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Ricorso presentato il 17 aprile 2007 - Irlanda / Commissione

(Causa T-129/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Irlanda (Rappresentanti: D. O'Hagan, E. Alkin, in qualità di agenti e P. McGarry, Barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 230 del Trattato, la decisione della Commissione 7 febbraio 2007, C(2007) 286def relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente per quanto essa riguardi le esenzioni dall'accisa sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Shannon cui ha dato esecuzione l'Irlanda.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 7 febbraio 2007, C(2007) 286def, mediante cui la Commissione ha constatato che le esenzioni dall'accisa concesse dalla Francia, l'Irlanda e l'Italia riguardo agli oli minerali usati nella produzione di allumina a partire dal 1° gennaio 2004 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87(1) CE e che una parte di tale aiuto era incompatibile con il mercato comune.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha errato concludendo che l'Irlanda non aveva dimostrato che le esenzioni rientrano nella natura e nella logica del sistema fiscale nazionale.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha effettuato una adeguata analisi concorrenziale a sostegno della sua conclusione che si può ritenere che il provvedimento adottato dall'Irlanda pregiudichi gli scambi intracomunitari e distorca o minacci di distorcere la concorrenza.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione controversa viola il principio di certezza del diritto in circostanze in cui il Consiglio aveva già autorizzato la deroga specifica fino alla fine del 2006.

In ultimo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto concludendo che l'aiuto di Stato in questione costituisce un aiuto nuovo invece che un aiuto esistente.

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