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Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 - Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel / UAMI - Schwarzbräu (Alaska)

(Causa T-226/08)1

(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo Alaska - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009])

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Germania) (rappresentante: avv. P. Wadenbach)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Germania) (rappresentante: avv. L. Schlarmann)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 8 aprile 2008 (procedimento R 1124/2004-4) relativa ad un procedimento di nullità tra la Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH e la Schwarzbräu GmbH

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI ).

La Schwarzbräu GmbH sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 223 del 30.8.2008.