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Ricorso proposto il 29 luglio 2011 - Preparados Alimenticios del Sur / Commissione

(Causa T-402/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Preparados Alimenticios del Sur, SL (Murcia, Spagna) (rappresentante: I. Acero Campos, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione di trasmettere alla dogana spagnola la pratica relativa allo sgravio;

imporre alla Commissione prendere una decisione riguardo alla domanda di sgravio di dazi presentata dalla Prealisur SL e che incide direttamente su quella della Zukan SL;

affinché la Commissione deliberi sulla menzionata domanda, imporre alla stessa di adottare le misure e porre in essere gli atti necessari, compresi eventuali provvedimenti nei confronti dell'amministrazione doganale spagnola, allo scopo di ottenere tutti gli elementi necessari per poter decidere sulla pratica, fra cui la documentazione che si segnala essere stata richiesta alla dogana spagnola, ma da quest'ultima non fornita, e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione europea 29 giugno 2011, con cui si rinvia la pratica relativa allo sgravio di dazi all'amministrazione spagnola, affinché quest'ultima decida sulla domanda di sgravio presentata dalla ricorrente (pratica n. 003-004-005-006-2009 RRPP-J Y REC 04/10), in quanto detta istituzione non disporrebbe di sufficienti informazioni per deliberare a riguardo essa stessa. L'amministrazione doganale spagnola aveva precedentemente trasmesso alla Commissione la pratica in parola, ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione di taluni articoli del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

Nello specifico si lamenta la violazione degli artt. 872 e 873, in quanto alla ricorrente non è stata comunicata l'intenzione di adottare una decisione sfavorevole, al fine di consentirle di presentare osservazioni al riguardo, e per non aver segnalato la richiesta di informazioni complementari da parte della Commissione europea all'amministrazione spagnola, venendo così a mancare la conseguente proroga del termine per deliberare sulla domanda di sgravio.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, in quanto tale disposizione non prevede che l'errore dell'autorità doganale debba essere attivo, come invece ritiene la Commissione, trasmettendo la pratica per mancanza d'informazioni da parte del soggetto che ha commesso l'errore, nella fattispecie la dogana spagnola.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del regolamento interno della Commissione e specificamente dell'allegato che contiene il codice di buona condotta amministrativa per il personale della Commissione europea nelle sue relazioni con il pubblico.

In proposito la ricorrente afferma che la decisione impugnata ha violato i principi generali di buona amministrazione, gli orientamenti per la buona condotta amministrativa e il diritto all'informazione sui diritti delle parti interessate. A parere della ricorrente la Commissione non avrebbe parimenti trasmesso nessuno dei documenti richiesti, né si sarebbe espressa a tale riguardo nella decisione oggetto di ricorso.

Quarto motivo, vertente sulla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Nello specifico la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 41, 42, 47, 48 e 51 della menzionata Carta.

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