Language of document : ECLI:EU:T:2011:623

Causa T‑262/10

Microban International Ltd e

Microban (Europe) Ltd

contro

Commissione europea

«Sanità pubblica — Elenco degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari — Ritiro, da parte del richiedente iniziale, della domanda di iscrizione di un additivo nell’elenco — Decisione della Commissione di non iscrivere il 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere nell’elenco — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atto regolamentare — Incidenza diretta — Mancanza di misure di esecuzione — Fondamento giuridico»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE — Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri

(Art. 230, quarto comma, CE; art. 263, quarto comma, TFUE)

3.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente — Decisione della Commissione concernente la non iscrizione di un additivo nell’elenco degli additivi autorizzati previsto dalla direttiva 2002/72 — Ricorso proposto da imprese che utilizzano l’additivo di cui trattasi per la fabbricazione dei loro prodotti — Ricevibilità

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

4.      Ravvicinamento delle legislazioni — Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari — Decisione della Commissione concernente la non iscrizione di un additivo nell’elenco degli additivi autorizzati previsto dalla direttiva 2002/72 — Fondamento giuridico — Art. 11, n. 3, del regolamento n. 1935/2004 — Inammissibilità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1935/2004, art. 11, n. 3; direttiva della Commissione 2002/72)

5.      Ravvicinamento delle legislazioni — Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari — Decisione della Commissione concernente la non iscrizione di un additivo nell’elenco degli additivi autorizzati previsto dalla direttiva 2002/72 — Adozione della decisione a seguito del ritiro della domanda di iscrizione da parte del richiedente iniziale

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1935/2004; direttiva della Commissione 2002/72)

1.      La nozione di atto regolamentare ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE deve essere interpretata nel senso che include qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi.

A tale riguardo, una decisione della Commissione concernente la non iscrizione di un additivo nell’elenco degli additivi che, conformemente alla direttiva 2002/72, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, possono essere utilizzati per la fabbricazione di siffatti materiali ed oggetti, adottata sulla base dell’art. 11, n. 3, del regolamento n. 1935/2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590 e 89/109, costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE. Infatti, una simile decisione è adottata dalla Commissione nell’esercizio di competenze di esecuzione, e non nell’esercizio di competenze legislative. Inoltre, dato che detta decisione si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche la cui attività consiste nella produzione e/o commercializzazione di tale additivo nonché degli oggetti e dei materiali contenenti tale sostanza, essa ha portata generale, in quanto si applica a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto.

(v. punti 21-25)

2.      Ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e non comportano alcuna misura d’esecuzione.

Per quanto riguarda la nozione di incidenza diretta, l’espressione «che la riguardano direttamente» compare due volte nell’art. 263, quarto comma, TFUE. Da un lato, tale disposizione riprende i termini dell’art. 230, quarto comma, CE e fa riferimento agli «atti (…) che la riguardano direttamente». Dall’altro, l’art. 263, quarto comma, TFUE introduce la nozione di «atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

La condizione dell’incidenza diretta, quale figurava nell’art. 230, quarto comma, CE, esigeva che il provvedimento contestato, in primo luogo, producesse direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, non lasciasse ai propri destinatari alcun potere discrezionale quanto alla sua applicazione, avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa contestata, senza intervento di altre norme intermedie. Consentendo ad una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e non comportano alcuna misura d’esecuzione, l’art. 263, quarto comma, TFUE persegue un obiettivo di apertura delle condizioni per la presentazione dei ricorsi diretti. Pertanto, la nozione di incidenza diretta, quale nuovamente introdotta in tale disposizione, non può comunque formare oggetto di un’interpretazione più restrittiva rispetto alla nozione di incidenza diretta quale figurava all’art. 230, quarto comma, CE. Quindi, qualora si accerti che un ricorrente è direttamente interessato da una decisione della Commissione, conformemente alla nozione di incidenza diretta quale figurava all’art. 230, quarto comma, CE, si deve ritenere che egli sia direttamente interessato da detta decisione anche conformemente alla nozione di incidenza diretta quale nuovamente introdotta all’art. 263, quarto comma, TFUE.

(v. punti 18, 26-27, 32)

3.      Deve ritenersi che una decisione della Commissione concernente la non iscrizione di un additivo nell’elenco degli additivi che, conformemente alla direttiva 2002/72, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, possono essere utilizzati per la fabbricazione di siffatti materiali e oggetti, decisione che comporta il divieto di commercializzazione dei materiali e degli oggetti contenenti tale additivo, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica delle imprese che acquistano detto additivo e lo utilizzano per fabbricare un prodotto dalle proprietà antibatteriche e antimicrobiche, che viene successivamente rivenduto per essere utilizzato nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(v. punti 28, 30)

4.      Una decisione della Commissione concernente la non iscrizione di un additivo nell’elenco degli additivi che, conformemente alla direttiva 2002/72, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, possono essere utilizzati per la fabbricazione di siffatti materiali e oggetti, con la quale la Commissione ha vietato la commercializzazione di un particolare additivo in quanto additivo utilizzato per la fabbricazione di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e, a tal fine, ha rifiutato di iscrivere detto additivo nell’elenco positivo e ha proceduto alla cancellazione di tale sostanza dall’elenco provvisorio, non può essere fondata sull’art. 11, n. 3, del regolamento n. 1935/2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590 e 89/109. Infatti, l’art. 11, n. 3, del regolamento n. 1935/2004 riguarda solo i casi in cui la Commissione intende autorizzare l’impiego e la commercializzazione nell’Unione di una sostanza contenuta in materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

(v. punti 46-48)

5.      La Commissione viola la procedura prevista dal regolamento n. 1935/2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590 e 89/109, e dalla direttiva 2002/72, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, qualora, a seguito del ritiro, da parte del richiedente iniziale, della sua domanda di iscrizione di un additivo nell’elenco degli additivi autorizzati, essa adotti una decisione concernente la non iscrizione di detto additivo nell’elenco degli additivi che, conformemente alla direttiva 2002/72, possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, in mancanza di una decisione di gestione del rischio, ai sensi del quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1935/2004.

(v. punti 67, 69)