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Impugnazione proposta il 23 settembre 2009 da Roberto Sevenier avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2009, causa F-62/08, Sevenier/Commissione

(causa T-368/09 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roberto Sevenier (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti E. Boigelot e L. Defalque)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'ordinanza impugnata emessa l'8 luglio 2009 dalla Terza Sezione del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea nella causa F-62/08, Sevenier/Commissione, e notificata al ricorrente il 13 luglio 2009;

concedere al ricorrente il beneficio delle conclusioni che ha presentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea;

condannare la convenuta alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 8 luglio 2009, emessa nella causa F-62/08, Sevenier/Commissione, con la quale quest'ultimo ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso del ricorrente diretto all'annullamento di una decisione della Commissione 24 settembre 2007, in quanto rigetta la domanda del ricorrente intesa, da un lato, alla ritrattazione della sua richiesta di dimissioni del 19 ottobre 1983 e, dall'altro, alla convocazione della commissione d'invalidità.

A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduce a titolo principale un motivo unico relativo ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell'interpretazione della nozione di atto meramente confermativo, in quanto quest'ultimo avrebbe qualificato la decisione esplicita, intervenuta successivamente al rigetto implicito della domanda del ricorrente, come atto meramente confermativo, nonostante il fatto che la decisione esplicita accogliesse parzialmente la domanda formulata dal ricorrente.

In subordine, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha snaturato e disatteso gli atti di causa ed è venuto meno all'obbligo di motivazione nel dichiarare che nessuna circostanza particolare caratteristica della fattispecie giustificava la mancata applicazione da parte del Tribunale della funzione pubblica della giurisprudenza costante in materia di atto meramente confermativo.

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