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Ricorso presentato il 24 aprile 2007 - Mohr & Sohn / Commissione

(Causa T-131/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Mohr & Sohn, Baggerei und Schiffahrt [Niederwalluf (Rgh)], (Repubblica federale di Germania) (Rappresentante: avv. F. von Waldstein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta 28 febbraio 2007 e ordinare alla Commissione europea di rilasciare alla ricorrente un'autorizzazione eccezionale per la nave per recuperi "Niclas" ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 marzo 1999, n. 718, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 28 febbraio 2007, SG-Greffe (2007) D/200972, relativa alla richiesta della ricorrente, ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento (CE) n. 718/991, di un'autorizzazione eccezionale per la nave per recuperi "Niclas". La ricorrente ha chiesto di escludere il battello specializzato di cui trattasi dall'applicazione del regime "vecchio per nuovo". Nella decisione impugnata la convenuta ha ritenuto di non rilasciare siffatta autorizzazione eccezionale al battello "Niclas".

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere segnatamente che, per quanto riguarda la nave per recuperi "Niclas", non si tratta di un battello soggetto alle disposizioni del regolamento n. 718/99. A tale riguardo essa fa notare che il battello in questione non è dotato del documento di abilitazione alla navigazione sul Reno, che è però presupposto per effettuare legittimamente il trasporto di merci sulla rete delle vie navigabili europee. Secondo la ricorrente, la nave per recuperi "Niclas" non si differenzierebbe dai battelli adibiti al magazzinaggio di merci di cui all'art. 2, n. 2, lett. f), del regolamento n. 718/99 o dalle barche con valvola e dai mezzi galleggianti delle imprese di costruzioni di cui all'art. 2, n. 2, lett. g), del medesimo regolamento.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 29 marzo 1999, n. 718, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile.