Language of document : ECLI:EU:T:2011:508

Causa T‑268/10

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e SNF SAS

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

«Ricorso di annullamento — REACH — Identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio — Termine di ricorso — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio — Atto per il quale è prevista soltanto la pubblicazione in Internet — Inapplicabilità dell’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale

(Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 101, n. 1, e 102, n. 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59)

Anche se l’art. 263, sesto comma, TFUE, precisa che i ricorsi da esso previsti devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notifica al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui quest’ultimo ne ha avuto conoscenza, tale disposizione non fornisce alcuna indicazione circa le forme della pubblicazione in esso prevista, e non limita tali forme indicando specifiche modalità. La pubblicazione ai sensi di questa disposizione non può essere quindi esclusivamente costituita da una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Nel caso di un ricorso proposto avverso una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che ha identificato l’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio rispondente ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), e che ha inserito l’acrilammide nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV di detto regolamento, in applicazione dell’art. 59 del regolamento medesimo, tale termine di due mesi non dev’essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di detta decisione. L’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, che prevede tale norma, si applica, secondo la sua formulazione, soltanto agli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e non può essere applicato, al di là di tale formulazione, agli atti pubblicati con altre modalità, come la detta decisione dell’ECHA, per i quali il regolamento n. 1907/2006 prevede soltanto la pubblicazione in Internet.

Dal momento che, di conseguenza, il termine di ricorso avverso una siffatta decisione dev’essere calcolato ai sensi dell’art. 101, n. 1, di detto regolamento e, tenuto conto del termine di dieci giorni in ragione della distanza, il termine previsto da tale disposizione era scaduto alla data della presentazione del ricorso, quest’ultimo dev’essere qualificato tardivo e deve essere respinto in quanto irricevibile.

(v. punti 30, 32-34, 39-40, 43)