Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2020 – Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio
(Causa T-526/19)1
[«Ricorso di annullamento – Energia – Mercato interno del gas naturale – Direttiva (UE) 2019/692 – Applicazione della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti da e verso paesi terzi – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità – Produzione di documenti ottenuti in modo illecito »]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nord Stream 2 AG (Zoug, Svizzera) (rappresentanti: L. Van den Hende, J. Penz-Evren, avocats, e M. Schonberg, solicitor-advocate)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, J. Etienne e I. McDowell, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Lo Monaco, S. Boelaert e K. Pavlaki, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU 2019, L 117, pag. 1).
Dispositivo
I documenti prodotti dalla Nord Stream 2 AG come allegati A. 14 e O. 20 sono ritirati dal fascicolo e non si deve tenere conto dei passaggi dell’atto di ricorso e degli allegati nei quali siano riprodotti estratti di tali documenti.
La domanda incidentale presentata dal Consiglio dell'Unione europea è respinta per il resto.
I documenti prodotti dalla Nord Stream 2 come allegati M. 26 e M. 30 sono ritirati dal fascicolo.
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
Non occorre statuire sulle domande di intervento presentate dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica di Polonia e dalla Commissione europea.
La Nord Stream 2 è condannata alle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ad eccezione di quelle relative alle istanze d'intervento.
La Nord Stream 2, il Parlamento e il Consiglio, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia e la Commissione sopporteranno le proprie spese relative alle istanze d'intervento.
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1 GU C 305 del 9.9.2019.