Language of document : ECLI:EU:T:2012:333

Causa T‑370/09

GDF Suez SA

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercati francese e tedesco del gas naturale — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato — Durata dell’infrazione — Ammende»

Massime della sentenza

1.      Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale — Constatazione sufficiente

(Art. 81, § 1, CE)

2.      Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza — Elemento non necessario — Considerazione di un simile intento da parte della Commissione o del giudice dell’Unione — Ammissibilità

(Art. 81, § 1, CE)

3.      Intese — Lesione della concorrenza — Accordo volto a restringere la concorrenza — Simultaneo perseguimento di obiettivi legittimi — Irrilevanza

(Art. 81, § 1, CE)

4.      Intese — Lesione della concorrenza — Accordo volto a restringere la concorrenza — Conclusione nell’interesse commerciale o meno delle imprese — Irrilevanza

(Art. 81, § 1, CE)

5.      Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale — Considerazione del contesto giuridico ed economico — Mercato caratterizzato da un monopolio legale o di fatto — Prospettive di liberalizzazione — Valutazione

(Art. 81, § 1, CE)

6.      Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Qualificazione di un’impresa come concorrente potenziale — Criteri — Elemento essenziale — Capacità dell’impresa di inserirsi nel mercato di riferimento — Mercato caratterizzato da un monopolio legale o di fatto — Rilevanza

(Art. 81, § 1, CE)

7.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza — Obbligo di esaminare tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dagli interessati — Insussistenza

(Artt. 81 CE, 82 CE e 235 CE)

8.      Intese — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Criteri di valutazione — Accordi o pratiche riferiti a un mercato caratterizzato dall’assenza di qualsiasi concorrenza potenziale

(Art. 81, § 1, CE)

9.      Intese — Infrazione complessa comprendente elementi dell’accordo ed elementi della pratica concordata — Qualificazione unica come «accordo e/o pratica concordata» — Ammissibilità — Conseguenze in ordine agli elementi di prova da raccogliere

(Art. 81, § 1, CE)

10.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione — Prova fornita da un certo numero di indizi e coincidenze che attestano l’esistenza e la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato — Mancanza di prova relativa ad alcuni periodi determinati nell’arco di tempo complessivamente considerato — Irrilevanza

(Art. 81, § 1, CE)

11.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Modalità di prova — Prove documentali — Valutazione dell’efficacia probatoria di un documento — Criteri — Documenti interni di un’impresa

(Art. 81, § 1, CE)

12.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Decisione basata su prove documentali — Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione

(Artt. 81 CE e 82 CE)

13.    Diritto dell’Unione — Principi — Diritti fondamentali — Presunzione d’innocenza — Procedimento in materia di concorrenza — Applicazione

14.    Intese — Pratica concordata — Nozione — Oggetto o effetto anticoncorrenziale — Criteri di valutazione — Scambio di informazioni su un mercato oligopolistico fortemente concentrato — Inammissibilità

(Art. 81, § 1, CE)

15.    Intese — Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale — Circostanza che consente di desumere la partecipazione alla conseguente intesa — Obblighi probatori dell’impresa che contesta il proprio spirito anticoncorrenziale

(Art. 81, § 1, CE)

16.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Prescrizione in materia di ammende — Nozione di «sanzioni» ai sensi del regolamento n. 1/2003 — Sanzioni pecuniarie — Inclusione — Decisione che constata un’infrazione — Esclusione

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7 e 25)

17.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Prescrizione in materia di ammende — Dies a quo — Infrazione unica e continuata — Assenza di manifestazione dell’infrazione in alcuni periodi dell’arco di tempo complessivamente considerato — Irrilevanza

(Art. 81, § 1, CE)

18.    Concorrenza — Regole dell’Unione — Ambito di applicazione ratione materiae — Comportamento imposto da misure statali — Esclusione — Mercato nazionale caratterizzato da un monopolio legale contrario al diritto dell’Unione — Assenza di un contesto giuridico che elimina qualsiasi possibilità di comportamento concorrenziale — Constatazione di un’infrazione delle regole di concorrenza commessa da un’impresa controllata dallo Stato — Ammissibilità

(Artt. 81 CE e 82 CE)

19.    Intese — Divieto — Intese i cui effetti perdurano oltre la loro cessazione ufficiale — Applicazione dell’articolo 81 CE

(Art. 81, § 1, CE)

20.    Intese — Accordi fra imprese — Impresa che ha partecipato a un accordo anticoncorrenziale — Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa — Lamentele relative alla concorrenza esercitata dall’impresa — Circostanze che non consentono necessariamente di escludere la partecipazione dell’impresa all’accordo

(Art. 81, § 1, CE)

21.    Intese — Pratica concordata — Nozione — Scambio d’informazioni nell’ambito di un’intesa — Operatore che tiene conto delle lamentele di un altro operatore relative alla concorrenza da esso stesso esercitata — Inclusione

(Art. 81, § 1, CE)

22.    Intese — Pratica concordata — Scambio d’informazioni nell’ambito di un’intesa o in vista della sua preparazione — Considerazione delle informazioni scambiate — Presunzione

(Art. 81, § 1, CE)

23.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione — Infrazione unica e continuata su due mercati nazionali — Durata distinta dell’infrazione su ciascuno di tali mercati — Portata dell’onere della prova

(Artt. 81 CE e 82 CE)

24.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Principio della parità di trattamento — Prassi decisionale della Commissione — Carattere indicativo

(Artt. 81, § 1, CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)

25.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Margine di discrezionalità riservato alla Commissione — Inasprimento generale delle ammende — Ammissibilità — Violazione del principio di irretroattività delle pene — Insussistenza

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

26.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Rispetto del principio di proporzionalità — Assenza di sanzioni nei confronti di un operatore economico — Circostanza che non può, di per sé, impedire di infliggere un’ammenda all’autore di un’infrazione della stessa natura

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

27.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Elementi di valutazione — Infrazioni di particolare gravità — Ripartizione del mercato

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 19, 21 e 23)

28.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione — Calcolo dell’importo di base dell’ammenda — Determinazione della percentuale del valore delle vendite dell’impresa — Criteri

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 22 e 25)

29.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa — Partecipazione marginale — Presupposti — Portata dell’onere della prova

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29, terzo comma)

30.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Comportamento anticoncorrenziale autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche — Mercato nazionale caratterizzato da un monopolio legale e che si trova in fase di liberalizzazione — Criteri di valutazione

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29, quinto comma)

31.    Concorrenza — Ammende — Importo — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza estesa al merito — Effetto

(Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 62-63)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 64)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 65, 74)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 70)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 77-80)

6.      L’articolo 81, paragrafo 1, CE è applicabile unicamente nei settori aperti alla concorrenza, tenuto conto delle condizioni enunciate da detto testo normativo relative all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e alle ripercussioni sulla concorrenza. L’esame delle condizioni di concorrenza si basa non soltanto sulla concorrenza attuale tra le imprese già presenti sul mercato di cui trattasi, ma anche sulla concorrenza potenziale. A tale riguardo, se è vero che l’intenzione di un’impresa di aderire ad un mercato è eventualmente pertinente al fine di stabilire se possa essere considerata un concorrente potenziale sullo stesso mercato, l’elemento essenziale sul quale deve basarsi tale qualificazione è tuttavia costituito dalla sua capacità di entrare in detto mercato.

Per quanto riguarda un mercato nazionale caratterizzato dall’esistenza di monopoli territoriali di fatto, è irrilevante la circostanza che, su tale mercato, non esista un monopolio legale. Infatti, al fine di stabilire se vi sia sul mercato una concorrenza potenziale, la Commissione deve esaminare le possibilità effettive e concrete che le imprese considerate si facciano concorrenza tra di loro, o che un nuovo concorrente possa entrare su detto mercato e fare concorrenza alle imprese stabilite. Tale esame della Commissione deve essere effettuato su una base oggettiva di tali possibilità, di modo che è ininfluente il fatto che queste siano escluse a causa di un monopolio che trova la sua origine direttamente nella normativa nazionale o, indirettamente, nella situazione di fatto derivante dall’attuazione di quest’ultima.

Peraltro, la possibilità puramente teorica di un ingresso di una società su un simile mercato non è sufficiente per dimostrare l’esistenza di tale concorrenza.

(v. punti 81-82, 84, 95, 98-99)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 117, 195)

8.      L’articolo 81, paragrafo 1, CE si applica solo agli accordi che possono pregiudicare il commercio fra Stati membri.

Un impatto sugli scambi intracomunitari risulta, in generale, dalla combinazione di più fattori che di per sé non sarebbero necessariamente determinanti. Per verificare se un’intesa pregiudichi sensibilmente il commercio fra gli Stati membri occorre esaminarla nel suo contesto economico e giuridico. A tal riguardo, poco importa che l’influenza di un’intesa sugli scambi sia favorevole, sfavorevole o neutra. Infatti, una restrizione alla concorrenza può pregiudicare il commercio tra Stati membri quando è idonea a sviare i flussi commerciali dalla direzione che avrebbero altrimenti assunto.

Inoltre, l’idoneità di un’intesa a incidere sul commercio fra Stati membri, ossia il suo effetto potenziale, è sufficiente perché essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 81 CE e non occorre dimostrare un pregiudizio effettivo agli scambi. È tuttavia necessario che l’effetto potenziale dell’intesa sul commercio interstatale sia sensibile o, in altri termini, che non sia insignificante.

Peraltro, un’intesa che si estenda a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per sua natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato.

Nel caso di mercati nazionali caratterizzati da un monopolio legale o di fatto, qualora la Commissione non abbia dimostrato l’esistenza di una concorrenza potenziale su simili mercati, essa non può affermare che accordi o pratiche relativi a tali mercati possono avere un effetto sensibile sugli scambi fra Stati membri.

(v. punti 122-126)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 133-135)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 136-138, 141, 151, 155-156, 220-221, 223, 228)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 161, 172, 224-226)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 178, 264)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 202-203)

14.    Una pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza spingersi fino alla conclusione di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente i rischi della concorrenza con una cooperazione pratica tra le imprese interessate. I criteri del coordinamento e della collaborazione, costitutivi di una pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire sul mercato comune.

Se è vero che la suddetta esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei loro concorrenti, nondimeno essa vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti, diretti o indiretti, in grado di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, oppure di rivelare a tale concorrente il comportamento che si intende tenere, o che si prevede di tenere, sul mercato, qualora tali contatti abbiano lo scopo, o producano l’effetto, di realizzare condizioni di concorrenza diverse da quelle normali nel mercato in questione, tenuto conto della natura dei prodotti o delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato.

In un mercato oligopolistico fortemente concentrato, lo scambio di informazioni può consentire alle imprese di conoscere le posizioni sul mercato nonché la strategia commerciale dei loro concorrenti e, di conseguenza, può alterare sensibilmente la concorrenza esistente fra gli operatori economici. L’informazione scambiata non deve necessariamente riguardare informazioni dettagliate. Nel contesto di un mercato oligopolistico, lo scambio di informazioni, anche di carattere generale, concernenti in particolare la strategia commerciale di un’impresa, è idoneo a pregiudicare la concorrenza. Inoltre, la presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato di cui trattasi vale anche qualora la concertazione sia basata unicamente su una sola riunione tra le imprese interessate, sempre che l’impresa partecipante alla concertazione sia rimasta attiva su tale mercato.

Pertanto, in un contesto del genere, la circostanza che le imprese non si siano scambiate informazioni relative ai costi, ai prezzi, ai margini di utile, ai quantitativi venduti o ai clienti non è pertinente, dato che, nel contesto di un mercato oligopolistico fortemente concentrato, è sufficiente che vi sia uno scambio di informazioni.

(v. punti 211-213, 247, 249)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punto 215)

16.    Nell’ambito di un procedimento in materia di concorrenza, una decisione che constata un’infrazione non costituisce una sanzione ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 e non è pertanto soggetta alla prescrizione prevista da tale norma. Infatti, il capitolo VI, relativo alle sanzioni, del regolamento n. 1/2003 riguarda solo le ammende e le penalità di mora e nessuna disposizione di tale regolamento consente di ritenere che le decisioni di cui all’articolo 7 dello stesso, con le quali la Commissione dichiara l’esistenza di un’infrazione alle disposizioni degli articoli 81 CE o 82 CE, rientrino tra le sanzioni menzionate in detto capitolo. Così, la prescrizione del potere di infliggere ammende e penalità di mora non implica necessariamente la prescrizione del potere implicito di constatare l’infrazione.

(v. punto 272)

17.    V. il testo della decisione.

(v. punto 275)

18.    Gli articoli 81 CE e 82 CE riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di propria iniziativa. Se un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa nazionale o se quest’ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, gli articoli 81 CE e 82 CE non trovano applicazione. In una situazione del genere, infatti, la restrizione alla concorrenza non trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese. Gli articoli 81 CE e 82 CE possono invece applicarsi nel caso in cui emerga che la normativa nazionale lascia sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese.

Così, nel caso di un mercato caratterizzato dall’esistenza di un monopolio legale, la Commissione può constatare la sussistenza di un’infrazione all’articolo 81 CE qualora lo Stato membro di cui trattasi non abbia trasposto entro il termine stabilito una direttiva volta a creare un mercato concorrenziale e non si possa più ritenere, in pratica, che la normativa nazionale, pur essendo ancora formalmente in vigore, imponga il comportamento anticoncorrenziale o crei un contesto giuridico che esclude esso stesso qualsiasi possibilità di comportamento concorrenziale da parte delle imprese.

Le autorità nazionali devono disapplicare, a partire dalla scadenza del termine di trasposizione di una direttiva intesa a creare un mercato concorrenziale, tutte le disposizioni in contrasto con la medesima. Dette autorità non possono, in particolare, opporre simili disposizioni ai concorrenti di un’impresa che desiderino entrare sul mercato nazionale. Infatti, il principio della preminenza del diritto dell’Unione esige che sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma dell’Unione, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest’ultima. Inoltre, fa parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio d’interesse pubblico e che disponga a tal fine di poteri che oltrepassano quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli.

(v. punti 312-314, 317, 323)

19.    V. il testo della decisione.

(v. punto 326)

20.    V. il testo della decisione.

(v. punti 354-355)

21.    In materia di concorrenza, quando un operatore economico accoglie le lamentele rivoltegli da un altro operatore in merito alla concorrenza fatta a quest’ultimo dai prodotti smerciati dal primo, il comportamento degli interessati costituisce una pratica concordata.

(v. punto 357)

22.    V. il testo della decisione.

(v. punto 363)

23.    Qualora una decisione della Commissione che infligge un’ammenda per infrazione delle regole di concorrenza distingua tra la durata dell’infrazione su un mercato nazionale e quella su un mercato vicino, la Commissione deve fornire le prove necessarie per dimostrare sufficientemente l’esistenza dell’infrazione su questi due mercati e per i due periodi della durata rilevata. Infatti, l’onere della prova quanto all’esistenza dell’infrazione e, pertanto, alla sua durata, grava su di essa.

Tali considerazioni non sono rimesse in discussione dal fatto che l’infrazione costituisca un’infrazione unica e continuata. Infatti, tale circostanza quanto alla natura dell’infrazione rilevata è ininfluente sul fatto che, una volta che la Commissione abbia deliberatamente menzionato, nel dispositivo della decisione, una durata dell’infrazione distinta su ciascuno dei mercati interessati dall’infrazione, essa è tenuta a provare sufficientemente la durata dei periodi così considerati.

(v. punti 374-375)

24.    La prassi decisionale precedente della Commissione, di per sé, non serve come quadro giuridico per le ammende in materia di concorrenza, atteso che questo è unicamente definito dal regolamento n. 1/2003 e dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003. Pertanto, decisioni concernenti altri casi non rivestono che un carattere indicativo per quanto concerne l’eventuale esistenza di una discriminazione, poiché è poco verosimile che le circostanze proprie di questi, quali i mercati, i prodotti, le imprese e i periodi considerati, siano identiche.

Tuttavia, il rispetto del principio della parità di trattamento, che osta a che situazioni analoghe siano trattate in modo diverso e a che situazioni diverse siano trattate in modo analogo, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato, si impone alla Commissione quando essa infligge un’ammenda ad un’impresa per infrazione delle regole della concorrenza come a qualsiasi istituzione in tutte le sue attività.

Nondimeno, le decisioni precedenti della Commissione in materia d’ammenda possono essere pertinenti, con riguardo al rispetto del principio della parità di trattamento, soltanto se si è dimostrato che le circostanze delle cause relative a queste altre decisioni, quali i mercati, i prodotti, i paesi, le imprese e i periodi considerati, sono analoghe a quelle della fattispecie.

(v. punti 385-387)

25.    V. il testo della decisione.

(v. punto 397)

26.    V. il testo della decisione.

(v. punto 398)

27.    V. il testo della decisione.

(v. punti 414-416, 420-421)

28.    V. il testo della decisione.

(v. punti 427-428, 430-431)

29.    Dal punto 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 risulta che, nell’ambito di un procedimento avviato per infrazione delle regole di concorrenza, l’importo di base dell’ammenda può essere ridotto, in particolare, quando il comportamento anticoncorrenziale è stato autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche o dalla legge, o quando l’impresa fornisce la prova che la propria partecipazione all’infrazione è sostanzialmente marginale, dimostrando altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato.

Per beneficiare della circostanza attenuante connessa ad una partecipazione marginale ad un’infrazione, un’impresa deve provare che, durante il periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, essa si è effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o, almeno, che essa ha chiaramente e considerevolmente infranto gli obblighi di attuazione di tale intesa, sì da perturbarne lo stesso funzionamento. In altre parole, essa deve dimostrare di non avere applicato gli accordi controversi, adottando, a tal riguardo, un comportamento sul mercato idoneo a contrastare gli effetti anticoncorrenziali dell’infrazione accertata.

A questo proposito, un’impresa la quale persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell’intesa a proprio vantaggio. In circostanze del genere, il fatto che un’impresa abbia tentato di eludere una restrizione non è atto a dimostrare un comportamento sul mercato idoneo a contrastare gli effetti anticoncorrenziali dell’infrazione accertata.

(v. punti 436, 439, 441)

30.    V. il testo della decisione.

(v. punti 447-451)

31.    La competenza estesa al merito conferita al Tribunale, in applicazione dell’articolo 229 CE, dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 autorizza quest’ultimo, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, che consente solo di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, a sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a riformare l’atto impugnato, anche senza annullarlo, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, modificando in particolare l’ammenda inflitta quando la questione del relativo importo sia sottoposta alla sua valutazione.

A questo proposito, il Tribunale non è vincolato dai calcoli della Commissione né dagli orientamenti di questa allorché si pronuncia in forza della propria competenza estesa al merito, ma deve effettuare la propria valutazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie.

(v. punti 461-462)