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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 31 marzo 2021 – Procedimento penale a carico di B. C.

(Causa C-205/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Richiedente

Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost

Parte nel procedimento penale principale

B. C.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 10 della direttiva 2016/680 1 sia efficacemente recepito nella legislazione nazionale – articoli 25, paragrafo 3, e 25a dello Zakon za Ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge sul Ministero dell’Interno) – con il riferimento alla disposizione analoga di cui all’articolo 9 del regolamento 2016/679 2 .

Se sia soddisfatto il requisito previsto nell’articolo 10, lettera a), della direttiva 2016/680, in combinato disposto con gli articoli 52, 3 e 8 della Carta, secondo cui una limitazione dell’integrità e della protezione dei dati personali deve essere prevista dalla legge, allorché esistono disposizioni nazionali tra loro contraddittorie in merito alla legittimità di un trattamento di dati genetici e biometrici a fini di registrazione da parte della polizia.

Se sia compatibile con l’articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 48 della Carta, una normativa nazionale – l’articolo 68, paragrafo 4, della legge sul Ministero dell’Interno – che prevede l’obbligo per il giudice di ordinare la raccolta coercitiva di dati personali (scatto di fotografie per schedatura, rilevamento dell’impronta digitale e prelievo di campioni per l’elaborazione di un profilo del DNA), se una persona accusata di un reato intenzionale perseguibile d’ufficio si rifiuta di collaborare volontariamente al rilevamento di tali dati personali, senza che il giudice possa valutare se sussiste un fondato motivo di ritenere che tale persona abbia compiuto il reato di cui viene accusata.

Se sia compatibile con gli articoli 10, 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/680 una legge nazionale – l’articolo 68, paragrafi da 1 a 3, della legge sul Ministero dell’Interno – che prevede come regola generale lo scatto di fotografie per la schedatura, il rilevamento dell’impronta digitale e il prelievo di campioni per l’elaborazione di un profilo del DNA per tutte le persone accusate di un reato intenzionale perseguibile d’ufficio.

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1 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).

2 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1).