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Sentenza del Tribunale del 17 aprile 2013 – TCMFG / Consiglio

(Causa T-404/11) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG) (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. K. Kleinschmidt)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e J.-P. Hix, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

La decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran è annullata nella parte in cui riguarda la Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG).

Gli effetti della decisione 2011/299, nella parte in cui riguarda la TCMFG, sono mantenuti per un periodo non superiore a due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla TCMFG.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 290 dell’1.10.2011.