Language of document : ECLI:EU:T:2012:579

Causa T‑63/12

Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock)

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione»

Massime — Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 26 ottobre 2012

1.      Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Portata del sindacato giurisdizionale — Esclusione degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione successivamente all’adozione della decisione impugnata

(Decisione del Consiglio 2010/413, come modificata dalla decisione 2011/783)

2.      Unione europea — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Società qualificata, nella decisione di congelamento dei suoi capitali, come succursale di una di tali entità — Società che ha venduto le proprie azioni prima dell’adozione di detta decisione — Annullamento della decisione nei suoi confronti

(Decisione del Consiglio 2010/413, come modificata dalla decisione 2011/783)

1.      Il sindacato giurisdizionale sulla legittimità di un atto con cui sono state adottate misure restrittive nei confronti di un’entità si estende alla valutazione dei fatti e delle circostanze addotti per giustificarlo, nonché alla verifica degli elementi di prova e di informazione su cui è fondata tale valutazione.

Tale legittimità può essere valutata esclusivamente alla luce degli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali la decisione è stata adottata, e non di elementi portati a conoscenza dell’istituzione successivamente all’adozione di detta decisione, e ciò anche laddove l’istituzione ritenga che tali elementi potessero validamente giustificare l’adozione della suddetta decisione. Infatti, il giudice dell’Unione non può procedere a una sostituzione della motivazione su cui si basa la decisione.

(v. punti 18, 29)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 20-27)