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Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 – ATC e a. / Commissione

(Causa T-333/10)1

(«Responsabilità extracontrattuale – Polizia sanitaria – Misure di salvaguardia in situazione di crisi – Misure di protezione relative alla presenza di influenza aviaria altamente patogena in determinati paesi terzi – Divieto di importazione di uccelli selvatici catturati nel loro ambiente naturale – Sensibile violazione di norme di diritto che conferiscono diritti ai singoli – Travisamento grave e manifesto dei limiti del potere discrezionale – Direttive 91/496/CE e 92/65/CE – Principio di precauzione – Dovere di diligenza – Proporzionalità»)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Animal Trading Company (ATC) BV (Loon op Zand, Paesi Bassi); Avicentra NV (Malle, Belgio); Borgstein birds and Zoofood Trading vof (Wamel, Paesi Bassi); Bird Trading Company Van der Stappen BV (Dongen, Paesi Bassi); New Little Bird’s Srl (Anagni, Italia); Vogelhuis Kloeg (Zevenbergen, Paesi Bassi); e Giovanni Pistone (Westerlo, Belgio) (rappresentanti: M. Osse e J. Houdijk, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández et B. Burggraaf, agenti)

Oggetto

Ricorso per indennizzo diretto ad ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero subito a causa dell’adozione, anzitutto, della decisione 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività (GU L 285, pag. 60), come prorogata, e successivamente del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 84, pag. 7).

Dispositivo

l'Unione europea è tenuta a risarcire il danno subito da Animal Trading Company (ATC) BV, Avicentra NV, Borgstein birds and Zoofood Trading vof , Bird Trading Company Van der Stappen BV, New Little Bird’s Srl, Vogelhuis Kloeg e Giovanni Pistone per l'adozione e l'attuazione da parte della Commissione europea, in primo luogo, della decisione 2005/760/CE, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività; in secondo luogo, della decisione 2005/862/CE, del 30 novembre 2005, che modifica la decisione 2005/759/CE e 2005/760/CE relative a misure di lotta contro l'influenza aviaria in volatili diversi dal pollame; in terzo luogo, della decisione 2006/79/CE, del 31 gennaio 2006, che modifica la decisione 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione; in quarto luogo, della decisione 2006/405/CE, del 7 giugno 2006, che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760, 2006/247/CE e 2006/625/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità; in quinto luogo, della decisione 2006/522/CE, del 25 luglio 2006, che modifica la decisione 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'introduzione nella Comunità di taluni volatili vivi; in terzo luogo, della decisione 2007/21/CE, del 22 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/760 per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'introduzione nella Comunità di volatili diversi al pollame, nonché, in settimo luogo, della decisione 2007/183/CE, del 23 marzo 2007 che modifica la decisione 2005/760.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Le parti trasmetteranno al Tribunale, nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, gli importi numerici dell'indennizzo, fissati di comune accordo.

In mancanza d’accordo, le parti faranno pervenire al Tribunale, nello stesso termine, le loro domande corredate di importi numerici.

Le spese sono riservate.

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1 GU C 274 del 9.10.2010.