Language of document : ECLI:EU:T:2023:734

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

22 novembre 2023 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Risoluzione del Banco Popular Español – Decisione del SRB (CRU) che rifiuta di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati dalle azioni di risoluzione – Valutazione della differenza di trattamento – Indipendenza del perito»

Nella causa T‑304/20,

Laura Molina Fernández, residente in Madrid (Spagna), rappresentata da S. Rodríguez Bajón, A. Gómez-Acebo Dennes e A. Ruiz Ojeda, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico [SRB (CRU)], rappresentato da M. Fernández Rupérez, A. Lapresta Bienz, L. Forestier e J. Rius Riu, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann, F. Louis, V. Del Pozo Espinosa de los Monteros e L. Hesse, avvocati,

convenuto,

sostenuto da

Regno di Spagna, rappresentato da A. Gavela Llopis, in qualità di agente,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da M. van der Woude, presidente, G. De Baere (relatore), G. Steinfatt, K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,

cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza dell’8 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, la sig.ra Laura Molina Fernández, chiede l’annullamento della decisione SRB/EES/2020/52 del Comitato di risoluzione unico (SRB) del 17 marzo 2020, sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori del Banco Popular Español, SA (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        La ricorrente era azionista del Banco Popular Español (in prosieguo: il «Banco Popular») prima dell’adozione di un programma di risoluzione nei confronti di quest’ultimo.

3        Il 7 giugno 2017, la sessione esecutiva del SRB ha adottato la decisione SRB/EES/2017/08, concernente l’adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular (in prosieguo: il «programma di risoluzione»), sulla base del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

4        Prima dell’adozione del programma di risoluzione, il 23 maggio 2017, a seguito di una procedura di gara, il SRB ha incaricato quale perito la società di revisione Deloitte Réviseurs d’Entreprises (in prosieguo: la «società incaricata della valutazione») nell’ambito della preparazione di un’eventuale risoluzione del Banco Popular. Alla società incaricata della valutazione è stato aggiudicato un contratto specifico a seguito di una gara nell’ambito di un contratto quadro multiplo di servizi che il SRB aveva stipulato con sei società di revisione, tra cui la società incaricata della valutazione. Conformemente al contratto specifico, il compito della società incaricata della valutazione comprendeva la realizzazione di una valutazione del Banco Popular prima di un’eventuale risoluzione nonché la valutazione della differenza di trattamento prevista all’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento n. 806/2014, successivamente a una potenziale risoluzione.

5        Il 5 giugno 2017, il SRB ha adottato una prima valutazione, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 806/2014, che era intesa ad orientare l’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione, quali definite all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

6        Il 6 giugno 2017, la società incaricata della valutazione ha consegnato al SRB una seconda valutazione (in prosieguo: la «valutazione 2»), redatta ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento n. 806/2014. La valutazione 2 aveva lo scopo di determinare il valore delle attività e delle passività del Banco Popular, di fornire una stima sul trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, nonché di orientare la decisione sulle azioni e i titoli di proprietà da cedere e l’accertamento, da parte del SRB, delle condizioni commerciali ai fini dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa.

7        Nel programma di risoluzione, il SRB, ritenendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, ha deciso di sottoporre il Banco Popular a una procedura di risoluzione. Il SRB ha deciso di svalutare e convertire gli strumenti di capitale del Banco Popular ai sensi dell’articolo 21 del regolamento n. 806/2014 e di applicare lo strumento della vendita dell’attività d’impresa ai sensi dell’articolo 24 del medesimo regolamento, trasferendo le azioni a un acquirente.

8        Il SRB ha deciso di annullare il 100% delle azioni del Banco Popular, di convertire e svalutare l’intero valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 emessi dal Banco Popular e di convertire l’intero valore nominale degli strumenti di capitale di classe 2 emessi dal Banco Popular in «nuove azioni II». Al termine di una procedura di vendita trasparente e aperta realizzata dall’autorità di risoluzione spagnola, il Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, Fondo di ristrutturazione bancaria ordinata, Spagna), le «nuove azioni II» sono state cedute al Banco Santander SA contro pagamento di un prezzo di acquisto di EUR 1. Successivamente, il Banco Santander è succeduto a titolo universale al Banco Popular, il 28 settembre 2018, nell’ambito di una fusione per incorporazione.

9        Il 7 giugno 2017, la Commissione europea ha adottato la decisione (UE) 2017/1246, che approva il programma di risoluzione per il Banco (GU 2017, L 178, pag. 15).

10      Il 14 giugno 2018, la società incaricata della valutazione ha trasmesso al SRB la valutazione della differenza di trattamento, prevista all’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento n. 806/2014, realizzata al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza (in prosieguo: la «valutazione 3»). Il 31 luglio 2018, la società incaricata della valutazione ha inviato al SRB un addendum a tale valutazione, correggendo alcuni errori formali.

11      Nella valutazione 3, la società incaricata della valutazione ha stimato il trattamento che gli azionisti e i creditori interessati avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stato adottato il programma di risoluzione. Essa ha proceduto a tale valutazione nel quadro di uno scenario di liquidazione applicando la Ley 22/2003, Concursal (legge 22/2003 sul fallimento), del 9 luglio 2003 (BOE n. 164, del 10 luglio 2003, pag. 26905).

12      La società incaricata della valutazione ha indicato che lo scenario ipotetico di liquidazione era stato preparato sulla base di informazioni finanziarie non sottoposte a revisione del 6 giugno 2017 o, se non disponibili, del 31 maggio 2017. Essa ha ritenuto che l’apertura di una procedura ordinaria di insolvenza per il Banco Popular il 7 giugno 2017 avrebbe portato a una liquidazione non pianificata. Al fine di valutare i valori di realizzazione delle attività, la società incaricata della valutazione ha preso in considerazione tre scenari temporali alternativi di liquidazione, di 18 mesi, di 3 anni e di 7 anni, ciascuno dei quali comprendeva una migliore e una peggiore ipotesi. Essa ha concluso che, in ciascuna di tali ipotesi, per gli azionisti interessati e i creditori subordinati non era da attendersi alcun recupero nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza e che non esisteva quindi una differenza di trattamento rispetto al trattamento risultante dall’azione di risoluzione.

13      Il 6 agosto 2018, il SRB ha pubblicato sul suo sito Internet il proprio avviso del 2 agosto 2018 in merito alla decisione preliminare sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco Popular e l’avvio del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati (SRB/EES/2018/132), nonché una versione non riservata della valutazione 3. Il 7 agosto 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una comunicazione riguardante l’avviso del SRB (GU 2018, C 277 I, pag. 1).

14      Nella decisione preliminare, il SRB ha ritenuto che dalla valutazione 3 risultasse che non vi era differenza tra il trattamento effettivamente ricevuto dagli azionisti e dai creditori interessati a seguito della risoluzione del Banco Popular e quello che avrebbero ricevuto se quest’ultimo fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza alla data della risoluzione. Il SRB ha deciso, in via preliminare, di non essere tenuto a versare un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati in applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014.

15      Per poter prendere una decisione definitiva sulla necessità o meno di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati, il SRB li ha invitati a comunicargli il loro interesse ad esercitare il diritto di essere ascoltati in merito alla decisione preliminare, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

16      Il SRB ha indicato che il procedimento relativo al diritto di essere ascoltati si sarebbe svolto in due fasi.

17      In una prima fase, la fase di iscrizione, gli azionisti e i creditori interessati erano invitati a manifestare il proprio interesse ad esercitare il diritto di essere ascoltati mediante un modulo di iscrizione online dedicato entro il 14 settembre 2018. In seguito, il SRB doveva verificare se ciascuna parte che aveva manifestato il proprio interesse possedesse lo status di azionista o di creditore interessato. Gli azionisti e i creditori interessati dovevano fornire la prova della loro identità e la prova di essere in possesso, alla data del 6 giugno 2017, di uno o più strumenti di capitale del Banco Popular che erano stati svalutati o convertiti e ceduti nell’ambito della risoluzione.

18      In una seconda fase, la fase di consultazione, gli azionisti e i creditori interessati che avevano manifestato il loro interesse a esercitare il diritto di essere ascoltati durante la prima fase e il cui status era stato verificato dal SRB, potevano presentare le loro osservazioni sulla decisione preliminare a cui era allegata la valutazione 3.

19      Il 16 ottobre 2018, il SRB ha annunciato che gli azionisti e i creditori idonei sarebbero stati invitati a presentare le loro osservazioni scritte sulla decisione preliminare a partire dal 6 novembre 2018. Il 6 novembre 2018, il SRB ha inviato agli azionisti e ai creditori ammissibili un collegamento personale unico che dava accesso su Internet a un modulo che consentiva loro di presentare, entro il 26 novembre 2018, osservazioni sulla decisione preliminare nonché sulla versione non riservata della valutazione 3.

20      Al termine della fase di consultazione, il SRB ha esaminato le osservazioni pertinenti degli azionisti e dei creditori interessati relative alla decisione preliminare. Esso ha chiesto alla società incaricata della valutazione di fornirgli un documento contenente la sua valutazione delle osservazioni pertinenti relative alla valutazione 3 e di esaminare se la valutazione 3 fosse ancora valida alla luce di tali osservazioni.

21      Il 18 dicembre 2019, la società incaricata della valutazione ha fornito al SRB la sua valutazione intitolata «Documento esplicativo sulla valutazione della differenza di trattamento» (in prosieguo: il «documento esplicativo»). Nel documento esplicativo, la società incaricata della valutazione ha confermato che la strategia e i vari scenari ipotetici di liquidazione descritti nella valutazione 3, così come le metodologie seguite e le analisi condotte, restavano validi.

22      Il 17 marzo 2020, il SRB ha adottato la decisione impugnata. Un comunicato relativo a tale decisione è stato pubblicato il 20 marzo 2020 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2020, C 91, pag. 2).

23      Nella decisione impugnata, il SRB ha ritenuto che la società incaricata della valutazione fosse indipendente conformemente ai requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e al capo IV regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l’autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell’avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU 2016, L 184, pag. 1).

24      Al titolo 5 «Valutazione 3» della decisione impugnata, il SRB ha riassunto il contenuto della valutazione 3 e ha ritenuto che essa fosse conforme al quadro giuridico applicabile e che fosse sufficientemente motivata e completa così da costituire il fondamento di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014. Esso ha ritenuto che la valutazione 3 valutasse gli elementi necessari previsti all’articolo 20, paragrafo 17, del regolamento n. 806/2014 e nel regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione, del 14 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri relativi alle metodologie per la valutazione della differenza di trattamento nell’ambito di una risoluzione (GU 2018, L 67, pag. 3).

25      Al punto 6 della decisione impugnata, il SRB ha illustrato le «[o]sservazioni presentate dagli azionisti e dai creditori interessati nonché [la] loro valutazione». Al titolo 6.1 «Valutazione della pertinenza» della decisione impugnata, il SRB ha spiegato che alcune di tali osservazioni, che non erano relative né alla sua decisione preliminare né alla valutazione 3, non erano pertinenti in quanto non rientravano nel procedimento relativo al diritto di essere ascoltati. Nel titolo 6.2 della decisione impugnata, esso ha proceduto all’«Esame delle osservazioni pertinenti» trasmesse dagli azionisti e dai creditori interessati, relative all’indipendenza della società incaricata della valutazione e al contenuto della valutazione 3, raggruppate per tema.

26      Il SRB ha concluso che, dalla valutazione 3, letta congiuntamente al documento esplicativo e alle conclusioni enunciate nel titolo 6.2 della decisione impugnata, risultava che non esisteva alcuna differenza tra il trattamento di cui gli azionisti e creditori interessati erano stati effettivamente oggetto e quello che avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza alla data della risoluzione.

27      Di conseguenza, il SRB ha deciso che:

«Articolo 1

Valutazione

Al fine di determinare se debba essere concesso un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati dalle azioni di risoluzione effettuate nei confronti del Banco Popular, la valutazione della differenza di trattamento nell’ambito della risoluzione, prevista all’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014, è stabilita conformemente all’allegato I della presente decisione, in combinato disposto con il documento esplicativo di cui all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Indennizzo

Gli azionisti e i creditori interessati dalle azioni di risoluzione effettuate nei confronti del Banco Popular non hanno diritto a un indennizzo del Fondo di risoluzione unico in applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014.

Articolo 3

Destinatario della decisione

Tale decisione è indirizzata al FROB, nella sua qualità di autorità di risoluzione nazionale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 806/2014».

 Conclusioni delle parti

28      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare il SRB alle spese.

29      Il SRB, sostenuto dal Regno di Spagna, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

30      A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. Con un primo motivo di ricorso, la ricorrente afferma che la valutazione 3 non è stata effettuata da un perito indipendente, in violazione dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014 e del capo IV del regolamento delegato 2016/1075. Con un secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’esistenza di errori contenuti nella valutazione 3. Con un terzo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la valutazione 3 si fonda su una premessa errata quanto alla situazione finanziaria del Banco Popular al momento della sua risoluzione.

31      In via preliminare, va osservato che la giurisprudenza ha circoscritto la portata del controllo esercitato dal Tribunale tanto in situazioni in cui l’atto impugnato è fondato su una valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi quanto nel caso di valutazioni economiche complesse.

32      Da un lato, per quanto riguarda situazioni nelle quali le autorità dell’Unione europea dispongono di un ampio potere discrezionale, segnatamente quanto alla valutazione di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi per determinare la natura e l’ampiezza delle misure che esse adottano, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio di un tale potere non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o, ancora, se tali autorità non abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale. In un siffatto contesto, il giudice dell’Unione non può, infatti, sostituire la propria valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico a quella delle istituzioni cui il Trattato FUE ha assegnato in via esclusiva tale compito [v. sentenze del 21 luglio 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 60 e giurisprudenza ivi citata, e del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 105 e giurisprudenza ivi citata].

33      Dall’altro lato, per quanto riguarda il controllo che i giudici dell’Unione esercitano sulle valutazioni economiche complesse effettuate dalle autorità dell’Unione, si tratta di controllo ristretto che si limita necessariamente alla verifica dell’osservanza delle regole procedurali e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti nonché all’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere. Nell’ambito di tale controllo, non spetta dunque al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione economica a quella dell’autorità dell’Unione competente [v. sentenze del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 66 e giurisprudenza ivi citata, e del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 106 e giurisprudenza ivi citata].

34      Poiché le decisioni del SRB volte a stabilire se debba essere concesso un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati dalle azioni di risoluzione effettuate nei confronti di un’entità sono fondate su valutazioni economiche e tecniche altamente complesse, si deve ritenere che i principi risultanti dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 32 e 33 si applichino al controllo che il giudice è chiamato ad esercitare.

35      Sebbene sia riconosciuto al SRB un potere discrezionale in materia economica e tecnica, ciò non implica, tuttavia, che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, fornita dal SRB, dei dati di natura economica su cui si basa la sua decisione. Infatti, come dichiarato dalla Corte, anche nel caso delle valutazioni complesse, il giudice dell’Unione deve verificare non soltanto l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati, la loro affidabilità e la loro coerenza, ma anche controllare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per la valutazione di una situazione complessa e se essi siano idonei a corroborare le conclusioni che ne sono tratte [v. sentenze dell’11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commissione e Polonia, C‑933/19 P, EU:C:2021:905, punto 117 e giurisprudenza ivi citata, e del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 108 e giurisprudenza ivi citata].

36      A tale riguardo, per dimostrare che il SRB sia incorso in un errore manifesto di valutazione nell’esame dei fatti, tale da giustificare l’annullamento del programma di risoluzione, gli elementi di prova forniti dal ricorrente devono essere sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerate in detto programma [v., per analogia, sentenze del 7 maggio 2020, BTB Holding Investments e Duferco Participations Holding/Commissione, C‑148/19 P, EU:C:2020:354, punto 72, e del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 109 e giurisprudenza ivi citata].

37      Di conseguenza, un motivo vertente sull’errore manifesto di valutazione dev’essere respinto se, nonostante gli elementi dedotti dal ricorrente, la valutazione contestata può essere ammessa come vera o valida in ogni circostanza (v. sentenze del 27 settembre 2018, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein e Sauga/BCE, T‑116/17, non pubblicata, EU:T:2018:614, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, e del 25 novembre 2020, BMC/Impresa comune Clean Sky 2, T‑71/19, non pubblicata, EU:T:2020:567, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

38      Inoltre, da una costante giurisprudenza risulta che, quando le istituzioni dispongono di un potere discrezionale, il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione è di importanza ancora più fondamentale. Tra queste garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi figura in particolare il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, al quale si ricollega l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie. Soltanto così il giudice dell’Unione sarà in grado di accertare se esistessero tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14).

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sullesistenza di errori contenuti nella valutazione 3

39      Con il suo secondo motivo di ricorso, la ricorrente afferma, in sostanza, che il SRB, nella decisione impugnata, e la società incaricata della valutazione, nella valutazione 3, quando hanno valutato se gli azionisti e i creditori interessati avrebbero ricevuto un trattamento migliore se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento dell’adozione del programma di risoluzione, sarebbero incorsi in errore laddove si sono fondati su uno scenario ipotetico secondo cui il Banco Popular sarebbe stato liquidato in quanto impresa che ha cessato la propria attività.

40      La ricorrente deduce che, nella decisione impugnata, il SRB si è basato su una premessa errata, in quanto l’articolo 20, paragrafo 18, del regolamento n. 806/2014 non indica che il trattamento degli azionisti e dei creditori interessati in un’ipotetica procedura di insolvenza debba essere valutato alla luce di un criterio secondo il quale l’entità soggetta alla risoluzione abbia cessato la propria attività. Orbene, la valutazione sarebbe diversa a seconda che ci si basi su un criterio di liquidazione, vale a dire la cessazione dell’attività, o su un criterio di continuità di esercizio, vale a dire la prosecuzione dell’attività.

41      Essa sostiene che il riferimento alla procedura ordinaria di insolvenza nel regolamento n. 806/2014 deve essere inteso nel senso che riguarda la procedura disciplinata dalla normativa spagnola, vale a dire la legge 22/2003. Essa rileva che, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, della legge 22/2003, «la dichiarazione di fallimento non interrompe la prosecuzione dell’attività professionale o commerciale esercitata dal debitore», il che significherebbe che, nel diritto spagnolo, il fatto che il debitore si trovi in situazione di insolvenza dichiarata non comporta la cessazione di attività né la liquidazione del suo patrimonio. Analogamente, l’articolo 100, paragrafo 3, della legge 22/2003 stabilirebbe una soluzione conservativa e di prosecuzione dell’attività mediante concordato. Tale legge prevedrebbe la vendita, in tutto o in parte, dell’unità operativa in regime di continuità, totale o parziale, di esercizio, conformemente a un criterio di impresa in attività, e non di liquidazione delle attività in sofferenza, il che sarebbe espressamente escluso. La legge 22/2003 imporrebbe la prosecuzione dell’attività indipendentemente dalla fase della procedura fallimentare. Nella decisione impugnata, il SRB sarebbe incorso in un errore di valutazione e in un’interpretazione erronea della legge 22/2003 nel ritenere che la procedura di insolvenza prevista da tale legge avrebbe portato alla liquidazione dell’entità.

42      Inoltre, la ricorrente sostiene che il criterio di liquidazione, utilizzato dalla società incaricata della valutazione nella valutazione 3 e approvato dal SRB nella decisione impugnata, è incompatibile con la risoluzione quale definita dal regolamento n. 806/2014, in particolare con il suo obiettivo di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, e con lo strumento di risoluzione utilizzato dal SRB, ossia la vendita del Banco Popular come impresa in continuità di esercizio. Essa ritiene che la differenza di trattamento si basi su un esercizio ipotetico di raffronto di due procedimenti che consentono il risanamento degli enti creditizi. Poiché la valutazione della differenza di trattamento nella valutazione 3 presuppone il raffronto tra operazioni equivalenti, occorrerebbe, per procedere a una valutazione adeguata in uno scenario di insolvenza, basarsi su un’ipotesi analoga a quella accolta nella risoluzione, vale a dire la prosecuzione delle attività dell’entità.

43      Nella decisione impugnata, il SRB ha rilevato che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 806/2014, la valutazione 3 doveva determinare se gli azionisti e i creditori interessati fossero stati trattati meno favorevolmente nell’ambito della risoluzione di quanto non lo sarebbero stati se il Banco Popular fosse stato «liquidato con procedura ordinaria di insolvenza». Esso ha rilevato, al pari della società incaricata della valutazione nel documento esplicativo (punto 5.1.5), che la Ley 11/2015 de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (legge 11/2015 sul salvataggio e sulla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di servizi di investimento), del 18 giugno 2015 (BOE n. 146, del 19 giugno 2015, pag. 50797), che recepisce la direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), prevede specificamente che la valutazione della differenza di trattamento debba essere effettuata supponendo che l’entità sia entrata in una procedura di liquidazione.

44      In primo luogo, per quanto riguarda le disposizioni pertinenti del regolamento n. 806/2014, occorre ricordare che la valutazione prevista all’articolo 20, paragrafo 16, di tale regolamento mira a valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza.

45      In applicazione dell’articolo 20, paragrafo 17, del regolamento n. 806/2014, la valutazione di cui al paragrafo 16 del medesimo articolo accerta la differenza di trattamento tra il trattamento effettivo che azionisti e creditori hanno ricevuto nell’ambito della risoluzione e il trattamento che avrebbero ricevuto se l’entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza al momento dell’adozione della decisione sull’azione di risoluzione.

46      Tale valutazione mira ad attuare il principio secondo cui nessun creditore è più svantaggiato, enunciato all’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 806/2014, il quale prevede che «nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’entità di cui all’articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie previste dall’articolo 29».

47      In applicazione di tale principio, l’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014 indica che il SRB può ricorrere al Fondo di risoluzione unico (SRF) al fine di «pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori se, a seguito di una valutazione a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, essi hanno sostenuto perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la valutazione a norma dell’articolo 20, paragrafo 16».

48      Pertanto, dalle citate disposizioni del regolamento n. 806/2014, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta chiaramente che il riferimento, contenuto nell’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento n. 806/2014, al trattamento che gli azionisti e creditori dell’entità avrebbero ricevuto se quest’ultima fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza si riferisce al loro trattamento ipotetico in caso di liquidazione dell’entità.

49      Inoltre, secondo l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/344, la metodologia per effettuare la valutazione del trattamento che gli azionisti e i creditori nei confronti dei quali sono state effettuate azioni di risoluzione avrebbero ricevuto se l’entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza alla data della decisione di risoluzione si limita a determinare il valore attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza. I fattori da considerare per la valutazione di questi flussi di cassa, indicati all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato 2018/344, mirano a determinare il valore delle attività, a seconda che siano o meno negoziate su un mercato attivo, nel contesto di un’ipotetica cessione. L’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento delegato 2018/344 prevede inoltre che gli ipotetici proventi risultanti dalla valutazione sono ripartiti tra gli azionisti e i creditori secondo il loro ordine di priorità a norma della disciplina fallimentare applicabile.

50      Ne consegue che il metodo di valutazione del trattamento che gli azionisti e creditori avrebbero ricevuto nell’ambito di un’ipotetica procedura ordinaria di insolvenza definito nel regolamento delegato 2018/344 corrisponde alla realizzazione delle attività dell’ente e quindi a una liquidazione quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 42, del regolamento n. 806/2014.

51      Diversamente da quanto sostiene la ricorrente, il fatto che la differenza di trattamento sia valutata confrontando il trattamento effettivo che gli azionisti e creditori interessati hanno ricevuto a seguito della risoluzione con uno scenario ipotetico in cui l’entità sarebbe sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza non implica che tale scenario controfattuale debba fondarsi su un’ipotesi analoga a quella accolta nella risoluzione, ossia la prosecuzione delle attività dell’entità.

52      Occorre rilevare che tale argomento deriva da un’erronea comprensione del meccanismo di indennizzo degli azionisti e dei creditori di un’entità sottoposta a un’azione di risoluzione istituito dal regolamento n. 806/2014.

53      A questo proposito, il considerando 62 del regolamento n. 806/2014 prevede quanto segue:

«L’interferenza nei diritti di proprietà non dovrebbe essere eccessiva. Di conseguenza, gli azionisti e creditori interessati non dovrebbero subire perdite superiori a quelle che avrebbero sostenuto se l’entità fosse stata liquidata nel momento in cui è stata decisa la risoluzione. Qualora le attività di un ente soggetto a risoluzione siano parzialmente cedute ad un acquirente privato o a un ente-ponte, è opportuno liquidare la parte residua di tale ente con procedura ordinaria di insolvenza. Per tutelare gli azionisti e creditori dell’entità nel corso della procedura di liquidazione, è opportuno sancirne il diritto a ricevere, in pagamento dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che, secondo le stime, avrebbero recuperato se l’entità nella sua integralità fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza».

54      Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 18, lettere a) e b), del regolamento n. 806/2014, la valutazione della differenza di trattamento prevista all’articolo 20, paragrafo 16, del medesimo regolamento presuppone che un ente soggetto a risoluzione, che è stato interessato dall’azione o dalle azioni di risoluzione, sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull’azione di risoluzione e che l’azione o le azioni di risoluzione non siano state effettuate.

55      Occorre altresì ricordare che l’adozione di un’azione di risoluzione nei confronti di un’entità presuppone che siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, vale a dire che l’entità sia in dissesto o a rischio di dissesto, che non esistano altre misure di natura privata o di vigilanza tali da evitarne il dissesto in tempi ragionevoli e che l’azione di risoluzione sia necessaria nell’interesse pubblico. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014, l’azione di risoluzione è considerata nell’interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell’ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura. Come indicato dalla ricorrente, l’adozione di un meccanismo di risoluzione ha segnatamente l’obiettivo, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’entità.

56      Come ammesso dalla ricorrente, un’azione di risoluzione costituisce un’alternativa alla liquidazione di un’entità quando l’interesse pubblico lo richiede.

57      A tenore dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014, volto ad attuare il principio di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento, agli azionisti e ai creditori viene riconosciuto, nell’ambito della procedura suddetta, il diritto a un rimborso o a un indennizzo dei loro crediti che non deve essere inferiore al valore stimato di quanto essi avrebbero recuperato se la totalità dell’ente o dell’impresa di cui trattasi fosse stata liquidata nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza [v., per analogia, sentenza del 5 maggio 2022, Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), C‑410/20, EU:C:2022:351, punto 48].

58      Ne consegue che, per accertare la differenza di trattamento, il confronto si riferisce al trattamento effettivamente ricevuto dagli azionisti e dai creditori interessati a seguito della risoluzione e alla valutazione della loro situazione nel caso in cui la misura di risoluzione non fosse stata adottata, ossia nel caso in cui l’entità fosse stata liquidata. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la valutazione della differenza di trattamento non presuppone il confronto tra due situazioni simili, ma tra due alternative. La ricorrente sostiene quindi parimenti erroneamente che lo scenario controfattuale riguarderebbe, analogamente alla risoluzione, una procedura che consente di garantire la continuità delle funzioni essenziali degli enti creditizi e il loro risanamento e che esso dovrebbe fondarsi sulla stessa ipotesi adottata nel programma di risoluzione.

59      In secondo luogo, per quanto riguarda la normativa nazionale applicabile, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la legge 22/2003, che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza in Spagna, non è l’unico testo del diritto spagnolo applicabile alla valutazione della differenza di trattamento.

60      Infatti, il Real Decreto 1012/2015 por el que se desarrolla la Ley 11/2015, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito (regio decreto 1012/2015 recante attuazione della legge 11/2015 e modifica del regio decreto 2606/1996, del 20 dicembre 1996, relativo ai fondi di garanzia dei depositi degli enti creditizi), del 6 novembre 2015 (BOE n. 267, del 7 novembre 2015, pag. 105911), che recepisce la direttiva 2014/59, contiene disposizioni specifiche per la valutazione della differenza di trattamento.

61      Orbene, come indicato dal Regno di Spagna, il legislatore spagnolo, quando ha disciplinato la valutazione della differenza di trattamento, non ha preso in considerazione un’ipotesi diversa da quella della liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza.

62      Invero, l’articolo 10, paragrafo 2, del regio decreto 1012/2015 prevede che la valutazione debba determinare il trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l’entità oggetto di risoluzione fosse stata sottoposta a procedura di liquidazione al momento dell’adozione della decisione di risoluzione.

63      A questo proposito, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regio decreto 1012/2015 stabilisce che la valutazione parte dal presupposto che l’entità interessata dalle azioni di risoluzione sarebbe stata liquidata nell’ambito della procedura di insolvenza al momento dell’adozione della decisione di risoluzione.

64      Pertanto, nel contesto della valutazione della differenza di trattamento a seguito di una risoluzione decisa dal FROB, la legge spagnola prevede che lo scenario controfattuale sia uno scenario di liquidazione dell’entità, tenendo conto delle disposizioni della legge 22/2003 relative alla liquidazione.

65      A questo proposito, come rilevato dal Regno di Spagna, la nozione di «liquidazione», di cui agli articoli 148 e 149 della legge 22/2003, consiste nella realizzazione dei beni e dei diritti dell’impresa fallita al fine di soddisfare i creditori con quanto è stato ottenuto e corrisponde alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 42, del regolamento n. 806/2014.

66      Inoltre, come indicato dal SRB, l’articolo 100 della legge 22/2003 relativo al concordato, menzionato dalla ricorrente, è incluso nel Titolo V della stessa legge, intitolato «Fasi della liquidazione o del concordato». Ne consegue che la legge 22/2003, che è la legge generale sul fallimento, prevede che il concordato con i creditori costituisca una soluzione alternativa alla liquidazione al termine della fase comune della procedura fallimentare.

67      Pertanto, il regio decreto 1012/2015, nel prevedere espressamente che la differenza di trattamento debba essere valutata tenendo conto del presupposto che l’entità sia entrata nella fase di liquidazione, ha escluso la possibilità di applicare la soluzione alternativa costituita dal concordato con i creditori.

68      Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le disposizioni applicabili del diritto spagnolo prevedono che la determinazione della differenza di trattamento debba basarsi su uno scenario di liquidazione, il che esclude la possibilità di uno scenario fondato su una continuità di esercizio dell’ente e su un concordato con i creditori.

69      In terzo luogo, nel caso di specie, occorre ricordare che, nell’ipotesi in cui il programma di risoluzione non fosse stato adottato, l’alternativa consisteva nella liquidazione del Banco Popular con procedura ordinaria di insolvenza [sentenza del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 421].

70      A tale riguardo, nella decisione impugnata, il SRB ha rilevato che, conformemente alla valutazione 3, alla luce delle circostanze del caso di specie e, in particolare, dell’incapacità del Banco Popular di pagare i propri debiti in scadenza, l’apertura di una procedura ordinaria di insolvenza alla data della risoluzione avrebbe condotto a una liquidazione del Banco Popular, che avrebbe comportato una realizzazione accelerata delle attività, senza prezzo minimo vincolante, e il pagamento della realizzazione netta ai creditori conformemente alla gerarchia stabilita dalla legge 22/2003.

71      Occorre altresì menzionare il fatto che l’argomento della ricorrente secondo cui lo scenario controfattuale rispetto all’azione di risoluzione non implicava necessariamente l’ipotesi di una liquidazione del Banco Popular era già stato sollevato da taluni azionisti e creditori interessati nell’ambito del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati.

72      Nella decisione impugnata, il SRB ha rilevato che essi avevano dedotto che si sarebbe potuta trovare una soluzione proveniente dal settore privato oppure che lo scenario controfattuale avrebbe dovuto basarsi sulla vendita del Banco Popular quale impresa in attività, poiché quest’ultimo era ancora in attività sul mercato alla data di adozione del programma di risoluzione. In particolare, il SRB ha indicato che taluni azionisti e creditori interessati sostenevano che i creditori avrebbero potuto concludere un accordo (un concordato) che avrebbe impedito la liquidazione del Banco Popular. Altri avevano osservato che la procedura di insolvenza spagnola prevedeva la possibilità di un’insolvenza prestabilita, con la quale le attività redditizie dell’entità erano separate e vendute come società in attività. Essi hanno affermato che tale soluzione avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla società incaricata della valutazione, al momento della definizione della strategia di liquidazione, poiché avrebbe consentito di preservare meglio il valore di avviamento del Banco Popular.

73      Il SRB ha osservato che, fatti salvi i requisiti previsti dal regolamento n. 806/2014 e dal diritto nazionale applicabile, la società incaricata della valutazione aveva spiegato, nel documento esplicativo, le ragioni per le quali non era possibile, nel caso del Banco Popular, effettuare una vendita in quanto impresa in attività (mediante una procedura di insolvenza prestabilita o altrimenti), né organizzare un concordato. A questo proposito, da un lato, la società incaricata della valutazione aveva indicato che, tenuto conto della posizione di liquidità del Banco Popular alla data della risoluzione e della valutazione della Banca centrale europea (BCE) sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular, quest’ultimo non avrebbe potuto continuare a funzionare mentre sarebbero state avviate trattative, comportando una distruzione di valore significativa. Il SRB ha aggiunto che una lettera del direttore generale del Banco Popular, del 6 giugno 2017, corroborava la conclusione secondo cui la posizione di liquidità del Banco Popular non gli consentiva di proseguire le sue attività. Dall’altro lato, la società incaricata della valutazione aveva ritenuto che l’autorizzazione bancaria del Banco Popular sarebbe stata revocata, in quanto le condizioni per la sua revoca previste dalla normativa spagnola sarebbero state soddisfatte. Essa aveva indicato che l’autorizzazione bancaria era necessaria per accettare i depositi dei clienti, che erano essenziali per la prosecuzione delle attività del Banco Popular o per la sua vendita in quanto impresa in attività.

74      Il SRB ha inoltre osservato che la società incaricata della valutazione aveva menzionato, nel documento esplicativo, che la creazione di una «banca buona» e di una «banca cattiva» non era prevista dalla legge 22/2003 e che, in ogni caso, la sua attuazione avrebbe richiesto tempistiche che all’epoca non erano disponibili.

75      Il SRB ha concluso che la società incaricata della valutazione aveva effettuato un’adeguata valutazione dello scenario di liquidazione utilizzato nella valutazione 3.

76      Ne deriva che, alla data della risoluzione, il Banco Popular non era in grado di proseguire le sue attività a causa della sua posizione di liquidità, del suo dissesto o rischio di dissesto e della possibile revoca della sua autorizzazione bancaria, e che, per tale motivo, non erano ipotizzabili né un concordato né uno scenario di insolvenza nell’ipotesi di un’impresa in continuità di esercizio.

77      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tanto le disposizioni giuridiche applicabili quanto la situazione di fatto del Banco Popular alla data della risoluzione escludevano l’applicazione di uno scenario controfattuale che tenesse conto dell’ipotesi di un’impresa in continuità di esercizio.

78      Ne consegue che non è pertinente l’argomento della ricorrente relativo alla differenza di valore che risulterebbe dall’applicazione del criterio della continuità di esercizio anziché del criterio di liquidazione relativo alla valutazione delle attività fiscali differite non protette del Banco Popular.

79      Da tutto quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato che il SRB sia incorso in un errore manifesto di valutazione laddove ha approvato la valutazione della società incaricata della valutazione, in base alla quale la valutazione del trattamento che avrebbero ricevuto gli azionisti e i creditori interessati del Banco Popular nel caso in cui quest’ultimo fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza doveva essere effettuata secondo uno scenario di liquidazione di un’impresa che ha cessato la propria attività.

80      Pertanto, il secondo motivo di ricorso dev’essere respinto.

 Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 20 del regolamento n. 806/2014 e del capo IV del regolamento delegato 2016/1075, dovuta al fatto che la valutazione n. 3 non sarebbe stata effettuata da un perito indipendente

81      La ricorrente afferma che la società incaricata della valutazione non soddisfaceva i requisiti per essere considerata indipendente ai fini della realizzazione della valutazione 3 e che la sua nomina da parte del SRB viola le disposizioni del capo IV del regolamento delegato 2016/1075 e l’articolo 20 del regolamento n. 806/2014.

82      Nella decisione impugnata, il SRB ha ritenuto che la società incaricata della valutazione fosse indipendente, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e al capo IV del regolamento delegato 2016/1075. Esso ha rilevato che la società incaricata della valutazione era stata selezionata nell’ambito di una procedura di gara, al termine della quale il SRB ha ritenuto che essa possedesse le qualifiche, l’esperienza, le competenze, le conoscenze e le risorse necessarie per effettuare la valutazione 3, senza ricorrere indebitamente ad alcuna autorità pubblica pertinente o al Banco Popular, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 38, punto 1, e all’articolo 39 del regolamento delegato 2016/1075. Il SRB ha ritenuto che la società incaricata della valutazione, tenuto conto della natura, della portata e della complessità della valutazione da effettuare, disponesse delle risorse umane e tecniche adeguate per realizzare la valutazione 3, conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/1075.

83      Inoltre, il SRB ha considerato che la società incaricata della valutazione era un’entità giuridica indipendente dalle autorità pubbliche e dal Banco Popular e, a tale riguardo, che era totalmente indipendente dal SRB e non era stata incaricata dei lavori contabili annuali del Banco Popular.

84      Infine, il SRB ha rilevato che, per quanto riguarda l’assenza di interessi rilevanti in comune o in conflitto, attuali o potenziali, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento delegato 2016/1075, la società incaricata della valutazione aveva effettuato una verifica interna alla luce degli standard professionali applicabili. Tenuto conto dell’esito di tale verifica, la società incaricata della valutazione aveva ritenuto di non avere alcun conflitto di interessi per quanto riguarda la sua nomina come perito indipendente. A questo proposito, il SRB ha menzionato le diverse dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi fornite dalla società incaricata della valutazione della procedura di gara e dopo la sua nomina, dirette a garantire la sua indipendenza e quella dei membri dei suoi gruppi di lavoro, in particolare di quello incaricato di realizzare la valutazione 3.

85      Tenuto conto di tali dichiarazioni e delle assicurazioni fornite dalla società incaricata della valutazione, il SRB ha ritenuto che quest’ultima presentasse garanzie sufficienti per evitare qualsiasi interesse rilevante effettivo o potenziale in comune o in conflitto con un’autorità pubblica pertinente o con il Banco Popular. Il SRB ha altresì rinviato al punto 6.2.1 della decisione impugnata, in cui ha risposto alle «[o]sservazioni relative all’indipendenza della società incaricata della valutazione» presentate dagli azionisti e dai creditori interessati nel procedimento relativo al diritto di essere ascoltati. In tale titolo, il SRB ha spiegato che la società incaricata della valutazione, al momento della sua nomina e durante lo svolgimento della valutazione 3, non aveva un interesse rilevante effettivo o potenziale in comune o in conflitto con un’autorità pubblica pertinente o con l’entità pertinente, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento delegato 2016/1075.

86      Il SRB ha concluso che la società incaricata della valutazione fosse indipendente, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014 e degli articoli da 39 a 41 del regolamento delegato 2016/1075.

87      A tale riguardo, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014, il SRB provvede a che persona indipendente di cui al paragrafo 1 di tale articolo, ossia una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresi il SRB e l’autorità nazionale di risoluzione, nonché dall’entità interessata, effettui una valutazione.

88      Le norme in materia di indipendenza dei periti sono precisate nel capo IV del regolamento delegato 2016/1075, il cui articolo 38 così dispone:

«Può essere nominata come perito una persona fisica o giuridica. Il perito si considera indipendente da qualsiasi autorità pubblica pertinente e dall’entità pertinente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1)      il perito possiede le qualifiche, l’esperienza, le capacità, le conoscenze e le risorse necessarie ed è in grado di effettuare la valutazione in modo efficace senza ricorrere indebitamente ad alcuna autorità pubblica pertinente né all’entità pertinente a norma dell’articolo 39;

2)      il perito è giuridicamente separato dalle autorità pubbliche pertinenti e dall’entità pertinente conformemente all’articolo 40:

3)      il perito non ha interessi rilevanti in comune o in conflitto ai sensi dell’articolo 41».

89      L’articolo 41 del regolamento delegato 2016/1075, relativo agli interessi rilevanti in comune o in conflitto, prevede quanto segue:

«1.      Il perito indipendente non ha alcun interesse rilevante, effettivo o potenziale, in comune o in conflitto con alcuna autorità pubblica pertinente né con l’entità pertinente.

2.      Ai fini del paragrafo 1, un interesse effettivo o potenziale è considerato rilevante laddove, a giudizio dell’autorità che ha il potere di nomina o di un’altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione, esso possa influenzare, o essere ragionevolmente percepito come tale da influenzare, il giudizio del perito indipendente nell’esecuzione della valutazione.

3.      Ai fini del paragrafo 1 si considerano pertinenti gli interessi in comune o in conflitto con almeno le seguenti parti:

a)      l’alta dirigenza e i membri dell’organo di amministrazione dell’entità pertinente;

b)      le persone fisiche o giuridiche che controllano l’entità pertinente o hanno in essa una partecipazione qualificata;

c)      i creditori che l’autorità che ha il potere di nomina o un’altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione individua come significativi sulla base degli elementi a sua disposizione;

d)      ciascuna entità del gruppo.

4.      Ai fini del paragrafo 1 si considerano pertinenti almeno i seguenti elementi:

a)      la fornitura da parte del perito indipendente di servizi, compresa la prestazione di servizi in passato, all’entità pertinente e alle persone di cui al paragrafo 3, e in particolare il legame tra tali servizi e gli elementi pertinenti per la valutazione;

b)      i rapporti personali e finanziari tra il perito indipendente e l’entità pertinente e le persone di cui al paragrafo 3;

c)      gli investimenti o altri interessi finanziari rilevanti del perito indipendente;

d)      in relazione alle persone giuridiche, qualsiasi separazione strutturale o altro meccanismo da mettere in atto per affrontare minacce all’indipendenza quali casi di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, compresi meccanismi per differenziare tra i membri del personale che possono essere coinvolti nella valutazione e gli altri membri del personale.

(...)».

90      In via preliminare, occorre rilevare che la ricorrente non contesta la circostanza che le condizioni previste all’articolo 38, punti 1 e 2, del regolamento delegato 2016/1075 fossero soddisfatte dalla società incaricata della valutazione, ossia che quest’ultima possedesse le qualifiche, l’esperienza, le competenze, le conoscenze e le risorse necessarie per effettuare la valutazione 3 in modo efficace e che fosse giuridicamente separata dalle autorità pubbliche pertinenti e dal Banco Popular.

91      Essa non sostiene neppure che la società incaricata della valutazione avesse alcun interesse rilevante, effettivo o potenziale, in comune o in conflitto con l’autorità pubblica pertinente, ossia il SRB, o con l’entità pertinente, ossia il Banco Popular, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento delegato 2016/1075.

92      La ricorrente afferma che la società incaricata della valutazione non soddisfaceva le condizioni per essere considerata indipendente, in quanto aveva interessi rilevanti effettivi o potenziali che potevano influenzare o essere ragionevolmente percepiti come tali da influenzare il suo giudizio al momento dell’esecuzione della valutazione 3, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/1075.

93      Essa deduce, in sostanza, che l’esistenza di siffatti interessi non deve essere valutata unicamente alla luce dei legami tra, da un lato, la società incaricata della valutazione e, dall’altro, il SRB o il Banco Popular, ma anche tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie. Pertanto, essa addebita al SRB di non aver tenuto conto, in primo luogo, del fatto che la società incaricata della valutazione aveva già effettuato la valutazione 2 e, in secondo luogo, dei legami tra quest’ultima e il Banco Santander.

 Sulla prima parte, relativa al fatto che la società incaricata della valutazione ha effettuato le valutazioni 2 e 3

94      La ricorrente sostiene che, dato che la società incaricata della valutazione aveva effettuato la valutazione 2, non era opportuno, in forza del rispetto del principio di diligenza professionale e di obiettività nella scelta del perito indipendente, affidarle la realizzazione della valutazione 3. Essa ritiene che tale società sia stata sottoposta a una forte pressione al fine di preservare la propria reputazione professionale, il che l’avrebbe spinta ad evitare qualsiasi rettifica o modifica delle conclusioni della valutazione 2.

95      La ricorrente ricorda che il SRB è soggetto al rispetto del principio di buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta, e al requisito di imparzialità, volto, in particolare, ad evitare le situazioni di conflitto di interessi. Orbene, il SRB si sarebbe limitato a constatare la conformità formale della nomina del perito ai requisiti del regolamento delegato 2016/1075, senza tener conto della posizione occupata dalla società incaricata della valutazione nella procedura di risoluzione né della sua apparenza di imparzialità. Non sarebbe sufficiente che i requisiti relativi alla separazione strutturale e ai rilevanti interessi siano rispettati, occorrerebbe altresì preservare la procedura da qualsiasi sospetto di parzialità.

96      Nella replica, la ricorrente ammette che, certamente, come sostiene il SRB, le disposizioni applicabili, in particolare l’articolo 20 del regolamento n. 806/2014, non ostano a che le valutazioni 2 e 3 siano effettuate dallo stesso perito. Essa sostiene, tuttavia, che il fatto che la società incaricata della valutazione avesse effettuato la valutazione 2 costituiva una circostanza che le impediva di poter essere considerata un perito obiettivo e indipendente.

97      Con i suoi argomenti, la ricorrente addebita in sostanza al SRB di aver nominato la società incaricata della valutazione come perito indipendente per realizzare la valutazione 3 senza tener conto del fatto che, poiché quest’ultima aveva già effettuato la valutazione 2, non si poteva ritenere che essa rispettasse il requisito di imparzialità sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte.

98      A tale riguardo, l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta stabilisce, segnatamente, che ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

99      Secondo la giurisprudenza, il requisito di imparzialità, che si impone alle istituzioni, agli organi e agli organismi nell’adempimento dei loro compiti, mira a garantire la parità di trattamento che è alla base dell’Unione. Tale requisito è inteso, in particolare, a evitare situazioni di conflitto di interessi eventuali per quanto riguarda i funzionari e gli agenti che agiscono per conto delle istituzioni, degli organi e degli organismi. Tenuto conto dell’importanza fondamentale della garanzia d’indipendenza e d’integrità per quanto riguarda tanto il funzionamento interno quanto l’immagine esterna delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, il requisito d’imparzialità copre tutte le circostanze che il funzionario o l’agente chiamato a pronunciarsi su un caso deve ragionevolmente comprendere come suscettibili di apparire, agli occhi dei terzi, come idonee ad influire sulla sua indipendenza in materia (v. sentenza del 27 marzo 2019, August Wolff e Remedia/Commissione, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

100    Tali istituzioni, organi ed organismi sono quindi tenuti a rispettare il requisito di imparzialità, sotto i due profili in cui esso si articola, ossia, da un lato, il profilo soggettivo, secondo cui nessuno dei membri dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, in conformità al quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio (v. sentenza del 27 marzo 2019, August Wolff e Remedia/Commissione, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

101    Orbene, come indicato al precedente punto 87, spettava al SRB, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014, garantire l’indipendenza della società incaricata della valutazione alla luce delle circostanze del caso di specie.

102    È vero che, in linea di principio, non si può escludere che, agli occhi di terzi, il fatto che la società incaricata della valutazione abbia già partecipato alla procedura di risoluzione del Banco Popular effettuando la valutazione 2, prima dell’adozione del programma di risoluzione, possa apparire come una circostanza che le impedisce di essere obiettiva e imparziale nella realizzazione della valutazione 3.

103    A tale riguardo, occorre rilevare che, nella decisione impugnata, il SRB ha indicato che diversi azionisti e creditori interessati avevano presentato osservazioni sull’indipendenza della società incaricata della valutazione e avevano sostenuto che quest’ultima non avrebbe dovuto realizzare la valutazione 3 in quanto aveva già effettuato la valutazione 2. Alcune di tali osservazioni menzionavano il fatto che la valutazione 2 includeva una stima ex ante del trattamento che ogni categoria di azionisti o creditori avrebbe ricevuto nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza e sostenevano che la società incaricata della valutazione cercava di confermare le conclusioni dell’analisi del principio secondo cui nessun creditore è più svantaggiato, che aveva effettuato nella valutazione 2.

104    Tuttavia, si deve osservare che le circostanze del caso di specie, da un lato, non dimostrano che la società incaricata della valutazione, realizzando la valutazione 3, sia stata influenzata dal fatto che aveva effettuato la valutazione 2 e, dall’altro, contraddicono l’argomento della ricorrente secondo cui poteva ragionevolmente sembrare priva di obiettività o di imparzialità.

105    Anzitutto, occorre ricordare che la valutazione 2 si divide in due parti, la prima contenente la valutazione provvisoria del Banco Popular ai fini della risoluzione e la seconda consistente in una simulazione di uno scenario di liquidazione. La prima parte contiene una valutazione delle attività e delle passività del Banco Popular e mira a determinare il valore economico di quest’ultimo nell’ambito dell’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa. Questa prima parte è stata presa in considerazione dal SRB ai fini dell’adozione del programma di risoluzione. La simulazione di uno scenario di liquidazione, contenuta nella seconda parte, è volta, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 9, del regolamento n. 806/2014, a stimare il trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l’entità interessata dall’azione di risoluzione fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza ai sensi della legge spagnola.

106    Nella valutazione 3, l’analisi della differenza di trattamento si basa sul trattamento effettivo riservato agli azionisti e ai creditori interessati a seguito della risoluzione. La valutazione delle attività e passività del Banco Popular ai fini della risoluzione contenuta nella prima parte della valutazione 2 non è stata presa in considerazione nella valutazione 3 e non poteva quindi influenzare la società incaricata della valutazione quando ha effettuato quest’ultima.

107    Pertanto, l’argomento della ricorrente riguarda solo la seconda parte della valutazione 2, che corrisponde a una simulazione di uno scenario di liquidazione.

108    A tal proposito, nella decisione impugnata, il SRB ha sottolineato che il quadro giuridico applicabile riconosceva che la stima provvisoria del trattamento che gli azionisti e i creditori interessati si sarebbero attesi se l’entità fosse stata liquidata nell’ambito della valutazione 2 non poteva essere altrettanto precisa di quella contenuta nella valutazione 3 per diversi motivi, ossia, in particolare, i vincoli di tempo e la mancanza di dati sufficientemente vicini alla data della risoluzione nell’ambito della valutazione 2. Per questo, secondo l’articolo 20, paragrafo 9, del regolamento n. 806/2014, la valutazione 2 includerebbe una «stima» di tale trattamento, mentre l’articolo 20, paragrafo 17, del medesimo regolamento prevedrebbe che la valutazione 3 debba «accertare» quest’ultimo. Il SRB ha indicato che il solo fatto che la stima provvisoria contenuta nella valutazione 2 e quella contenuta nella valutazione 3 avessero risultati simili, ma si basassero su ipotesi diverse, non poteva essere considerato di per sé una prova sufficiente del fatto che la valutazione 3 non sia stata effettuata conformemente ai requisiti di legge.

109    Sotto un primo profilo, occorre rilevare che, nella valutazione 2, la società incaricata della valutazione ha precisato che non disponeva di tutte le informazioni necessarie, né del tempo sufficiente, per procedere a una stima che non fosse meramente indicativa in tale fase. Ha più volte affermato che la simulazione dello scenario di liquidazione si basava su numerose incertezze e che, una volta che fossero disponibili informazioni più precise, sarebbe stata in grado di perfezionare le sue ipotesi e di preparare uno scenario di liquidazione più «solido» e più affidabile.

110    La società incaricata della valutazione ha in particolare menzionato che, «[p]oiché la struttura dell’impresa o i bilanci delle singole entità non [le erano] stati comunicati, [il suo] scenario di liquidazione [era] stato elaborato su base consolidata a titolo indicativo» e che «[l]a liquidazione effettiva ai sensi della [legge 22/2003] [avrebbe] riguard[ato] le singole entità». Essa ha aggiunto che, «[d]opo il ricevimento di tali informazioni complementari, [sarebbe stata] in grado di presentare una simulazione di uno scenario di liquidazione più solida su base individuale».

111    Da un lato, ne deriva che la valutazione 2 conteneva numerose riserve quanto all’affidabilità della simulazione dello scenario di liquidazione. Dall’altro lato, dai precedenti punti 105 e 106 risulta che una valutazione del Banco Popular in uno scenario di liquidazione nella valutazione 3 diversa da quella contenuta nella simulazione contenuta nella valutazione 2 non può mettere in discussione la validità di quest’ultima.

112    Pertanto, la ricorrente non può validamente sostenere che la società incaricata della valutazione, allo scopo di tutelare la propria reputazione professionale, si sarebbe ritenuta vincolata dalle conclusioni contenute nella valutazione 2 quando ha effettuato la valutazione 3, né che una differenza tra queste due valutazioni sarebbe stata tale da inficiare la sua reputazione professionale e quindi da condurre a una mancanza di obiettività di quest’ultima.

113    Sotto un secondo profilo, l’argomento della ricorrente secondo cui la società incaricata della valutazione sarebbe stata indotta ad evitare qualsiasi rettifica o modifica delle conclusioni contenute nella valutazione 2 è contraddetto dalle circostanze in cui le valutazioni 2 e 3 sono state effettuate.

114    A tale riguardo, nella decisione impugnata, in risposta alle osservazioni menzionate al precedente punto 103, il SRB ha indicato che, mentre la stima ex ante del trattamento che gli azionisti e i creditori interessati avrebbero ricevuto in un’ipotetica procedura di insolvenza, inclusa nella valutazione 2, era stata realizzata entro un termine specifico e si basava sulle informazioni di cui disponeva la società incaricata della valutazione prima della risoluzione, ossia principalmente quelle disponibili al 31 marzo 2017, la valutazione 3 si basava su informazioni più precise al 6 giugno 2017, alla data di chiusura delle attività, quando queste erano disponibili. Il SRB ha ritenuto che, tenuto conto delle diverse informazioni sulle quali si basavano tali valutazioni, nonché della loro diversa finalità, la società incaricata della valutazione potesse senz’altro giungere a conclusioni diverse.

115    Da un lato, occorre ricordare che la simulazione dello scenario di liquidazione contenuta nella valutazione 2 si basava necessariamente su dati anteriori all’adozione del programma di risoluzione, mentre la valutazione 3 doveva prendere in considerazione i dati disponibili alla data della risoluzione. Non si poteva quindi presumere che, per quanto riguarda la valutazione del Banco Popular in un ipotetico scenario di liquidazione effettuata nella valutazione 3, la società incaricata della valutazione conducesse allo stesso risultato della simulazione contenuta nella valutazione 2.

116    Dall’altro lato, la ricorrente ammette che la valutazione 2 ha dovuto essere effettuata con urgenza. Pertanto, come indicato dalla società incaricata della valutazione nella valutazione 2, la simulazione dello scenario di liquidazione si basava su ipotesi non verificate e che dovevano essere precisate.

117    Ne risulta che il SRB, sin dal ricevimento della valutazione 2, era informato del fatto che la società incaricata della valutazione avrebbe dovuto basarsi su nuovi dati nella valutazione 3 e quindi modificare la valutazione effettuata nella simulazione dello scenario di liquidazione. La ricorrente non può quindi validamente sostenere che il fatto che la società incaricata della valutazione avesse realizzato la valutazione 2 avrebbe dovuto indurre il SRB a dubitare dell’obiettività e dell’imparzialità della stessa.

118    Sotto un terzo profilo, la ricorrente non contesta la circostanza che le valutazioni 2 e 3 siano state realizzate per scopi diversi e secondo approcci diversi.

119    In udienza, la ricorrente ha spiegato che il SRB avrebbe dovuto avvalersi di un perito diverso per procedere a una valutazione secondo un metodo diverso, mentre la società incaricata della valutazione ha utilizzato la stessa metodologia nelle valutazioni 2 e 3, ossia una valutazione secondo uno scenario di liquidazione.

120    Orbene, poiché dall’analisi del secondo motivo di ricorso risulta che la valutazione del trattamento che gli azionisti e i creditori interessati del Banco Popular avrebbero ricevuto nel caso in cui quest’ultimo fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza doveva essere effettuata secondo uno scenario di liquidazione, la ricorrente non può utilmente sostenere che la scelta di tale metodo era idonea a dimostrare un’apparenza di mancanza di obiettività da parte della società incaricata della valutazione. Contrariamente a quanto da essa sostenuto, qualsiasi altro perito che fosse stato nominato per effettuare la valutazione 3 avrebbe dovuto basarsi su uno scenario ipotetico di liquidazione del Banco Popular.

121    Inoltre, occorre rilevare che, nella valutazione 3, la società incaricata della valutazione non si è limitata a confermare il risultato della simulazione figurante nella valutazione 2.

122    Così, ad esempio, nella valutazione 2, il totale della realizzazione delle attività del Banco Popular per i creditori, nel caso di uno scenario di liquidazione di tre anni, è stato stimato tra EUR 120,9 miliardi per la migliore ipotesi ed EUR 116,5 miliardi per la peggiore ipotesi. Nella valutazione 3, per lo scenario di liquidazione triennale, la valutazione delle attività ha portato a un risultato diverso, ossia EUR 101,546 miliardi per la migliore ipotesi ed EUR 97,593 miliardi per la peggiore ipotesi.

123    Il solo fatto che la società incaricata della valutazione sia giunta alla medesima conclusione, vale a dire che gli azionisti e i creditori interessati non avrebbero ottenuto alcun recupero in caso di liquidazione del Banco Popular, non può essere sufficiente a dimostrare che essa si sia ritenuta vincolata dalla propria valutazione effettuata nella valutazione 2 quando ha effettuato la valutazione 3.

124    Da quanto precede risulta che l’argomento diretto a dimostrare un’apparenza di mancanza di obiettività della società incaricata della valutazione per il fatto che essa aveva effettuato la valutazione 2 non si basa su alcun elemento concreto ed è contraddetto dal contenuto stesso della valutazione 3.

125    Pertanto, nelle circostanze del caso di specie, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che la società incaricata della valutazione avesse effettuato la valutazione 2 non consentiva di mettere in discussione la sua indipendenza ai fini della realizzazione della valutazione 3 e della sua nomina da parte del SRB come perito indipendente.

126    Ne consegue che la prima parte deve essere respinta.

 Sulla seconda parte, relativa ai legami tra la società incaricata della valutazione e il Banco Santander

127    La ricorrente sostiene che il SRB, per valutare l’indipendenza della società incaricata della valutazione, avrebbe erroneamente omesso di prendere in considerazione i rapporti tra quest’ultima e il Banco Santander.

128    In primo luogo, essa afferma che, alla luce dei servizi forniti dalla società incaricata della valutazione al Banco Santander prima e dopo la risoluzione del Banco Popular, il SRB avrebbe dovuto concludere che quest’ultima non soddisfaceva le condizioni per essere considerata un perito indipendente in quanto aveva interessi rilevanti, effettivi o potenziali, che potevano influenzare o essere ragionevolmente percepiti come tali da influenzare il suo giudizio nell’esecuzione della valutazione 3, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento delegato 2016/1075.

129    Sotto un primo profilo, la ricorrente deduce che il SRB non ha tenuto conto del fatto che la società incaricata della valutazione è stata revisore dei conti del Banco Santander per 25 anni, fino al 2016.

130    A tale riguardo, occorre rilevare che, nel corso del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati, taluni azionisti e creditori interessati hanno presentato osservazioni in merito all’indipendenza della società incaricata della valutazione, che sarebbe stata compromessa dal fatto che quest’ultima aveva fornito servizi di revisione al Banco Santander in passato, prima dell’adozione del programma di risoluzione.

131    Nella decisione impugnata, in risposta a tali osservazioni, il SRB ha considerato che i servizi di revisione forniti al Banco Santander dalla società incaricata della valutazione non dovessero essere presi in considerazione nella valutazione dell’indipendenza da esso effettuata al momento della nomina di quest’ultima il 23 maggio 2017, in quanto tale valutazione era stata effettuata nei confronti del Banco Popular. Il SRB ha indicato che, a tale data, la valutazione dell’indipendenza della società incaricata della valutazione nei confronti dei potenziali acquirenti non era stata effettuata in quanto, da un lato, essa non era prevista dal quadro normativo e, dall’altro, la procedura di valutazione era una procedura diversa dalla procedura di vendita che determinava l’acquirente. In particolare, la società incaricata della valutazione non aveva avuto accesso alle informazioni relative ai nomi dei potenziali acquirenti o all’identità dell’acquirente prima dell’adozione del programma di risoluzione.

132    Il SRB ha ritenuto che, tenuto conto della portata e dello scopo della valutazione 3, i servizi di revisione forniti in passato al Banco Santander dalla società incaricata della valutazione non interferissero con l’indipendenza di quest’ultima per quanto riguarda la realizzazione della valutazione 3 e non creassero un interesse rilevante effettivo o potenziale in comune o in conflitto, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento delegato 2016/1075. In particolare, esso ha rilevato che la valutazione 3 riguardava unicamente le attività e le passività del Banco Popular prima della sua vendita al Banco Santander e non quelle del Banco Santander.

133    Pertanto, si deve considerare che, alla data della nomina della società incaricata della valutazione come perito indipendente, ossia il 23 maggio 2017, l’identità dell’acquirente non era nota e non era pertanto possibile prendere in considerazione i legami tra la società incaricata della valutazione e il Banco Santander. Inoltre, occorre rilevare che, alla data della sua nomina come perito, la società incaricata della valutazione non forniva più servizi di revisione al Banco Santander, circostanza che non viene contestata dalla ricorrente.

134    Inoltre, in applicazione dell’articolo 41, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato 2016/1075, al fine di accertare l’esistenza di un interesse rilevante, effettivo o potenziale, in comune o in conflitto ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, si considera pertinente la prestazione di servizi, anche in passato, da parte del perito indipendente all’entità pertinente e alle persone di cui al paragrafo 3, e in particolare il legame tra tali servizi e gli elementi pertinenti per la valutazione.

135    Orbene, la ricorrente non deduce alcun argomento diretto a dimostrare l’esistenza di un nesso tra i servizi di revisione forniti al Banco Santander dalla società incaricata della valutazione e gli elementi pertinenti per la valutazione 3, la quale riguardava unicamente la valutazione del Banco Popular e non quella del Banco Santander.

136    Sotto un secondo profilo, la ricorrente afferma che la nomina della società incaricata della valutazione da parte del Banco Santander quale consulente per le operazioni che hanno portato agli accordi tra quest’ultimo e taluni investitori del Banco Popular, che avevano proposto ricorsi in via giudiziaria o extragiudiziale, dimostrerebbe l’esistenza di interessi effettivi o potenziali in comune tra il perito e l’entità interessata, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento delegato 2016/1075. Secondo la ricorrente, una persona che, immediatamente dopo la risoluzione, consiglia l’acquirente dell’entità soggetta alla risoluzione, in una materia direttamente connessa alle controversie derivanti dalla risoluzione, non può essere considerata indipendente dalla persona che la nomina. Inoltre, la società incaricata della valutazione sarebbe stata nominata dal Banco Santander in ragione delle informazioni di cui disponeva sul Banco Popular a causa della sua partecipazione alla valutazione 2.

137    Nel corso della procedimento relativo al diritto di essere ascoltati, taluni azionisti e creditori interessati hanno altresì presentato osservazioni sull’indipendenza della società incaricata della valutazione, la quale sarebbe stata compromessa dal fatto che, successivamente alla risoluzione del Banco Popular, quest’ultima aveva fornito al Banco Santander servizi relativi all’integrazione del Banco Popular o alla concessione di una compensazione parziale da parte del Banco Santander a taluni creditori del Banco Popular.

138    Nella decisione impugnata, in risposta a tali osservazioni, il SRB ha considerato che tali servizi non dimostrassero interessi rilevanti in comune o in conflitto ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato 2016/1075, con un soggetto pertinente ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del medesimo regolamento delegato.

139    Sotto un primo profilo, il SRB ha ritenuto che, tenuto conto della portata e dell’obiettivo della valutazione 3, i servizi forniti dalla società incaricata della valutazione dopo la data della risoluzione riguardante un’impresa in continuità di esercizio non avrebbero potuto incidere sulla valutazione 3 e sugli elementi in essa contenuti. Inoltre, esso ha rilevato che la valutazione 3 non avrebbe potuto incidere sulla posizione del Banco Popular o del Banco Santander, in quanto essa si limitava a stabilire se agli azionisti e ai creditori interessati dovesse essere concesso un indennizzo tramite il SRF.

140    Sotto un secondo profilo, il SRB ha considerato che, in ogni caso, dopo l’adozione del programma di risoluzione, la società incaricata della valutazione aveva fornito garanzie supplementari al fine di garantire che i servizi forniti al Banco Santander non potessero dar luogo a interessi rilevanti in comune o in conflitto, effettivi o potenziali. Il SRB ha rilevato che, nella sua dichiarazione del 18 dicembre 2019, la società incaricata della valutazione aveva confermato che nessun servizio fornito al Banco Santander era collegato alla valutazione delle attività o delle passività oggetto della valutazione 3, né all’informativa finanziaria che le riguardava. Inoltre, esso ha indicato che la società incaricata della valutazione aveva confermato che non vi era alcun flusso di informazioni tra il lavoro di valutazione effettuato e altri progetti, tenuto conto delle misure di protezione attuate e dei suoi protocolli di riservatezza.

141    In particolare, per quanto riguarda i servizi relativi all’integrazione del Banco Popular, il SRB ha indicato che la società incaricata della valutazione aveva sufficientemente precisato che, sebbene avesse fornito servizi di consulenza al Banco Santander, questi ultimi non erano connessi ai servizi forniti al SRB, non riguardavano alcuna questione relativa ai servizi di valutazione forniti al SRB e non comprendevano neppure servizi di valutazione o giuridici connessi al Banco Popular.

142    Per quanto riguarda i servizi relativi alla concessione di una compensazione da parte del Banco Santander a taluni creditori del Banco Popular, il SRB ha rilevato, al considerando 93 della decisione impugnata, che la società incaricata della valutazione aveva precisato che tali servizi non erano legati a consulenze giuridiche o a servizi di consulenza in merito a tali reclami. In particolare, quest’ultima era stata incaricata di elaborare e attuare una soluzione di centro di coordinamento unico per raccogliere le informazioni relative alla gestione dei reclami extragiudiziali e giudiziari al fine di migliorare l’efficienza e ridurre i tempi di gestione. Più precisamente, i compiti della società incaricata della valutazione consistevano in servizi connessi alla sorveglianza e alla documentazione delle informazioni amministrative e alla preparazione di relazioni periodiche. Inoltre, quest’ultima aveva aggiunto di non aver partecipato alle attività di difesa legale, in quanto il Banco Santander si era avvalso di studi legali esterni per gestire tali reclami, e che non aveva neppure determinato né calcolato l’importo delle compensazioni offerte dal Banco Santander ai clienti del Banco Popular.

143    Occorre rilevare che, per tutta la durata della procedura relativa alla risoluzione del Banco Popular, il SRB ha garantito, come era tenuto a fare, che la società incaricata della valutazione rispettasse i requisiti di indipendenza e, in particolare, quelli relativi all’assenza di conflitto di interessi previsti all’articolo 41 del regolamento delegato 2016/1075.

144    Pertanto, nel corso della procedura di gara che ha portato all’aggiudicazione alla società incaricata della valutazione del contratto specifico, quest’ultima ha fornito al SRB, il 18 maggio 2017, una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con il Banco Popular. Il 23 maggio 2017, alla data della sua nomina come perito, essa ha altresì presentato una dichiarazione relativa alla sua indipendenza conformemente al regolamento delegato 2016/1075, nella quale ha indicato, in particolare, di essere a conoscenza dei requisiti di legge e che misure appropriate erano state adottate, quando erano necessarie, per garantire che né essa né alcun membro del gruppo di lavoro proposto per l’esecuzione del contratto specifico avessero un interesse rilevante come definito all’articolo 41 del regolamento delegato 2016/1075. Si è impegnata a mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire che i servizi futuri forniti alle altre parti non avrebbero compromesso la sua indipendenza. Essa ha rilevato che qualsiasi aggiunta di nuovi membri alla sua squadra sarebbe stata soggetta al rispetto dei requisiti di indipendenza nonché all’approvazione del SRB.

145    Dopo la sua nomina come perito, il 21 settembre 2017 e l’11 aprile 2019, la società incaricata della valutazione ha fornito ulteriori dichiarazioni in merito alla sua indipendenza a seguito dell’aggiunta di nuovi membri al gruppo che lavorava sulla valutazione 3. Inoltre, il 18 dicembre 2019, essa ha presentato una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nella quale ha confermato che, il 15 novembre 2019, tenuto conto dei suoi sistemi e dei suoi controlli, era ed era stata indipendente ai fini della valutazione 3 e che non era a conoscenza di conflitti con altri lavori da essa effettuati, né di conflitti individuali.

146    Occorre osservare che, nella sua dichiarazione del 18 dicembre 2019, effettuata su richiesta del SRB a seguito delle osservazioni degli azionisti e dei creditori interessati nell’ambito del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati, la società incaricata della valutazione ha indicato i servizi che aveva fornito al Banco Santander e ha precisato che non esisteva alcun nesso tra i servizi che forniva al Banco Santander e quelli forniti al SRB per la realizzazione della valutazione 3 o del documento esplicativo. Essa ha aggiunto di non aver fornito servizi relativi alla valutazione o all’informativa finanziaria delle attività e delle passività oggetto della valutazione 3.

147    Le spiegazioni della società incaricata della valutazione sono state riprese dal SRB al considerando 93 della decisione impugnata, menzionato al precedente punto 142. Il SRB ha quindi constatato che, nella dichiarazione del 18 dicembre 2019, la società incaricata della valutazione aveva fornito garanzie supplementari al fine di assicurarsi che i servizi forniti al Banco Santander relativi alla concessione di una compensazione a taluni creditori del Banco Popular, successivamente alla risoluzione, non dimostrassero alcun interesse rilevante, effettivo o potenziale, in comune o in conflitto, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato 2016/1075.

148    Orbene, la ricorrente non spiega in che modo tali servizi sarebbero stati tali da influenzare il giudizio della società incaricata della valutazione nella realizzazione della valutazione 3, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/1075.

149    Ne consegue che gli argomenti della ricorrente non sono tali da mettere in discussione la valutazione del SRB secondo cui i servizi forniti dalla società incaricata della valutazione al Banco Santander non dimostravano l’esistenza di interessi rilevanti, effettivi o potenziali, che potessero influenzare o essere ragionevolmente percepiti come tali da influenzare il giudizio della società incaricata della valutazione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento delegato 2016/1075.

150    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i legami tra la società incaricata della valutazione e il Banco Santander fanno sorgere un sospetto di parzialità agli occhi dei terzi, impedendo che essa venga considerata un perito indipendente. L’imparzialità presupporrebbe l’assenza di pregiudizi o di favoritismi. Orbene, essa ritiene che la valutazione 3 potrebbe avere effetti negativi sul Banco Santander, nuocere alla sua posizione nelle controversie connesse alla risoluzione del Banco Popular o consentire richieste risarcitorie degli ex azionisti del Banco Popular.

151    Occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 99 e 100, il requisito di imparzialità, applicato alla società incaricata della valutazione, copre tutte le circostanze che possono ragionevolmente apparire agli occhi dei terzi come idonee a pregiudicare la sua indipendenza. Per dimostrare una violazione di tale requisito, i legami tra quest’ultima e il Banco Santander devono costituire una circostanza idonea a far sorgere un legittimo dubbio quanto a un eventuale pregiudizio.

152    Pertanto, per poter affermare che il SRB avrebbe dovuto tener conto di un’apparenza di mancanza di obiettività o di imparzialità della società incaricata della valutazione a causa dei suoi legami con il Banco Santander dovrebbe essere dimostrato che la prima, allorché ha ritenuto, nella valutazione 3, che gli azionisti e i creditori interessati non avrebbero ricevuto un trattamento migliore nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza rispetto a quello di cui sono stati oggetto a causa della risoluzione, abbia inteso favorire il secondo.

153    Orbene, nella decisione impugnata, il SRB ha rilevato che, alla luce dell’obiettivo della valutazione 3, che è quello di stabilire se gli azionisti e i creditori interessati avrebbero ricevuto un trattamento migliore nell’ambito di un’ipotetica procedura ordinaria di insolvenza, quest’ultima non avrebbe potuto avere effetti sulla vendita del Banco Popular e non avrebbe potuto incidere sulla posizione del Banco Santander. Il SRB ha considerato che la valutazione 3 aveva effetto solo nei suoi confronti, in quanto avrebbe dovuto pagare un indennizzo, tramite il SRF, in caso di differenza di trattamento.

154    A tale riguardo, sotto un primo profilo, occorre ricordare che, nella valutazione 3, la società incaricata della valutazione ha valutato il valore delle attività e delle passività del Banco Popular nell’ambito di un’ipotetica procedura ordinaria di insolvenza e ha ritenuto che gli azionisti e i creditori interessati non avrebbero ottenuto un recupero nel caso in cui il Banco Popular fosse stato liquidato alla data della risoluzione. Confrontando il risultato di tale valutazione con la situazione effettiva degli azionisti e dei creditori interessati risultante dalla risoluzione, il SRB ha concluso che essi non avevano diritto ad alcun indennizzo ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014.

155    Orbene, anche supponendo che la società incaricata della valutazione abbia concluso, nella valutazione 3, che gli azionisti e i creditori interessati avrebbero ricevuto un trattamento migliore nell’ipotesi di una liquidazione del Banco Popular rispetto a quello che hanno ricevuto a seguito della risoluzione, l’indennizzo che sarebbe potuto derivarne sarebbe stato versato dal SRB e non dal Banco Santander.

156    Sotto un secondo profilo, occorre osservare che l’ipotesi in cui una valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento n. 806/2014 rivelasse che gli azionisti e i creditori di un’entità avrebbero ricevuto un trattamento migliore di quello risultante dalla risoluzione di quest’ultima costituisce parte integrante del funzionamento del meccanismo di risoluzione previsto dal regolamento n. 806/2014, in quanto istituisce un meccanismo di indennizzo sulla base del principio secondo cui nessun creditore è più svantaggiato, sancito nel suo articolo 15, paragrafo 1, lettera g).

157    Inoltre, occorre sottolineare che il fatto che gli azionisti e i creditori interessati avrebbero potuto ottenere il rimborso di una parte dei loro crediti nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza non implica che la decisione di sottoporre la banca di cui trattasi a una procedura di risoluzione fosse errata e che tale procedura non fosse necessaria e giustificata, in quanto l’obiettivo di una risoluzione era di evitare che una banca di importanza sistemica fosse liquidata.

158    Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente in udienza, il risultato della valutazione 3 non incide né sulla legalità e legittimità della decisione di sottoporre il Banco Popular a risoluzione né sul risultato di tale risoluzione, ossia la sua vendita al Banco Santander.

159    Inoltre, occorre ricordare che la valutazione 2 aveva un oggetto diverso da quello della valutazione 3, ossia stimare il valore del Banco Popular nel suo complesso per un eventuale acquirente nell’ambito dell’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa. Pertanto, la stima del valore delle attività del Banco Popular nell’ambito di un’ipotetica procedura ordinaria di insolvenza effettuata nella valutazione 3 non è idonea a mettere in discussione la valutazione effettuata nella valutazione 2 né, pertanto, la vendita del Banco Popular al Banco Santander per EUR 1.

160    Inoltre, in applicazione dell’articolo 85, paragrafo 4, ultimo comma, della direttiva 2014/59, l’eventuale annullamento della decisione di risoluzione non può comportare una modifica delle condizioni della vendita del Banco Popular al Banco Santander. Pertanto, a prescindere dal risultato della valutazione 3, la vendita del Banco Popular al Banco Santander al prezzo di EUR 1 non può essere messa in discussione.

161    Sotto un terzo profilo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la valutazione effettuata nella valutazione 3 non può avere la conseguenza di conferire un diritto a un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati da parte del Banco Santander.

162    A tale riguardo, basti osservare che la Corte ha dichiarato che, tanto l’azione di responsabilità quanto l’azione di nullità portano ad esigere che l’ente creditizio o l’impresa di investimento sottoposti alla procedura di risoluzione, ovvero il successore di tali entità, risarcisca gli azionisti delle perdite subite in conseguenza dell’esercizio, da parte di un’autorità di risoluzione, del potere di svalutazione e di conversione riguardo a passività di tale ente o di tale impresa, ovvero portano ad esigere che queste entità procedano al rimborso integrale delle somme investite in occasione della sottoscrizione di azioni che sono state svalutate a causa di detta procedura di risoluzione. Simili azioni rimetterebbero in discussione tutta la valutazione sulla quale è fondata la decisione di risoluzione in quanto la composizione del capitale fa parte dei dati oggettivi di tale valutazione. Come rilevato dall’avvocato generale Richard de la Tour ai paragrafi 82 e 95 delle sue conclusioni, la procedura stessa di risoluzione nonché gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2014/59 sarebbero quindi vanificati [sentenza del 5 maggio 2022, Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), C‑410/20, EU:C:2022:351, punto 43].

163    Da quanto precede risulta che, poiché la valutazione 3, indipendentemente dal suo risultato, non poteva incidere sulla situazione del Banco Santander, la società incaricata della valutazione non era in grado di favorirlo. Pertanto, i loro legami non possono far sorgere un legittimo dubbio quanto all’esistenza di un eventuale pregiudizio né condurre ad una mancanza di obiettività o di imparzialità della società incaricata della valutazione. Tali collegamenti non costituivano una circostanza idonea a mettere in discussione la sua indipendenza per realizzare la valutazione 3 e la sua nomina da parte del SRB come perito indipendente.

164    Ne consegue che occorre respingere la seconda parte e, pertanto, il primo motivo di ricorso nel suo insieme.

 Sul terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la valutazione 3 si fonderebbe su una premessa errata quanto alla situazione finanziaria del Banco Popular al momento della sua risoluzione

165    Nell’atto introduttivo, con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente chiedeva in sostanza al Tribunale di disporre, mediante un mezzo istruttorio, la produzione, da parte dello Juzgado Central de Instrucción n. 4 dell’Audiencia Nacional (Giudice istruttore n. 4 della Corte centrale, Spagna), di una perizia della Banca di Spagna dell’8 aprile 2019, riguardante il Banco Popular.

166    Con atto depositato presso il Tribunale il 2 settembre 2022, la ricorrente ha prodotto tale perizia nonché una nuova offerta di prova ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha indicato che, per questo motivo, rinunciava alla sua domanda di mezzi istruttori.

167    In udienza, la ricorrente ha sostenuto che la perizia della Banca di Spagna presentava una situazione patrimoniale del Banco Popular immediatamente precedente alla risoluzione e che essa consentiva di valutare il potenziale della banca di poter gestire le sue attività e passività nell’ambito della prosecuzione delle sue attività. Essa ha spiegato che tale perizia era fondamentale per poter applicare il criterio dell’impresa in continuità di esercizio e per realizzare una valutazione diversa dalla valutazione 3 sulla base di tale criterio.

168    Il SRB e il Regno di Spagna hanno sostenuto che tale perizia non era pertinente, dato che riguardava il valore del Banco Popular nel dicembre 2016. Il SRB sostiene, in particolare, che detta perizia riguarda fatti che non sono pertinenti ai fini della valutazione del trattamento controfattuale o del confronto effettuato nella valutazione 3 e che non sono stati valutati nella decisione impugnata.

169    Come indicato dal Regno di Spagna, tale perizia è stata prodotta nell’ambito di un procedimento penale riguardante la responsabilità del Banco Popular e dei suoi dirigenti in occasione dell’aumento di capitale realizzato nel corso dell’esercizio 2016, il quale si sarebbe basato su informazioni relative ai rendiconti sulla situazione contabile e finanziaria della banca, comunicati agli investitori mediante prospetti di emissione che non riflettevano la reale situazione economica di quest’ultima.

170    Occorre rilevare che, nella perizia della Banca di Spagna, le principali conclusioni sono riassunte come segue: in primo luogo, tre episodi di deflussi di depositi nel secondo trimestre del 2017 sono stati all’origine della risoluzione del Banco Popular, in secondo luogo, i conti annuali contenuti nel prospetto dell’aumento di capitale del 2016 non rispettavano taluni aspetti della normativa contabile, in particolare la classificazione delle operazioni rifinanziate era dubbia e, in terzo luogo, talune ipotesi accolte per pervenire alle stime contenute nel prospetto erano troppo ottimistiche.

171    Nell’atto introduttivo, la ricorrente sostiene che la perizia della Banca di Spagna indica che le perdite subite dagli investitori non erano dovute a un’insufficienza del patrimonio del Banco Popular per assorbire le perdite, bensì all’impossibilità di rispondere alle richieste elevate di ritiri di depositi. Tale perizia indicherebbe che, secondo i conti annuali del 2016, il Banco Popular avrebbe avuto valore patrimoniale netto positivo di EUR 11,088 miliardi e generava utili, che la risoluzione del Banco Popular sarebbe stata dovuta a un problema di deflussi di depositi, che un deflusso di depositi particolarmente rilevante avrebbe avuto luogo il 23 maggio 2017 a seguito di un’intervista della presidente del SRB sul canale televisivo Bloomberg, che il Banco Popular avrebbe beneficiato, il 5 giugno 2017, di un’assistenza di liquidità di emergenza di EUR 9,5 miliardi da parte della Banca di Spagna e che il consiglio di amministrazione del Banco Popular avrebbe chiesto alla BCE, con lettera del 6 giugno 2017, di dichiarare la banca in dissesto o a rischio di dissesto, ma avrebbe altresì indicato che occorreva proseguire la ricerca di una soluzione privata. Da tale perizia risulterebbe che, se il Banco Popular avesse avuto un grave problema di liquidità, i suoi fondi propri sarebbero rimasti positivi prima della risoluzione, anche tenendo conto degli adeguamenti contabili che restavano da effettuare e nonostante la possibile inosservanza dei coefficienti di solvibilità obbligatori.

172    A questo proposito, basti ricordare che la valutazione della differenza di trattamento effettuata nella valutazione 3, consisteva nel confrontare il trattamento effettivo che azionisti e creditori hanno ricevuto a seguito della risoluzione del Banco Popular e il trattamento che avrebbero ricevuto se l’entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza al momento dell’adozione del programma di risoluzione. Orbene, la perizia della Banca di Spagna riguarda eventi anteriori alla risoluzione del Banco Popular, ossia l’aumento di capitale del 2016 e il deflusso dei depositi del primo trimestre del 2017, che non erano pertinenti per realizzare la valutazione 3.

173    Inoltre, la ricorrente non spiega a quale titolo gli eventi analizzati nella perizia della Banca di Spagna, relativi alla situazione del Banco Popular anteriore alla risoluzione, avrebbero dovuto essere presi in considerazione nella valutazione 3 o nella decisione impugnata. Essa non individua neppure quale argomento sollevato nell’atto introduttivo o nella replica possa essere corroborato da tale perizia.

174    Orbene, occorre rilevare che la ricorrente chiedeva la produzione di tale perizia al fine di poter procedere alla propria valutazione. In udienza, la ricorrente ha precisato che tale perizia era necessaria per procedere a una valutazione del Banco Popular quale impresa in continuità di esercizio.

175    A tale riguardo, è sufficiente ricordare che dall’analisi del secondo motivo di ricorso risulta che la valutazione 3 doveva prendere in considerazione uno scenario di liquidazione. Pertanto, la valutazione che la ricorrente si propone di effettuare sulla base della perizia della Banca di Spagna sarebbe in ogni caso irrilevante e non sarebbe idonea a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto nella valutazione 3.

176    Si deve quindi considerare che la nuova offerta di prova della ricorrente presentata il 2 settembre 2022, vale a dire la perizia della Banca di Spagna, non è pertinente ai fini della valutazione della legittimità della decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare se la ricorrente abbia giustificato la sua produzione tardiva.

177    Per quanto riguarda gli argomenti sollevati nel ricorso, ad eccezione della richiesta di produzione della perizia della Banca di Spagna, la ricorrente si limita a sostenere che, poiché la risoluzione del Banco Popular è stata decisa a causa di una mancanza di liquidità e non di uno squilibrio patrimoniale, è evidente che la valutazione 3 non faccia riferimento al valore di capitalizzazione di borsa del Banco Popular al momento della risoluzione, il quale costituirebbe un valore minimo per la valutazione di qualsiasi società quotata. Alla data della risoluzione, la capitalizzazione di borsa del Banco Popular sarebbe stata di EUR 1,33 miliardi, con un ultimo prezzo di chiusura dell’azione di EUR 0,317.

178    È sufficiente constatare che la ricorrente non spiega quale sarebbe l’utilità di prendere in considerazione il valore di capitalizzazione di mercato del Banco Popular ai fini della determinazione del trattamento degli azionisti e dei creditori nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza al momento della realizzazione di una valutazione secondo uno scenario di liquidazione. A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/344, la metodologia per effettuare tale valutazione si limita a determinare il valore attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza.

179    Pertanto, tale argomento dev’essere respinto in quanto irricevibile.

180    Ne consegue che occorre respingere il terzo motivo di ricorso e, pertanto, il ricorso nel suo insieme.

 Sulle spese

181    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal SRB, conformemente alle domande di quest’ultimo.

182    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Il Regno di Spagna si farà pertanto carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il respinto è respinto.

2)      La sig.ra Laura Molina Fernández è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB).

3)      Il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese.

van der Woude

De Baere

Steinfatt

Kecsmár

 

      Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 novembre 2023.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.