meno rischiosa per un’impresa non esclude in alcun modo l’applicazione dell’articolo 101 TFUE, in particolare qualora si tratti di pagare concorrenti reali o potenziali affinché restino fuori dal mercato e di condividere con loro i benefici risultanti dall’assenza di medicinali generici su tale mercato, a danno dei consumatori.

Non può infatti ammettersi che, concludendo accordi tra imprese che detengono diritti di brevetto sui medicinali originali e imprese di medicinali generici, che prevedono un trasferimento di valore, da parte dei titolari dei brevetti, legato all’accettazione da parte di imprese di medicinali generici di limitazioni all’ingresso nel mercato e, in particolare, a un impegno di non vendere il medicinale generico durante la vigenza di tali accordi, le imprese titolari dei brevetti possano premunirsi contro una diminuzione irreversibile dei prezzi che, secondo le loro stesse affermazioni, non avrebbe potuto essere evitata neanche se esse avessero avuto successo in caso di azioni per contraffazione dinanzi ai giudici nazionali. Esse, pertanto, concludendo simili accordi, potrebbero mantenere prezzi più elevati per i loro prodotti, a danno dei consumatori e dei bilanci dei sistemi sanitari degli Stati, quando invece tale risultato non avrebbe potuto essere ottenuto anche se i giudici nazionali avessero confermato la validità dei loro brevetti e i prodotti delle imprese di medicinali generici fossero stati giudicati contraffatti. Un tale risultato sarebbe manifestamente contrario agli obiettivi delle disposizioni del Trattato sulla concorrenza, le quali mirano segnatamente a tutelare i consumatori di fronte ad aumenti di prezzi ingiustificati derivanti da una collusione tra concorrenti. Non vi è alcuna ragione di ritenere che una tale collusione sia lecita con il pretesto che a essere in discussione sono brevetti di procedimento, quando invece la difesa di tali brevetti dinanzi ai giudici nazionali non avrebbe, neanche nello scenario più favorevole per i loro titolari, potuto portare agli stessi risultati negativi per la concorrenza e, in particolare, per i consumatori. Non si può infatti accettare che alcune imprese tentino di ovviare agli effetti di norme giuridiche che esse ritengono troppo sfavorevoli concludendo intese finalizzate a correggere tali svantaggi con il pretesto che dette norme creano uno squilibrio a loro danno.

(v. punti 380, 386, 387, 427, 459)

7.      Quando si tratta di accertare se una restrizione anticoncorrenziale possa esulare dal divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE sulla base del rilievo che è accessoria ad un’operazione principale priva di tale carattere anticoncorrenziale, occorre appurare se la realizzazione di tale operazione risulterebbe impossibile in mancanza della restrizione in questione.

Quanto al carattere necessario di una restrizione, esso impone un duplice esame. Occorre appurare, infatti, da un lato, se la restrizione sia oggettivamente necessaria alla realizzazione dell’operazione principale e, dall’altro, se sia proporzionata rispetto alla medesima.

Per quanto riguarda l’esame del carattere oggettivamente necessario di una restrizione, nella misura in cui non può essere ammessa l’esistenza di una regola della ragionevolezza nel diritto dell’Unione della concorrenza, la condizione della necessità oggettiva non può essere interpretata nel senso che essa implica un bilanciamento degli effetti pro- e anticoncorrenziali di un accordo.

Nel caso di un accordo concluso nel settore farmaceutico tra un laboratorio produttore di medicinali originali e un’impresa di medicinali generici, le restrizioni concorrenziali convenute sulla base di tale accordo non sono oggettivamente necessarie a tutelare i diritti di proprietà intellettuale del titolare di brevetti se esistono altri modi per tutelare tale diritti o per comporre amichevolmente una controversia in materia di brevetti, senza convenire restrizioni all’ingresso dei medicinali generici nel mercato.

(v. punti 453‑455, 458)

8.      Sebbene la Commissione non possa astenersi da qualsiasi iniziativa qualora la portata di un brevetto sia rilevante per l’accertamento di una violazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, essa non ha il compito di definire la portata di un brevetto. Alla luce di tale considerazione e degli obiettivi di cui all’articolo 101 TFUE, che richiedono, in particolare, che ogni operatore economico determini autonomamente la politica che intende seguire nel mercato al fine di tutelare i consumatori da aumenti di prezzi ingiustificati derivanti da una collusione tra concorrenti, l’applicazione del criterio dell’ambito di applicazione del brevetto al fine di valutare gli accordi controversi sotto il profilo dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non può essere accolta.

Tale criterio è, infatti, problematico dal punto di vista del diritto della concorrenza sotto vari profili. In primo luogo, esso porta a presumere che un medicinale generico violi il brevetto del laboratorio di medicinali originali e consente in tal modo di escludere il medicinale generico per tale motivo, mentre il carattere illecito del medicinale generico resta una questione irrisolta. In secondo luogo, esso si fonda sulla presunzione secondo la quale ogni qualsiasi brevetto invocato nell’ambito di una composizione amichevole sarebbe considerato valido in caso di contestazione della sua validità, benché non esista a tale riguardo alcun fondamento in diritto o nella prassi. La questione se una restrizione rientri o meno nell’ambito di applicazione di un brevetto è, infatti, una conclusione che si ricava da un esame sulla sua portata e sulla sua validità, e non il punto di partenza di tale esame.

(v. punti 489‑493, 499, 512, 515)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 507, 509, 791‑794)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punto 508)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 708‑711)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 726‑729, 732, 741)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 745, 746, 748, 752, 834)

14.    Per quanto riguarda la questione se un’infrazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza e sia, pertanto, sanzionabile con un’ammenda ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1/2003, tale condizione è soddisfatta qualora l’impresa di cui trattasi non possa ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento, a prescindere dalla sua consapevolezza o meno di violare le norme del Trattato in materia di concorrenza.

Peraltro, i principi di certezza del diritto e di legalità delle pene, previsti dall’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonché dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non possono essere intesi come un divieto di graduale chiarimento delle norme sulla responsabilità penale, ma possono opporsi all’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma che stabilisce un’infrazione.

Ciò premesso, non è imprevedibile che accordi con i quali il laboratorio produttore di medicinali originali riesce a escludere potenziali concorrenti dal mercato per un determinato periodo, attraverso ingenti pagamenti invertiti, possano essere contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, indipendentemente dal fatto che essi vadano o meno oltre l’ambito di applicazione dei brevetti di detto laboratorio. A tale proposito, un’interpretazione letterale dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE consente di comprendere che accordi tra concorrenti diretti a escludere alcuni di loro dal mercato sono illeciti. Gli accordi di ripartizione o di esclusione dal mercato sono annoverati, infatti, tra le restrizioni più gravi della concorrenza espressamente menzionate dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

(v. punti 761‑767, 832)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punti 773, 810)

16.    V. il testo della decisione.

(v. punti 799, 800, 804, 808, 809, 811)

17.    V. il testo della decisione.

(v. punti 820, 822‑824)

18.    La circostanza che l’esistenza di un dubbio ragionevole sull’esistenza di un’infrazione non figuri più in maniera espressa tra le circostanze attenuanti esplicitamente menzionate dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 non è sufficiente perché la Commissione escluda automaticamente la sua applicazione come circostanza attenuante. In assenza di un’indicazione di natura imperativa negli orientamenti, infatti, per quanto riguarda le circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione, la Commissione mantiene un certo margine di discrezionalità per valutare globalmente la portata di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende a titolo di circostanze attenuanti.

Tuttavia, la circostanza che una decisione della Commissione rappresenti il primo caso di applicazione delle regole di concorrenza in un determinato settore dell’economia non può essere qualificata come attenuante se l’autore dell’infrazione sapeva o non poteva ignorare che la sua condotta era tale da comportare una restrizione della concorrenza nel mercato e da far sorgere problemi sotto il profilo del diritto della concorrenza.

(v. punti 830, 831)

19.    V. il testo della decisione.

(v. punti 838, 841, 842)