Language of document : ECLI:EU:T:2012:315





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 giugno 2012 —
Spagna / Commissione

(cause T‑264/10 e T‑266/10)

«Programma operativo del Fondo di coesione e del FESR gestito dalla Spagna (Programma operativo FSE Lotta contro la discriminazione 2007-2013) — Domanda di pagamento intermedio — Decisione di sospendere il termine di pagamento a causa di una grave carenza nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006»

1.                     Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione di sospendere il termine di trattazione di una domanda di pagamento intermedio — Atto che costituisce il momento conclusivo di un procedimento speciale distinto — Inclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1083/2006) (v. punti 10-13, 20)

2.                     Coesione economica, sociale e territoriale — Interventi strutturali — Finanziamento dell’Unione — Regolamento n. 1083/2006 — Pagamento intermedio — Domanda di pagamento conforme ai requisiti indicati all’articolo 86 — Termine di due mesi per effettuare il pagamento intermedio a partire dalla registrazione di siffatta domanda — Sospensione del pagamento dopo che il termine è spirato — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, artt. 87, § 2, e 91, § 1) (v. punti 33-36)

Oggetto

Ricorsi proposti avverso le decisioni della Commissione del 10 maggio (T‑264/10) e dell’11 maggio 2010 (T‑266/10), con le quali le autorità spagnole sono state informate della sospensione del termine di trattazione di talune domande di pagamento intermedio presentate dal Regno di Spagna.

Dispositivo

1)

Le cause T‑264/10 e T‑266/10 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Le decisioni della Commissione europea del 10 e dell’11 maggio 2010, con le quali le autorità spagnole sono state informate della sospensione del termine di trattazione di talune domande di pagamento intermedio presentate dal Regno di Spagna, sono annullate.

3)

La domanda volta ad ottenere il riconoscimento della fondatezza della domanda di pagamento di interessi di mora è respinta.

4)

Non vi è luogo a statuire sul capo delle conclusioni volto ad ottenere che il Tribunale disponga una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura.

5)

La Commissione è condannata alle spese.