Language of document : ECLI:EU:T:2014:167

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

20 marzo 2014 (*)

«Ricorso per risarcimento danni – Membri del Parlamento europeo – Verifica dei poteri – Decisione del Parlamento che dichiara non valido un mandato di deputato europeo – Annullamento della decisione del Parlamento da parte di una sentenza della Corte – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

Nella causa T‑43/13,

Beniamino Donnici, residente in Castrolibero (Italia), rappresentato dagli avv.ti V. Vallefuoco e J.-M. Van Gyseghem,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da N. Lorenz e S. Seyr, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere la riparazione del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa dell’adozione della decisione del Parlamento del 24 maggio 2007, relativa alla verifica dei suoi poteri, annullata con la sentenza della Corte del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/Parlamento (C‑393/07 e C‑9/08, Racc. pag. I‑3679),

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, F. Dehousse e A. Collins, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        In occasione delle elezioni dei deputati del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004, il sig. Beniamino Donnici, ricorrente, si è candidato per la lista comune «Società Civile Di Pietro – Occhetto». Tale lista ha ottenuto due seggi, il primo dei quali nella circoscrizione Italia Meridionale e l’altro nella circoscrizione Italia Nord Occidentale. Il sig. Antonio Di Pietro, risultato primo eletto in entrambe le circoscrizioni, ha optato per la circoscrizione Italia Meridionale.

2        Il sig. Achille Occhetto figurava in seconda posizione sulle liste elettorali, in considerazione del numero di voti ottenuti nelle due circoscrizioni, superando il ricorrente nella circoscrizione Italia Meridionale e il sig. Giulietto Chiesa nella circoscrizione Italia Nord Occidentale. Poiché il sig. Di Pietro ha optato per il seggio della circoscrizione Italia Meridionale, si sarebbe dovuto proclamare il sig. Occhetto eletto nella circoscrizione Italia Nord Occidentale. Tuttavia, con dichiarazione scritta del 6 luglio 2004, giunta il giorno seguente all’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione (in prosieguo: l’«Ufficio elettorale italiano»), il sig. Occhetto, che ricopriva all’epoca la carica di Senatore della Repubblica italiana, ha rinunciato al suo seggio al Parlamento in entrambe le circoscrizioni.

3        In seguito a tale rinuncia, il 18 luglio 2004, l’Ufficio elettorale italiano ha proclamato eletto il sig. Chiesa nella circoscrizione Italia Nord Occidentale e il sig. Di Pietro nella circoscrizione Italia Meridionale, e il 12 novembre 2004 ha comunicato il nome del ricorrente come primo eletto sulla lista dei sostituti del sig. Di Pietro per la circoscrizione Italia Meridionale, mentre il sig. Occhetto, che vi aveva rinunciato, non compariva su detta lista.

4        In occasione delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006 in Italia, il sig. Di Pietro è stato eletto deputato al Parlamento della Repubblica italiana ed ha optato a favore del suo mandato nazionale, con effetto a decorrere dal 28 aprile 2006. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (GU L 278, pag. 1), come modificato e rinumerato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU L 283, pag. 1; in prosieguo: l’«atto del 1976»), poiché tale funzione era incompatibile con la carica di membro del Parlamento europeo, quest’ultimo ha constatato la vacanza del seggio in questione.

5        Con dichiarazione del 27 aprile 2006, indirizzata all’Ufficio elettorale italiano, il sig. Occhetto, che si era candidato alle stesse elezioni nazionali, ma non era stato rieletto, ha revocato la sua rinuncia del 6 luglio 2004 e ha chiesto di occupare il seggio divenuto vacante in seguito alla scelta del sig. Di Pietro per il Parlamento della Repubblica italiana.

6        In seguito a tale dichiarazione, l’8 maggio 2006, l’Ufficio elettorale italiano ha proclamato l’elezione del sig. Occhetto al Parlamento europeo e, nella stessa data, ha comunicato al suddetto Parlamento il suo nominativo come sostituto del sig. Di Pietro.

7        Con sentenza del 21 luglio 2006, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato infondato il ricorso di annullamento proposto dal ricorrente avverso tale proclamazione.

8        Il ricorrente ha anche contestato dinanzi al Parlamento europeo la proclamazione del sig. Occhetto come deputato europeo al posto del sig. Di Pietro. Tale contestazione è stata esaminata dalla commissione giuridica del Parlamento europeo durante la sua riunione del 21 giugno 2006. Dopo aver constatato che, conformemente all’articolo 12 dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, come modificato e rinumerato, tale contestazione non era ricevibile, in quanto fondata sulla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (GURI n. 29, del 30 gennaio 1979, pag. 947), la suddetta commissione giuridica ha proposto all’unanimità al Parlamento la conferma del mandato del sig. Occhetto. Il 3 luglio 2006 il Parlamento europeo ha ratificato il mandato del sig. Occhetto.

9        Con sentenza del 6 dicembre 2006, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del ricorrente avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, annullando la proclamazione a membro del Parlamento del sig. Occhetto, alla quale aveva proceduto l’Ufficio elettorale italiano l’8 maggio 2006.

10      La sentenza del Consiglio di Stato è passata in giudicato in seguito alla sentenza della Corte suprema di cassazione del 26 marzo 2007, che ha dichiarato il ricorso del sig. Occhetto irricevibile per vizio di forma.

11      Il 29 marzo 2007, l’Ufficio elettorale italiano ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato ed ha proclamato l’elezione del ricorrente a membro del Parlamento per la circoscrizione Italia Meridionale, revocando così il mandato del sig. Occhetto. Poiché tale proclamazione è stata comunicata al Parlamento europeo, quest’ultimo ne ha preso atto nel verbale della seduta plenaria del 23 aprile 2007, in forza del quale il ricorrente sedeva in Parlamento, ma soltanto provvisoriamente e con riserva dell’ulteriore decisione del Parlamento sulla verifica dei suoi poteri.

12      Intanto, con lettera del 5 aprile 2007, il sig. Occhetto ha sollevato una contestazione e ha chiesto al Parlamento europeo di confermare il suo mandato nonché di non confermare quello del ricorrente. In seguito a tale contestazione, il Parlamento ha sottoposto il mandato del ricorrente all’esame della sua commissione giuridica.

13      Con decisione del Parlamento europeo del 24 maggio 2007, sulla verifica dei poteri del ricorrente (in prosieguo: la «decisione controversa»), il mandato del ricorrente è stato dichiarato non valido e quello del sig. Occhetto è stato confermato.

14      La decisione controversa è stata notificata al ricorrente il 29 maggio 2007.

15      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 giugno 2007, il ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro la decisione controversa.

16      Il ricorrente ha inoltre presentato una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione controversa. Il giudice del procedimento sommario ha accolto tale domanda con ordinanza del 15 novembre 2007, Donnici/Parlamento (T‑215/07 R, Racc. pag. II‑4673), e ha sospeso l’esecuzione della decisione controversa. Il ricorrente ha quindi potuto nuovamente svolgere le proprie funzioni al Parlamento europeo.

17      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 agosto 2007, registrato con il numero di ruolo C‑393/07, la Repubblica italiana ha proposto un ricorso di annullamento della decisione controversa.

18      Con ordinanza del 13 dicembre 2007, Donnici/Parlamento (T‑215/07, Racc. pag. II‑5239), il Tribunale ha declinato la propria competenza a favore della Corte affinché essa potesse statuire sul ricorso di annullamento. Quest’ultimo è stato iscritto nel registro della Corte con il numero di ruolo C‑9/08.

19      Con sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/Parlamento (C‑393/07 e C‑9/08, Racc. pag. I‑3679), la Corte ha annullato la decisione controversa.

20      Con lettera del 6 luglio 2010, il ricorrente si è rivolto al Parlamento europeo per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’adozione della decisione controversa.

21      Il segretario generale del Parlamento europeo ha risposto con lettera del 1° ottobre 2010 e ha respinto la domanda di risarcimento del ricorrente.

22      Con lettera del 22 giugno 2011, il ricorrente ha risposto alla lettera del segretario generale del Parlamento europeo del 1° ottobre 2010 ribadendo la propria domanda di risarcimento e diffidando formalmente lo stesso Parlamento. Non ha ricevuto alcuna risposta da parte del Parlamento.

 Procedimento e conclusioni delle parti

23      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2013, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

24      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 aprile 2013, il Parlamento europeo ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, sul fondamento dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il 10 giugno 2013 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in merito a tale eccezione.

25      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        condannare il Parlamento europeo a versare la somma di EUR 1 720 470 o a una minor somma di giustizia accertata dal Tribunale;

–        condannare il Parlamento europeo alle spese.

26      Nella sua eccezione di irricevibilità, il Parlamento europeo chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        condannare il ricorrente alle spese.

27      Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il ricorrente chiede il rigetto dell’eccezione di irricevibilità e l’accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

 In diritto

 Argomenti delle parti

28      Il Parlamento europeo sostiene che il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine di cinque anni previsto dall’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

29      Il ricorrente contesta, in sostanza, di aver proposto il ricorso per risarcimento danni dopo la scadenza del termine di prescrizione di cinque anni e chiede al Tribunale di pronunciarsi in contumacia e di accogliere le sue domande in quanto, a suo avviso, il Parlamento europeo ha depositato la propria eccezione di irricevibilità oltre il termine di due mesi impartito al convenuto per depositare il controricorso, termine che occorre applicare per il deposito dell’eccezione di irricevibilità.

30      Il ricorrente chiede che vengano risarciti quattro capi di danno: in primo luogo, l’indennità di funzione non percepita tra il 29 marzo e il 15 novembre 2007 nonché, per lo stesso periodo, diverse indennità e diversi rimborsi di spese collegate alla funzione di deputato; in secondo luogo, la perdita di opportunità di essere rieletto per un nuovo mandato; in terzo luogo, il fatto di essere stato privato, con la decisione controversa, della possibilità di esercitare il suo diritto politico in quanto membro del Parlamento europeo per quasi un quinto della durata del suo mandato e, in quarto luogo, le conseguenze dannose del suo impedimento a svolgere le proprie funzioni sui diritti a pensione che avrebbe potuto maturare nella sua qualità di membro del suddetto Parlamento.

 Giudizio del Tribunale

31      In forza dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

32      Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamene infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

33      Il Tribunale ritiene, nella fattispecie, di essere sufficientemente edotto dall’esame degli atti del fascicolo e che non occorra aprire la fase orale del procedimento.

 Sul carattere tardivo del deposito dell’eccezione di irricevibilità

34      Il ricorrente fa valere, in sostanza, che occorre pronunciare una sentenza contumaciale ed accogliere le sue domande atteso che, a suo avviso, il Parlamento europeo ha depositato l’eccezione di irricevibilità dopo la scadenza del termine di due mesi previsto dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale per il deposito del controricorso, applicabile anche al deposito dell’eccezione di irricevibilità.

35      Nella fattispecie, l’atto introduttivo è stato depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2013, è stato notificato al Parlamento europeo il 18 febbraio 2013 e ricevuto da quest’ultimo il 19 febbraio 2013 (v. allegato B1 all’eccezione di irricevibilità).

36      Il Parlamento europeo ha depositato l’eccezione di irricevibilità il 25 aprile 2013.

37      È vero che il termine per il deposito del controricorso è di due mesi.

38      Tale termine è quello accordato all’istituzione convenuta per rispondere all’atto introduttivo scegliendo di rispondere nel merito, depositando un controricorso, ovvero di sollevare l’irricevibilità del ricorso, depositando a tal fine un’eccezione, conformemente all’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

39      Occorre quindi considerare che anche il termine per il deposito dell’eccezione di irricevibilità è di due mesi.

40      Tuttavia, in conformità all’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, «i termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

41      È stato inoltre dichiarato che il termine previsto all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale per il deposito del controricorso comincia a decorrere per il convenuto solo dalla data di ricevimento dell’atto introduttivo (ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 1992, Lenz/Commissione, T‑47/92, Racc. pag. II‑2523, punto 34).

42      Tale giurisprudenza deve essere considerata applicabile anche al termine per il deposito dell’eccezione di irricevibilità.

43      Nella fattispecie, quindi, il termine giungeva a scadenza il 29 aprile 2013.

44      Pertanto, essendo stata depositata dal Parlamento europeo il 25 aprile 2013, l’eccezione di irricevibilità non è stata depositata oltre i termini.

45      Di conseguenza, deve essere respinta la domanda del ricorrente diretta alla pronuncia, da parte del Tribunale, di una sentenza contumaciale.

 Sulla prescrizione

46      A tenore dell’articolo 46 dello Statuto della Corte, le azioni contro l’Unione europea in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.

47      Il termine di prescrizione così previsto è stato stabilito tenendo conto in particolare del tempo necessario alla parte asseritamente lesa per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso nonché per verificare i fatti che possano essere invocati a sostegno di tale ricorso (v. sentenza della Corte dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, punto 33, e la giurisprudenza citata).

48      Secondo una costante giurisprudenza, tale termine inizia a decorrere dal momento in cui sussistono tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento del danno ed in particolare quando il danno da risarcire si è verificato (v. sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 47 supra, punto 34, e la giurisprudenza citata).

49      Certamente, l’articolo 46 dello Statuto della Corte va interpretato nel senso che la prescrizione non può essere eccepita nei confronti della vittima di un danno che abbia potuto avere conoscenza del fatto che lo ha causato solo con ritardo e non abbia quindi potuto disporre di un termine ragionevole per esperire l’azione o presentare la domanda prima della scadenza del termine di prescrizione (v. sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 47 supra, punto 35, e la giurisprudenza citata).

50      Tuttavia, i requisiti cui è subordinato l’obbligo di risarcimento dei danni previsti all’articolo 340, secondo comma, TFUE e, pertanto, le norme sulla prescrizione che disciplinano le azioni volte al risarcimento dei danni medesimi non possono che fondarsi su criteri rigorosamente oggettivi (v. sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 47 supra, punto 36, e la giurisprudenza citata).

51      In tal senso, una conoscenza precisa e circostanziata dei fatti di causa non rientra nel novero degli elementi che devono sussistere ai fini del decorso del termine di prescrizione. Parimenti, la valutazione soggettiva dell’effettività del danno da parte della vittima di tale danno non può essere presa in considerazione nel determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v. sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 47 supra, punto 37, e la giurisprudenza citata).

52      Nel caso dei contenziosi sorti da atti individuali, il termine di prescrizione inizia a decorrere quando la decisione ha prodotto i suoi effetti nei riguardi delle persone cui essa si dirige (v. sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 47 supra, punto 38, e la giurisprudenza citata).

53      Nella fattispecie, la domanda di risarcimento del ricorrente è fondata sulla decisione controversa, con la quale il Parlamento europeo ha dichiarato non valido il mandato del ricorrente e ha confermato quello del sig. Occhetto.

54      La decisione del Parlamento europeo costituisce quindi l’evento generatore del danno idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, come peraltro sostiene lo stesso ricorrente al punto 40 dell’atto introduttivo.

55      Gli effetti dannosi della decisione controversa si sono quindi prodotti nei confronti del ricorrente a partire dal momento in cui il Parlamento europeo gli ha notificato la decisione controversa.

56      In tale contesto è irrilevante il fatto che la decisione controversa è stata annullata con la sentenza Italia e Donnici/Parlamento, punto 19, supra. Risulta infatti da una giurisprudenza costante che è indifferente, ai fini dell’inizio del decorso del termine di prescrizione, che il comportamento illegittimo dell’Unione sia stato constatato con una decisione giudiziaria (v. sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 47 supra, punto 42, e la giurisprudenza citata). L’argomentazione che il ricorrente trae dalle sentenze della Corte del 27 gennaio 1982, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione (256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Racc. pag. 85), e De Franceschi/Consiglio e Commissione (51/81, Racc. pag. 117), e del Tribunale del 27 settembre 2007, Pelle e Konrad/Consiglio e Commissione (T‑8/95 e T‑9/95, Racc. pag. II‑4117), secondo cui la prescrizione inizierebbe a decorrere nel momento in cui la Corte dichiara illegittimo un atto, deriva da una lettura errata di tali sentenze e deve quindi essere disattesa.

57      È vero che, conformemente all’articolo 46 dello Statuto della Corte, la prescrizione può essere interrotta dalla presentazione di una richiesta preventiva che il danneggiato rivolge all’istituzione competente. Tuttavia, in tal caso, l’interruzione della prescrizione è acquisita solo se la richiesta è seguita da un atto introduttivo entro il termine previsto con riferimento all’articolo 263 TFUE o all’articolo 265 TFUE.

58      Orbene, nella fattispecie, le lettere datate 6 luglio 2010 e 22 giugno 2011, indirizzate dal ricorrente al Parlamento europeo non sono state seguite da un ricorso entro il termine previsto con riferimento all’articolo 263 TFUE o all’articolo 265 TFUE. Le suddette lettere non incidono quindi sul termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’articolo 46 dello Statuto della Corte.

59      Occorre tuttavia rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, si considera che un danno abbia un carattere continuativo a causa del fatto che il suo importo aumenta in proporzione al numero dei giorni trascorsi (sentenza della Corte del 28 febbraio 2013, Inalca e Cremonini/Commissione, C‑460/09 P, punto 80).

60      Orbene, nel caso di un danno a carattere continuativo, la prescrizione prevista dall’articolo 46 dello Statuto della Corte si applica, in base alla data dell’atto interruttivo, al periodo che precede di oltre cinque anni tale data, senza pregiudizio per eventuali diritti sorti nel corso dei periodi successivi (ordinanze del Tribunale del 14 dicembre 2005, Arizona Chemical e a./Commissione, T‑369/03, Racc. pag. II‑5839, punto 116, e del 10 aprile 2008, 2K-Teint e a./Commissione e BEI, T‑336/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 106).

61      Devono quindi essere esaminati i diversi capi di danno di cui il ricorrente chiede il risarcimento.

62      In primo luogo, il ricorrente chiede che gli venga versata la somma di EUR 90 000 (EUR 12 000 x 7,5 mesi) a titolo di indennità di funzione non percepita tra il 29 marzo ed il 15 novembre 2007.

63      Il ricorrente chiede altresì che gli vengano risarciti, per il medesimo periodo tra il 29 marzo ed il 15 novembre 2007, i diversi capi di danno seguenti, a titolo di perdita di opportunità, secondo un coefficiente che egli stima al 90%: EUR 45 000 a titolo di rimborso forfettario per trasporti aerei (EUR 1 500 x 4 settimane x 7,5 mesi), EUR 2 000 a titolo di rimborso forfettario per congressi e tavole rotonde (EUR 3 800 annui), EUR 43 500 a titolo di indennità di soggiorno (EUR 290 x 5 giorni lavorativi x 4 settimane x 7,5 mesi), EUR 112 500 a titolo di rimborso per la mancanza di assistenti parlamentari (EUR 15 000 x 7,5 mesi) e EUR 30 000 a titolo di rimborso forfettario di spese generali, per un totale pari a EUR 234 300 il quale, moltiplicato per 90%, conduce ad un importo finale pari a EUR 210 870.

64      Orbene, secondo lo stesso ricorrente, il danno fatto valere era definitivamente sorto il 15 novembre 2007.

65      Di conseguenza, il termine di prescrizione era scaduto il 15 novembre 2012, senza che nessun atto avesse interrotto tale prescrizione, atteso che l’atto introduttivo è stato effettivamente depositato solo il 29 gennaio 2013.

66      L’azione è quindi prescritta per quanto riguarda tale primo capo di danno.

67      A tale proposito, è infondato l’argomento del ricorrente secondo cui, al 15 novembre 2007, il danno sarebbe stato solo prevedibile, e non certo, e che esso sarebbe divenuto certo solo dopo la sentenza Italia e Donnici/Parlamento, che ha annullato la decisione controversa.

68      Infatti, il danno costituito dalla perdita dell’indennità di funzione e delle indennità e dei rimborsi forfettari di spese collegate alla suddetta funzione tra il 29 marzo ed il 15 novembre 2007 era interamente concretizzato e, di conseguenza, certo alla data del 15 novembre 2007.

69      Inoltre, in ogni caso, la constatazione dell’illegittimità della decisione controversa è irrilevante ai fini dell’inizio del decorso del termine di prescrizione (v. punto 56 supra).

70      Infine, ad abundantiam, si deve rilevare che il ricorrente ha svolto – o quanto meno è stato in grado di svolgere – le sue funzioni dal 23 aprile 2007 (data in cui il Parlamento europeo ha preso atto, in seduta plenaria, della designazione del ricorrente come deputato) al 24 maggio 2007 (data in cui il Parlamento ha dichiarato non valido il mandato del ricorrente).

71      In secondo luogo, il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta la somma di EUR 200 000 in ragione del fatto che la decisione controversa lo ha privato della possibilità di esercitare i suoi diritti politici in quanto membro del Parlamento europeo per quasi un quinto del suo mandato.

72      Occorre nuovamente constatare che l’eventuale danno subito dal ricorrente, secondo le sue stesse memorie, era in ogni caso interamente concretizzato al 15 novembre 2007.

73      L’azione è quindi prescritta anche per quanto riguarda tale secondo capo di danno.

74      Infine, in terzo luogo, il ricorrente sostiene che, non avendo potuto esercitare le sue funzioni per sette mesi e mezzo, egli non ha potuto acquistare diritti a pensione per la totalità del suo mandato.

75      Egli chiede quindi che gli venga versata la somma di EUR 831 600, corrispondente alla totalità della rendita che avrebbe percepito se avesse acquistato i diritti durante i cinque anni del suo mandato, valutata in via equitativa su una base di 15 anni.

76      Occorre constatare che l’eventuale danno subito dal ricorrente – ossia il mancato acquisto di diritti a pensione tra marzo e novembre 2007 – era in ogni caso interamente concretizzato al 15 novembre 2007, secondo le sue stesse memorie.

77      L’azione è quindi prescritta anche per quanto riguarda tale terzo, ed ultimo, capo di danno.

78      Per il resto, si deve rilevare, da un lato, che, essendo soltanto supplente e non avendo svolto le sue funzioni tra il 12‑13 giugno 2004 ed il 29 marzo 2007, il ricorrente non può sostenere che gli è stato impedito di acquistare diritti a pensione durante tale periodo, in cui non era membro del Parlamento europeo. Dall’altro, avendo svolto le sue funzioni tra il 15 novembre 2007 ed il 6 giugno 2009, data della fine della legislatura, il ricorrente è stato in grado di acquistare diritti a pensione durante tale periodo.

79      Occorre pertanto considerare che l’azione di responsabilità avviata dal ricorrente nei confronti del Parlamento europeo era prescritta al momento della proposizione del ricorso per quanto riguarda i tre capi di danno sopra esaminati.

 Sulla perdita di un’opportunità di essere rieletto per un quinquennio supplementare

80      Il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta la somma di EUR 388 000 a titolo della perdita di opportunità di essere rieletto per un quinquennio supplementare in quanto, sostanzialmente, gli è stato impedito di svolgere le sue funzioni per sette mesi e mezzo e successivamente è stato coinvolto nella causa giudiziaria che ne è seguita, che si è protratta per più di due anni. Egli ritiene di essere stato così escluso dalla vita politica per quasi un quinto della durata del suo mandato, il che gli avrebbe impedito di sviluppare la sua rete di contatti mediante un’attività di ampio respiro. Egli considera che il suo danno risulta al contempo dalla perdita dell’indennità di funzione alla quale avrebbe avuto diritto se fosse stato eletto e dai nuovi sviluppi che tale mandato avrebbe potuto apportare alla sua carriera politica, di particolare valore economico, con l’affidamento di altri prestigiosi incarichi istituzionali.

81      A tale proposito va rammentato che, secondo giurisprudenza costante, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, dipendono della compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento dell’istituzione ed il danno lamentato (v. sentenza della Corte del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, Racc. pag. I‑2259, punto 40, e la giurisprudenza citata).

82      Poiché le tre condizioni della responsabilità prevista dall’articolo 288, secondo comma, CE devono essere cumulativamente soddisfatte, la mancanza di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (v. sentenza della Corte del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, Racc. pag. I‑5251, punto 14).

83      Inoltre, non esiste alcun obbligo di esaminare le condizioni della responsabilità di un’istituzione in un determinato ordine (v., in tal senso, sentenza Lucaccioni/Commissione, punto 82 supra, punto 13).

84      I principi comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, cui rinvia l’articolo 288, secondo comma, CE, non possono essere invocati per dimostrare l’esistenza di un obbligo dell’Unione di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche remota, di comportamenti dei suoi organi. Infatti, la condizione relativa al nesso causale concerne l’esistenza di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni e il danno (v., in tal senso, sentenza Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, punto 81 supra, punto 53, e la giurisprudenza citata).

85      Orbene, nel caso di specie, il ricorrente si limita a sostenere di non essere stato rieletto perché gli è stato impedito di svolgere le sue funzioni tra il 29 marzo ed il 15 novembre 2007 e che il danno si è concretizzato il giorno in cui non è stato rieletto; egli tuttavia non dimostra in alcun modo l’esistenza di un nesso sufficientemente diretto di causa-effetto fra questi due eventi.

86      Occorre inoltre rilevare che il ricorrente non dimostra neanche di essere stato candidato alle elezioni europee e di essere stato presente su una lista elettorale in tale occasione.

87      Si deve quindi considerare che la sua domanda, a tal riguardo, è manifestamente infondata in diritto.

88      In conclusione, il ricorso va interamente respinto.

 Sulle spese

89      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento europeo ne ha fatto domanda, il ricorrente, risultato soccombente, va condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. Beniamino Donnici è condannato alle spese relative alla presente causa.

Lussemburgo, 20 marzo 2014

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      S. Frimodt Nielsen


* Lingua processuale: l’italiano.