Sentenza del Tribunale del 17 aprile 2013 – TCMFG / Consiglio
(Causa T-404/11) 1
(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG) (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. K. Kleinschmidt)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e J.-P. Hix, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), nella parte in cui riguarda la ricorrente.
Dispositivo
La decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran è annullata nella parte in cui riguarda la Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG).
Gli effetti della decisione 2011/299, nella parte in cui riguarda la TCMFG, sono mantenuti per un periodo non superiore a due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza.
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla TCMFG.
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
________________________1 GU C 290 dell’1.10.2011.