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Ricorso proposto il 18 settembre 2009 - GDF Suez / Commissione

(Causa T-370/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: GDF Suez (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Gunther e C. Breuvart)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare, totalmente o in parte, l'art. 1 della decisione in quanto imputa a GDF Suez la responsabilità di aver violato le disposizioni dell'art. 81, n. 1, CE partecipando a un accordo e a pratiche concordate nel settore del gas naturale, e ciò dal 1° gennaio 1980 (almeno) al 30 settembre 2005, quanto all'infrazione commessa in Germania, e dal 10 agosto 2000 (almeno) al 30 settembre 2005, quanto all'infrazione commessa in Francia; di conseguenza, annullare anche l'art. 3 della decisione, là dove ingiunge alla GDF Suez di porre fine alle infrazioni indicate all'art. 1 ovvero a quelle aventi un oggetto o un effetto identico o simile;

in subordine, annullare o ridurre sostanzialmente l'importo dell'ammenda inflitta a GDF Suez all'art. 2 della decisione;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso GDF Suez chiede, in via principale, l'annullamento totale o parziale della decisione della Commissione europea 8 luglio 2009, C(2009) 5355 def., relativa a un procedimento a norma dell'art. 81 CE (caso COMP/39.401 - E.ON/GDF), concernente un accordo e pratiche concordate nel settore del gas naturale. In subordine, la ricorrente chiede l'annullamento o, in via di ulteriore subordine, la riduzione dell'ammenda che le è stata inflitta con detta decisione.

A sostegno della richiesta di annullamento della decisione dedotta in via principale la ricorrente solleva quattro motivi vertenti, rispettivamente, su:

una violazione dell'art. 81 CE, delle regole in tema di amministrazione della prova e dell'obbligo di motivazione relativamente all'esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata tra GDF Suez e E.ON/E.ON Ruhrgas prima dell'agosto 2000, in ragione:

dell'assenza di oggetto e di effetto anticoncorrenziali delle Lettere del 1975 prima dell'agosto 2000 ;

dell'assenza di incidenza sul commercio intracomunitario prima dell'agosto 2000; e

dell'assenza di qualunque elemento probatorio nel senso dell'esistenza dell'infrazione allegata tra gennaio 1980 e febbraio 1999;

una violazione dell'art. 81 CE, delle regole di amministrazione della prova e dell'obbligo di motivazione relativamente all'esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata tra GDF Suez e E.ON/E.ON Ruhrgas dopo agosto 2000, in ragione:

dell'assenza di un'infrazione unica e continuata tra il 1° gennaio 1980 e il 30 settembre 2005 e, conseguentemente, della prescrizione delle Lettere del 1975;

dell'assenza di una volontà concorde tra le parti nel senso dell'applicazione delle Lettere del 1975 dopo l'agosto 2000;

di una valutazione manifestamente errata delle riunioni e degli scambi tra GDF Suez e E.O./E.ON Ruhrgas; e

di un vizio di valutazione dell'autonomia comportamentale di GDF Suez in Germania e di E.ON/E.ON Ruhrgas in Francia;

un difetto manifesto di elementi probatori relativamente all'esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata diretti a restringere l'utilizzazione in Francia da parte di E.ON/E.ON Ruhrgas del gas trasportato attraverso il gasdotto MEGAL, in ragione :

dell'assenza di qualsivoglia infrazione sul mercato francese risultante dalla lettera di "Direktion G";

di un'interpretazione manifestamente errata delle riunioni e degli scambi tra GDF Suez e E.ON/E.ON Ruhrgas concernerete la Fracnia;

dell'eccezione costituita dal monopolio legale di GDF Suez per l'importazione e la fornitura di gas in Francia prima della liberalizzazione del mercato del gas a gennaio 2003;

errori di fatto e di diritto nell'applicazione dell'art. 81 CE relativamente all'esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata tra GDF Suez e E.ON/E.ON. Ruhrgas dopo agosto 2004.

A sostegno della domanda di annullamento dell'ammenda dedotta in via subordinata la ricorrente solleva un unico motivo vertente su una violazione dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di irretroattività.

A sostegno della domanda di riduzione dell'ammenda in via di ulteriore subordine la ricorrente solleva sei motivi vertenti, rispettivamente:

sul fatto che l'infrazione allegata concernerete i mercati del gas in Francia non sarebbe stata sufficientemente dimostrata in diritto e che la decisione impugnata sarebbe viziata da difetto di motivazione sul punto;

sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità in quanto un'ammenda identica è stata inflitta a GDF Suez e E.ON/E.ON Ruhrgas;

su una valutazione erronea della durata dell'infrazione;

su una valutazione erronea della gravità dell'infrazione;

su una valutazione erronea della necessità di applicare un diritto d'ingresso del 15% a GDF Suez; e

su una valutazione erronea delle circostanze attenuanti.

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