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Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 20 settembre 2011 – Land Wien / Commissione

(causa T‑267/10)

«Energia nucleare – Atto introduttivo del giudizio – Ricorso di annullamento – Decisione della Commissione di archiviare una denuncia relativa ad un progetto di estensione di unità di una centrale nucleare – Ricorso per inadempimento – Omessa trasmissione, da parte della Commissione, di tutti i documenti richiesti relativi a tale progetto – Requisiti di forma – Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale – Irricevibilità»

1.                     Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Assenza di chiarezza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 17-20, 24-25)

2.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione della Commissione che si limita a comunicare informazioni sullo stato del diritto dell’Unione nel settore della sicurezza nucleare – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 28-30)

3.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione (Artt. 258 TFUE e 263 TFUE) (v. punti 33-34)

4.                     Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Rifiuto della Commissione di chiedere l’accordo di uno Stato membro per trasmettere taluni documenti al ricorrente – Mancanza di un obbligo di agire – Rimedio giurisdizionale adeguato – Ricorso di annullamento – Irricevibilità del ricorso per carenza (Artt. 263 TFUE e 265 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2011, artt. 7 e 8) (v. punti 41-45)

Oggetto

In sostanza, da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 marzo 2010, di archiviare la denuncia del ricorrente relativa al completamento delle unità tre e quattro della centrale nucleare di Mochovce (Repubblica slovacca) e, dall’altro lato, domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione, nel senso dell’art. 265 TFUE, dal momento che non è stato concesso al ricorrente l’accesso a tutti i documenti richiesti relativi a tale progetto, in violazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Land Wien è condannato alle spese.