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Ricorso proposto il 13 febbraio 2012 - Oil Turbo Compressor / Consiglio

(Causa T-63/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. K. Kleinschmidt)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran , nella parte in cui riguarda la ricorrente;

adottare una misura di organizzazione del procedimento, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, consistente nell'ingiungere al convenuto la produzione di tutti i documenti relativi alla decisione impugnata, in quanto si riferiscano alla ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce in sostanza i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente su una valutazione manifestamente errata dei fatti alla base della decisione

Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata si baserebbe su elementi fattuali erronei. Ciò varrebbe in particolare con riferimento all'allegazione del convenuto, al punto 48 dell'allegato I della decisione impugnata, secondo la quale la ricorrente sarebbe una filiale della Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), società indicata dall'UE. La ricorrente non sarebbe coinvolta né direttamente né indirettamente, attraverso un'impresa in cui essa deterrebbe una quota di partecipazione, in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e/o nello sviluppo di vettori di armi nucleari o di altro tipo. Nessun elemento potrebbe pertanto giustificare la decisione del convenuto né il pregiudizio arrecato da quest'ultima ai diritti fondamentali della ricorrente sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la "Carta dei diritti fondamentali").

In tali circostanze, la ricorrente sostiene che il convenuto avrebbe pregiudicato la sua libertà d'impresa garantita all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, il suo diritto di godere e di disporre, nell'Unione europea, della proprietà dei beni che essa avrebbe acquisito legalmente di cui all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali, nonché i principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti agli articoli 20 e 21 della Carta.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente ad un equo processo e ad una tutela giurisdizionale effettiva

Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente sostiene che il motivo indicato al punto 48 dell'allegato I della decisione impugnata sarebbe troppo generico e non potrebbe giustificare, di per sé, un pregiudizio così significativo ai suoi diritti fondamentali. Il convenuto non esporrebbe neppure le circostanze fattuali e gli elementi di prova dei quali asseritamente disporrebbe. La ricorrente non è a sua volta a conoscenza di alcuna circostanza fattuale e/o elementi di prova che potrebbero giustificare la decisione impugnata.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale di proporzionalità

Secondo la ricorrente, la decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità, in quanto la sua iscrizione nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC non sarebbe ragionevolmente proporzionata allo scopo della decisione, il quale consisterebbe nell'impedire qualsiasi attività nucleare sensibile in termini di proliferazione, nonché il commercio e/o lo sviluppo di vettori di armi nucleari o di altro tipo nella Repubblica islamica d'Iran. Peraltro, il convenuto non indicherebbe che l'esclusione della ricorrente dagli scambi commerciali con l'Unione europea rappresenterebbe la misura adeguata, in particolare la meno restrittiva, per raggiungere tale scopo. La ricorrente sostiene inoltre che il convenuto avrebbe manifestamente omesso di valutare il pregiudizio significativo ai suoi diritti fondamentali rispetto allo scopo asseritamente perseguito.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad essere sentita

Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente afferma che il convenuto non avrebbe sufficientemente indicato i motivi sottesi alla sua iscrizione nell'elenco dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. Il convenuto avrebbe così violato l'obbligo che incombe ad esso di esporre alla ricorrente i motivi concreti e circostanziati che avrebbero giustificato la decisione impugnata. La ricorrente rileva che la decisione impugnata non le sarebbe stata notificata e che non sarebbe stata sentita. Essa aggiunge che il convenuto non avrebbe ancora dato seguito alla sua domanda di accesso al fascicolo.

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1 - Decisione 2011/783/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71).