Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 2 febbraio 2016 –
Benelli Q.J. / UAMI – Demharter (MOTOBI)
(causa T‑170/13)
«Marchio comunitario – Procedimento di decadenza – Marchio comunitario denominativo MOTOBI – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 24)
2. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 51, § 1, a)] (v. punti 39‑45)
3. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Marchio denominativo MOTOBI [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 51, § 1, a)] (v. punti 51‑59,73)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 16 gennaio 2013 (procedimento R 2080/2011‑2), relativa a un procedimento di decadenza tra la Demharter GmbH e la Benelli Q.J. Srl. |
Dispositivo
2) | | La Benelli Q.J. Srl è condannata alle spese. |