Language of document : ECLI:EU:T:1997:209

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

18 dicembre 1997(1)

«Ricorso di annullamento — Dumping — Aspartame — Diritti della difesa —Valore normale — Paese di riferimento — Brevetto — Danno»

Nelle cause riunite T-159/94 e T-160/94,

Ajinomoto Co. Inc., società di diritto giapponese, con sede in Tokyo, rappresentatadagli avv.ti Mario Siragusa, del foro di Roma, e Till Müller-Ibold, del foro diFrancoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studiodell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
                    ricorrente nella causa T-159/94,
The NutraSweet Company, società di diritto dello Stato dell'Illinois, con sede inDeerfield, Illinois (Stati Uniti d'America), rappresentata inizialmente dagli avv.tiOtto Grolig, Peter Bogaert e Koen Vanhaerents, successivamente dagli avv.tiGrolig, Jean-François Bellis e Fabrizio Di Gianni, del foro di Bruxelles, condomicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Loesch, 11, rueGoethe,

ricorrente nella causa T-160/94

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Erik Stein, consiglieregiuridico e Guus Houttuin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, dei fori di Amburgoe Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor AlessandroMorbilli, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europeaper gli investimenti 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Eric L. White eNicholas Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistitiinizialmente dal signor Mark Cran, QC of Gray's Inn, successivamente dal signorFergus Randolph, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signorCarlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner,Kirchberg,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CEE) delConsiglio 27 maggio 1991, n. 1391, che istituisce un dazio antidumping definitivosulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Unitid'America (GU L 134, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),



composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, V. Tiili, J. Azizi,R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: signor A. Mair, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 aprile1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia e procedimento

Il prodotto

  1. L'aspartame, succedaneo dello zucchero, è un dolcificante utilizzato principalmentenei prodotti alimentari, ma anche a tavola, ad esempio per addolcire il tè o il caffè.Combinazione di due amino acidi, esso è stato scoperto nel 1965 da un ricercatoredella società americana G.D. Searle & Co., divenuta successivamente TheNutraSweet Company (in prosieguo: la «NSC»). Dopo questa scoperta, la NSC haottenuto brevetti per l'utilizzazione dell'aspartame negli Stati Uniti e in diversi Statimembri. Essa si è avvalsa della protezione del suo brevetto in Germania fino al1986, nel Regno Unito fino al 1987 e in altri paesi della Comunità fino al 1988.

    I protagonisti ed il mercato

  2. Nel corso del periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, la ricorrente NSC eral'unico produttore di aspartame negli Stati Uniti. Essa produceva anche aspartamedestinato ad essere venduto nella Comunità. Ad eccezione di alcune vendite direttedella NSC a clienti indipendenti stabiliti nella Comunità o di vendite effettuatenegli Stati Uniti al fine di un'esportazione verso la Comunità, l'aspartame eradistribuito in quest'ultima per il tramite di una filiale comune della NSC e dellaricorrente Ajinomoto (in prosieguo: la «Ajico»), la società svizzera Nutrasweet AG(in prosieguo: la «NSAG»), costituita nel 1983 per soddisfare la domanda diaspartame in Europa.

  3. La Ajico era il solo produttore di aspartame in Giappone. Essa vendeva taleprodotto sul mercato interno con il marchio «Pal» e nella Comunità con il marchio«NutraSweet».

  4. L'unico produttore nella Comunità era la Holland Sweetener Company Vof (inprosieguo: il «produttore comunitario» o la «HSC»). Quest'ultima è una filialecomune, costituita in base al diritto dei Paesi Bassi, della DSM Aspartame BV,filiale controllata al 100% della società chimica dei Paesi Bassi DSM Chemical BV,e della Toyo Soda Nederland BV, filiale controllata al 100% della società chimicagiapponese Tosoh Corporation.

    Il procedimento amministrativo

  5. Nel dicembre 1989 la HSC ha presentato una prima denuncia relativa a pratichedi dumping. Questa denuncia è stata respinta dalla Commissione in quantoinsufficiente.

  6. In seguito ad una nuova denuncia presentata dalla HSC il 2 febbraio 1990, e aisensi del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alladifesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesinon membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo:il «regolamento base»), regolamento allora applicabile, la Commissione hapubblicato, il 3 marzo 1990, un avviso di apertura di una procedura antidumpingconcernente le importazioni di aspartame originario del Giappone e degli StatiUniti d'America (GU C 52, pag. 12).

  7. Le ricorrenti hanno ricevuto una copia della notifica dell'apertura di questaprocedura nonché una versione non riservata della denuncia della HSC. Questaversione non riservata conteneva indicazioni numerici sui prezzi praticati dagliesportatori americani e giapponesi nei loro rispettivi mercati interni, sul prezzoall'esportazione, sul margine di dumping e sul danno.

  8. Il 17 aprile 1990 le ricorrenti hanno inviato le loro risposte al questionario dellaCommissione, sottolineandone il carattere riservato. Esse hanno chiesto di esseresentite ai sensi dell'art. 7, n. 5, del regolamento base. La ricorrente NSC ha chiestopoi di avere conoscenza, ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base, ditutte le informazioni fornite alla Commissione e, in particolare, delle osservazioniscritte della HSC o di qualsiasi altra parte. Essa ha inoltre chiesto di essereinformata, ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento base, dei principali fattie considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva eventualmenteraccomandare l'imposizione di dazi provvisori.

  9. Il 25 aprile 1990 la NSC e la NSAG hanno presentato osservazioni allaCommissione. La Ajico ha inviato a quest'ultima una lettera, con cui aderiva alleosservazioni presentate alla NSAG. In allegato a queste figurava un'analisi delconsulente McKinsey & Company Inc. (in prosieguo: la «McKinsey») in data 24aprile 1990, contenente in particolare una stima della struttura dei costi diproduzione della HSC. Alle osservazioni era allegato anche uno studio dellaLandell Mills Commodities Studies dell'aprile 1990, dedicato essenzialmente allecaratteristiche dei diversi dolcificanti, alla concorrenza tra questi ultimi, inparticolare tra l'aspartame e altri dolcificanti, nonché allo sviluppo dell'industria deidolcificanti.

  10. Alcuni dipendenti della Commissione hanno effettuato un sopralluogo presso laAjico in Giappone, il 6 e 7 luglio 1990, e presso la NSC negli Stati Uniti, il 9 e 10luglio 1990.

  11. In una data non precisata, ma prima dell'istituzione di dazi antidumping provvisori,le ricorrenti hanno ricevuto una versione non riservata delle risposte delladenunciante al questionario della Commissione.

  12. In risposta ad una lettera di quest'ultima del 30 agosto 1990 il difensore della NSC,con lettera 11 settembre 1990, ha sottolineato, in nome della sua cliente, dell'Ajicoe della società apparentata NSAG, che tutte le informazioni che figuravano nellaversione riservata delle risposte al questionario, delle osservazioni e degli allegati,ma non nella versione non riservata erano strettamente riservate. Per quantoriguarda le informazioni relative al prezzo di vendita, la lettera precisava chepotevano essere divulgate solo le diminuzioni di prezzo nel corso degli anni ed ilivelli di sottoquotazione, a condizione che fossero espressi in percentuale dei prezzimedi ponderati praticati nella Comunità, considerata globalmente. Questa letteraprecisava anche che le informazioni relative al volume delle vendite nella Comunità(sia il volume totale sia il volume della NSC, della NSAG e dell'Ajico) eranoriservate.

  13. Con regolamento (CEE) 26 novembre 1990, n. 3421, che istituisce un dazioantidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario del Giapponee degli Stati Uniti d'America (GU L 330, pag. 16; in prosieguo: il «regolamentodella Commissione») la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisoriodi 29,95 ECU per kg sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e di27,55 ECU per kg su quelle provenienti dagli Stati Uniti.

  14. Con lettera 14 dicembre 1990, la NSC, al fine di meglio strutturare i negoziatirelativi ad un impegno in materia di prezzi, ha chiesto alla Commissione diprecisare:

    1. il tasso di utilizzo delle capacità preso in considerazione nel calcolo dei costiche è servito come base nel calcolo di questo prezzo;

    2. se il prezzo di riferimento tenesse conto dei costi di produzione delproduttore comunitario nell'ipotesi di un accresciuto utilizzo delle capacità,ad esempio per una produzione di 1 000 tonnellate;

    3. se il prezzo di riferimento comprendesse una percentuale di costi di vendita,di costi generali e di spese amministrative inferiore per i clienti maggiori ese i costi generali reali fossero imputati sul fatturato reale;

    4. il periodo di ammortamento degli impianti del produttore comunitario presoin considerazione dalla Commissione;

    5. se si fosse tenuto conto degli interessi pagati e, in caso affermativo, comefossero stati calcolati;

    6. il periodo considerato dalla Commissione affinché il produttore comunitarioraggiunga l'equilibrio finanziario;

    7. se le sovvenzioni riscosse dal produttore comunitario fossero state prese inconto e se esse fossero compatibili con il Trattato CE;

    8. la percentuale dei costi generali compresi nel prezzo di riferimento che sonostati pagati alla società apparentata DSM;

    9. se la Commissione avesse tenuto conto del fatto che il produttorecomunitario aveva potuto approfittare degli sforzi per lo sviluppo delmercato effettuati dalla NSAG.


  15. Il 18 dicembre 1990 la Commissione ha risposto in modo analitico a ciascuno deipunti di cui trattasi:

    1. il tasso di utilizzo delle capacità impiegato nel calcolo del prezzo diriferimento era quello della piena capacità;

    2. l'aumento annunciato della capacità del produttore comunitario non erastato preso in considerazione e questa evoluzione non era conosciuta dallaCommissione;

    3. i costi di vendita, i costi generali e le spese amministrative presi inconsiderazione non riflettevano le diverse dimensioni dei clienti ai quali essisi riferivano;

    4. gli impianti del produttore erano stati ammortizzati in dieci anni;

    5. il prezzo di riferimento teneva conto degli interessi effettivamente pagati;

    6. il periodo necessario per raggiungere l'equilibrio finanziario eradirettamente collegato ai prezzi praticati e ai quantitativi prodotti, i prezzierano diminuiti e la HSC non aveva raggiunto il pieno sfruttamento dellesue capacità;

    7. si era tenuto conto delle sovvenzioni versate al produttore comunitario perdeterminare i prezzi di riferimento;

    8. la HSC era intervenuta nei costi generali della DSM e non era nell'interessedell'altro azionista della HSC gonfiare questi costi artificialmente;

    9. occorreva chiarire la questione.


  16. Con lettera 28 dicembre 1990 le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione diinformarle dei principali fatti e considerazioni che erano servite come fondamentoper il regolamento della Commissione, nonché, eventualmente, dei principali fattie considerazioni in base ai quali essa intendeva raccomandare l'imposizione di dazidefinitivi. In particolare, esse hanno chiesto informazioni sul calcolo del valorenormale, del prezzo all'esportazione, degli adeguamenti e del margine di dumping,sul valore delle importazioni di cui si era tenuto conto per la valutazione delvolume del mercato comunitario, i prezzi presi in considerazione per determinarela diminuzione di prezzo e la sottoquotazione e sul danno. Esse hanno ancheinvitato la Commissione a chiarire i punti, da essa non precisati, della lettera dellaNSC del 14 dicembre 1990 che a loro parere avrebbero dovuto essere ampiamentesviluppati.

  17. Con lettere 6 e 30 dicembre 1990 esse hanno presentato le loro osservazioni scrittesul regolamento della Commissione.

  18. Nelle sue osservazioni del 30 dicembre 1990, nonché con lettera 14 gennaio 1991,la NSC ha reiterato la sua domanda di accesso alle informazioni trasmesse dalladenunciante alla Commissione, in particolare nelle sue osservazioni scritte sulregolamento della Commissione.

  19. Il 16 gennaio 1991 la Commissione ha risposto che il fascicolo non riservato erastato messo a disposizione di tutte le parti interessate fin dall'inizio delprocedimento.

  20. Il 18 gennaio 1991 la NSC ha consultato il fascicolo non riservato e ha avutoaccesso ad una versione non riservata delle osservazioni del produttore comunitariosul regolamento della Commissione.

  21. Il 1° febbraio 1991 la NSC si è lamentata del fatto di aver avuto accesso solo dal24 gennaio 1991 alla sintesi non riservata, datata 13 dicembre 1989, della domandadi adozione di misure di protezione presentata dalla HSC, alla sintesi non riservata,datata 9 aprile 1990, delle osservazioni presentate dalla HSC e alla sintesi nonriservata, datata 28 agosto 1990, di una lettera della HSC. Essa ha anche deploratoil carattere insufficiente delle informazioni contenute in queste sintesi.

  22. Con telecopia 4 febbraio 1991, la Commissione ha risposto che essa aveva avviatouna procedura sulla base di una denuncia che essa aveva trasmesso alla ricorrentefin dall'inizio del procedimento e ha fatto riferimento al suo regolamento, cheistituisce dazi provvisori per quanto riguarda le sue conclusioni.

  23. Il 5 febbraio 1991 i rappresentanti della NSC e gli agenti della Commissione si sonoincontrati per discutere del regolamento della Commissione.

  24. Il 7 febbraio 1991 le ricorrenti hanno proposto alcuni impegni.

  25. Il 22 marzo 1991 la Commissione ha inviato la sua lettera di divulgazione(«diclosure letter») alle ricorrenti. In esse erano esposti i motivi per cui essaintendeva proporre l'istituzione di un dazio antidumping definitivo.

  26. Questa lettera conteneva le stesse informazioni che erano contenute nelregolamento della Commissione. Tuttavia contrariamente a quest'ultimo in essarisultavano dati numerici relativi al calcolo del margine di dumping ed alle perditesubite dalla NSAG nelle vendite nella Comunità e comprendeva anche unadistribuzione, in dieci voci, dei costi di produzione considerati per il calcolo delprezzo di riferimento. Ogni voce era espressa in percentuale dei costi totali, conuna forchetta del 10%.

  27. In essa era altresì indicato che la Commissione aveva determinato il valore normaledell'aspartame giapponese sulla base dei prezzi praticati sui mercati degli StatiUniti, non più in ragione della mancanza di cooperazione da parte dell'Ajico, comeindicato nel regolamento della Commissione, ma poiché le condizioni dell'art. 2,n. 6, del regolamento base per prendere in considerazione i prezzi del mercatogiapponese non erano soddisfatte.

  28. Infine, essa conteneva:

    • una precisazione relativa alla perdita di posti di lavoro che avrebbecomportato la cessazione della produzione comunitaria;

    • talune considerazioni relative all'impatto dei dazi antidumping sulladomanda;

    • l'affermazione secondo cui i costi di produzione della HSC che erano servitiper il calcolo del prezzo di riferimento erano stati rivisti al fine di escluderetaluni costi non collegati a vendite nella Comunità;

    • i motivi per cui si era tenuto conto di un margine di utile dell'8%.



  29. Il 25 marzo 1991 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 792/91, cheproroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originariedel Giappone e degli Stati Uniti d'America (GU L 82, pag. 1).

  30. Il 2 aprile 1991 la NSC ha invitato la Commissione ad esaminare due altrepossibilità di impegni.

  31. Lo stesso giorno essa ha presentato le sue osservazioni sulla lettera di divulgazionedel 22 marzo 1991 (v. supra, punto 25), lamentando l'insufficienza delle notizie chele erano state comunicate circa le informazioni fornite dalla HSC. Essa ha ancheaddebitato alla Commissione di non averle trasmesso informazioni statistiche o difatto rilevante circa il margine di danno e di non averle comunicato praticamentealcuna delle informazioni utilizzate nella determinazione del prezzo di riferimento.Essa ha precisato che il sistema delle forchette utilizzato per rivelare la strutturadei costi della HSC non forniva alcun indizio che consentisse di scoprire come illimite del danno fosse stato calcolato. Lo stesso giorno l'Ajico ha anche presentatole sue osservazioni scritte, aderendo inoltre a quelle della NSC e chiedendo ilbeneficio di un trattamento riservato.

  32. Il 18 aprile 1991 la Commissione ha risposto a queste lettere affermando di averdivulgato tutte le informazioni che essa era in diritto di divulgare. Essa ha ancheprecisato che i costi di avviamento erano stati esclusi dal calcolo, ad eccezione didue voci, ammortizzate secondo la normativa dei Paesi Bassi, e che gli onorari diavvocato erano stati del tutto esclusi dai calcoli. Essa ha infine contestato il fattoche il prezzo di riferimento fosse stato gonfiato artificialmente ed ha sottolineatoil nesso esistente tra i costi, da un lato, e la capacità di sfruttamento e ladimensione della fabbrica dall'altro.

  33. Con lettera 7 maggio 1991 la Commissione ha esposto i motivi per cui essa nonpoteva accettare gli impegni proposti.

  34. Il 15 maggio 1991 la NSC ha inviato al Consiglio le sue osservazioni su questalettera. Essa ha contestato il ragionamento seguito dalla Commissione.

  35. Con regolamento (CEE) 27 maggio 1991, n. 1391, che istituisce un dazioantidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario del Giappone edegli Stati Uniti d'America (GU L 134, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento delConsiglio» o il «regolamento impugnato»), il Consiglio ha imposto un dazioantidumping definitivo di 27,21 ECU per kg sulle importazioni di aspartameoriginario del Giappone e di 25,5 ECU per kg su quelle provenienti dagli StatiUniti d'America. Questo regolamento è stato successivamente abrogato dalregolamento (CE) del Consiglio 3 agosto 1995, n. 1936 (GU L 186, pag. 8).

    I regolamenti antidumping controversi

    1. Generalità

  36. I regolamenti antidumping di cui trattasi nella fattispecie istituiscono un dazioantidumping calcolato sulla base del danno e non in funzione del margine didumping. Le istituzioni comunitarie hanno constatato l'esistenza di pratiche didumping da parte degli esportatori americani e giapponesi. Il margine di dumpingè stato calcolato comparando il prezzo al quale il produttore americano vendeval'aspartame sul mercato degli Stati Uniti con quello che esso praticava nellaComunità (punti 12-32 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione epunti 8-25 dei 'considerando‘ del regolamento del Consiglio).

    2. Il regolamento della Commissione

  37. Nella valutazione del danno, la Commissione sostiene che il mercato comunitariodell'aspartame tra il 1986 e il 1989 ha avuto un incremento del 215% (punto 34 dei'considerando‘ del regolamento della Commissione) e che se l'ingresso della HSC,nel 1988, ha fatto perdere quote di mercato agli esportatori americani e giapponesi,le importazioni dagli Stati Uniti e dal Giappone sono tuttavia cresciute in terminiassoluti (punto 37 dei 'considerando‘). Inoltre i prezzi giapponesi e americani, giàsensibilmente inferiori a quelli applicati dal produttore comunitario nel 1988, sonoulteriormente diminuiti (punto 39 dei 'considerando‘). Vi è stata sottoquotazionedei prezzi americani e giapponesi rispetto ai prezzi del produttore comunitariodurante il periodo d'inchiesta (punto 40 dei 'considerando‘), costringendoquest'ultimo a vendere in perdita ed impedendogli di sviluppare in manieraadeguata lo sfruttamento delle sue capacità produttive, il che avrebbe aumentatoi suoi costi di produzione allo stesso tempo in cui egli subiva perdite considerevoli(punto 45 dei 'considerando‘). Il calo dei prezzi all'esportazione della NSAG ècoinciso con l'ingresso della denunciante sul mercato comunitario (stesso punto).Vista l'evoluzione del mercato comunitario dell'aspartame, che si è sviluppatoconsiderevolmente, nessun motivo evidente avrebbe giustificato che la NSAG, laquale anche dopo il 1987 era rimasta di gran lunga il maggior fornitore diaspartame sul mercato comunitario, diminuisse i suoi prezzi a livelli che nonpermettevano di coprire i costi (punto 47 dei 'considerando‘). La decisione diridurre i prezzi a livelli tali da provocare perdite rientra nell'ambito dellaresponsabilità della NSAG e degli esportatori giapponesi e americani (punto 49 dei'considerando‘). Dall'inchiesta non sono emersi altri fattori che potessero avercausato un danno rilevante (punto 50 dei 'considerando‘).

  38. Il dazio antidumping è stato istituito in modo da coprire la differenza tra i prezzigiapponesi ed americani ed il prezzo minimo necessario per consentire all'industriacomunitaria di coprire i suoi costi e ottenere un profitto ragionevole (punto 63 dei'considerando‘). Quest'ultimo è stato fissato all'8% del fatturato al lordo delleimposte (punto 65 dei 'considerando‘). Il prezzo minimo, chiamato «prezzo diriferimento» è stato comparato con il prezzo medio ponderato all'importazionenella Comunità (stesso punto).

    3. Il regolamento del Consiglio

  39. Nel suo regolamento che istituisce un dazio definitivo, il Consiglio conferma insostanza le considerazioni e conclusioni della Commissione. Per quanto riguardail calcolo del prezzo di riferimento che è servito a determinare il danno, essoprecisa (punto 44 dei 'considerando‘): «(...) la Commissione ha dovuto tener contodel fatto che alcune materie prime e alcuni servizi sono stati acquistati da unasocietà collegata, e che alcuni costi non erano connessi alle vendite di APM nellaComunità. Sono stati ora inclusi nel calcolo i costi delle attività di ricerca e sviluppoe le spese di vendita dirette. Una volta operati questi adeguamenti, si sono ottenuticosti di produzione inferiori, su cui ci si è basati per calcolare il prezzo diriferimento e quindi l'importo del dazio necessario all'eliminazione delpregiudizio». Al fine di valutare un equo margine di utile, esso prende inconsiderazione i seguenti elementi: il fatto che il produttore comunitario stauscendo adesso dalla fase di avviamento, l'incertezza circa l'andamento dellevendite future e la possibilità di mettere a punto prodotti sostitutivi che potrebberoabbreviare il ciclo vitale del prodotto in questione (punto 45 dei 'considerando‘).

  40. Per quanto riguarda i diritti della difesa delle parti il Consiglio sottolinea (punto7 dei 'considerando‘):

    «La Commissione non ha tenuto conto degli studi e delle osservazioni noncorredati di un riassunto esauriente e non riservato, per non privare le altre partidei loro diritti di difesa».

    Il procedimento contenzioso

    41.     Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 6 settembre 1991, le ricorrentihanno presentato ciascuna un ricorso contro il regolamento del Consiglio.

    42.     Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 febbraio 1992, la Commissioneha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del convenuto. Questadomanda è stata accolta con ordinanza del presidente della Corte 18 marzo 1992.

    43.     Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 febbraio 1992, la HSC, laToyo Soda Nederland BV e la DSM Aspartam BV hanno chiesto di intervenire asostegno delle conclusioni della convenuta. Questa domanda è stata ritirata il 21gennaio 1993.

    44.     Con ordinanza 18 aprile 1994, la Corte ha rimesso le presenti cause dinanzi alTribunale ai sensi dell'art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993,93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA,CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee(GU L 144, pag. 21), come modificata dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994,94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29). Le cause sono state registrate nellacancelleria del Tribunale rispettivamente con i nn. di ruolo T-159/94(Ajinomoto/Consiglio) e T-160/94 (Nutrasweet/Consiglio), e attribuite, il 2 giugno1994, alla Prima Sezione. Essendo stato successivamente assegnato il giudicerelatore alla Seconda Sezione ampliata, le cause sono state di conseguenzaattribuire a questa sezione.

    45.     In seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alle Comunitàeuropee, le cause sono state riassegnate, il 23 gennaio 1995, alla Terza Sezioneampliata ed è stato nominato un nuovo giudice relatore. Essendo stato quest'ultimoassegnato successivamente alla Quinta Sezione ampliata, le cause sono state diconseguenza attribuite a questa sezione.

    46.     Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha apertola fase orale del procedimento. Ai sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura,il 22 gennaio 1997, essa ha invitato le parti a rispondere per iscritto a vari quesitirelativi al nesso di causalità tra il dumping ed il danno asserito. Le ricorrenti sonostate anche invitate a fornire talune precisazioni sulla loro affermazione secondocui i loro diritti della difesa erano stati violati. Tenuto conto dell'ampiezza di questeprecisazioni e del nuovo chiarimento che esse comportano, il Tribunale haautorizzato il convenuto, con lettera 24 marzo 1997, a presentare, per il 9 aprile1997, osservazioni su queste precisazioni.

    47.     Con ordinanza 10 marzo 1997, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha riunito,ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, le due cause ai fini della faseorale del procedimento e della sentenza.

    48.     Le parti hanno presentato le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti delTribunale all'udienza del 17 aprile 1997.

    Conclusioni delle parti

    49.     Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    —    annullare il regolamento del Consiglio nella sua totalità o, in subordine, inquanto si applica a ciascuna di esse;

    —    ordinare la restituzione dei dazi antidumping provvisori e definitivi riscossiin forza del regolamento della Commissione e di quello del Consiglio,nonché lo svincolo di qualsiasi garanzia prestata a tal fine;

    —    condannare il Consiglio alle spese;

    —    ordinare ogni altro provvedimento che possa risultare legittimo o equo.

    50.     Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

    —    respingere il ricorso;

    —    condannare le ricorrenti alle spese.

    51.     L'interveniente conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

    Sul merito

    I — Esposizione sintetica dei motivi

    52.     Le ricorrenti deducono sei motivi comuni nei confronti del regolamento impugnato:

    —    violazione di forme sostanziali, nonché dell'art. 7, n. 4, lett. a) e b), delregolamento base, in quanto le istituzioni comunitarie non avrebbero fornitoloro informazioni sufficienti e in tempo utile per consentire loro di tutelarei propri interessi;

    —    violazione di forme sostanziali, nonché degli artt. 7, n. 4, lett. a) e b), e 8,n. 4, del regolamento base, in quanto le istituzioni comunitarie avrebberotenuto conto di informazioni fornite dal produttore comunitario, mentreesse non erano sintetizzate in una versione non riservata o accompagnateda un'esposizione dei motivi adeguata, che giustificasse l'impossibilità disintetizzare queste informazioni;

    —    violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento base in quanto le istituzionicomunitarie avrebbero determinato il valore normale sulla base di prezzipraticati negli Stati Uniti sotto la protezione di un brevetto;

    —    violazione dell'art. 2, n. 1, dell'art. 4 e dell'art. 13, n. 2, del regolamentobase in quanto le istituzioni comunitarie avrebbero ignorato o maleinterpretato gli elementi sostanziali di prova che dimostravano che ilproduttore comunitario non aveva subito un danno rilevante;

    —    violazione degli art. 2, n. 1, e 4, del regolamento base in quanto le istituzionicomunitarie non avrebbero tenuto conto di altri fattori che hanno causatoil danno subito dal produttore comunitario;

    —    violazione dell'art. 13, n. 3, del regolamento base in quanto le istituzionicomunitarie avrebbero calcolato in maniera inesatta l'importo del dazionecessario per eliminare il danno.

    53.     Nella causa T-159/94, la ricorrente Ajinomoto deduce inoltre i due motivi seguenti:

    —    violazione di forme sostanziali e dell'art. 190 del Trattato in quanto leistituzioni comunitarie, da un lato, non avrebbero informato in tempo utilela ricorrente del fatto che esse ritenevano la sua cooperazione insufficientee, dall'altro, non le avrebbero dato l'occasione di presentare il suo punto divista al riguardo;

    —    violazione dell'art. 2, nn. 3 e 6, del regolamento base in quanto le istituzionicomunitarie avrebbero calcolato il valore normale dell'aspartamegiapponese sulla base dei prezzi praticati negli Stati Uniti.

    54.     Nella causa T-160/94, la ricorrente Nutrasweet deduce, oltre ai motivi comuni sopraelencati, i due motivi seguenti:

    —    violazione di norme essenziali di procedura, nonché dell'art. 190 delTrattato, in quanto il convenuto avrebbe omesso di indicare i motivi per cuiha respinto gli impegni proposti dalla NSC;

    —    violazione dei diritti derivanti dal brevetto, di cui la ricorrente era titolarenegli Stati Uniti, in quanto il valore normale sarebbe stato determinato sullabase dei prezzi praticati dalla ricorrente sul suo mercato interno.

    55.     Il Tribunale esaminerà innanzi tutto i motivi comuni alle due cause.

    II — Motivi comuni alle due cause

    56.     Il Tribunale ritiene che occorra esaminare congiuntamente i primi due motivicomuni.

    Sui motivi relativi ad una violazione delle forme sostanziali, nonché degli artt. 7, n. 4,lett. a) e b), e 8, del regolamento base

    A — Argomenti delle parti

    57.     Secondo le ricorrenti, le istituzioni comunitarie hanno l'obbligo di fare tutto quantoè ragionevolmente in loro potere per fornire il maggior numero di informazionipossibile alle imprese nei confronti delle quali è avviato un procedimentoantidumping.

    58.     Esse non potrebbero pertanto trincerarsi dietro l'argomento secondo cui ledomande delle ricorrenti non contenevano questioni sufficientemente specifiche.Se si fosse seguita la tesi sostenuta dal convenuto, il procedimento avrebbecomportato una successione incessante di questioni sempre più dettagliate.

    59.     Salvo privare l'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base di qualsiasi utilità rispettoalla lett. b) della stessa disposizione ed ostacolare i diritti della difesa delle impreseinteressate, l'obbligo di informazione riguarderebbe gli elementi di prova presentatida terzi a sostegno delle loro affermazioni, anche quando essi sono stati verificatidalle istituzioni comunitarie.

    60.     Questo obbligo di informazione delle istituzioni comunitarie esisterebbe già primadell'istituzione di dazi provvisori (sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C-49/88, AI-Jubail Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I-3187, punto 15; art. 6, n. 7, delcodice antidumping dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio; inprosieguo: il «GATT»). In passato le istituzioni comunitarie avrebbero più voltedivulgato informazioni essenziali prima dell'istituzione di tali dazi, di modo che essepotrebbero essere vincolate da questa prassi (sentenza della Corte 22 ottobre 1991causa C-16/90, Nölle, Racc. pag. I-5163).

    61.     Nella fattispecie le istituzioni comunitarie avrebbero violato l'art. 7, n. 4, lett. a) eb), del regolamento base, nonché i diritti della difesa delle ricorrenti, non fornendoloro in tempo utile sufficienti informazioni sulle affermazioni e sulle provepresentate dalla denunciante, da un lato, e sulla sussistenza e pertinenza dei fattiallegati nonché sugli elementi di prova acquisiti, dall'altro (sentenza AI-JubailFertilizer/Consiglio, menzionata al punto precedente, punto 17).

    62.     Prima dell'istituzione di dazi antidumping provvisori, le ricorrenti avrebberoricevuto informazioni insufficienti (notifica di avvio del procedimento, sintesi di unadenuncia, versione non riservata delle risposte date dal produttore comunitario alquestionario della Commissione) per consentire loro di presentare utilmente il loropunto di vista, in primo luogo, sul calcolo del prezzo di riferimento, in secondoluogo, su quello del margine di dumping e, in terzo luogo, sulla natura e l'originedel danno asserito. Eppure si sarebbe provveduto più volte a richiamarel'attenzione della Commissione sull'insufficienza delle informazioni (lettera del 17aprile 1990) e sulla necessità di organizzare un'audizione (lettere del 17 aprile, del28 giugno e dell'8 novembre 1990).

    63.     Dopo l'adozione del regolamento della Commissione, le ricorrenti avrebberoricevuto solo poche informazioni supplementari, in particolare sugli elementiessenziali che, nella presente causa, sarebbero il prezzo di riferimento ed il dannoasserito.

    64.     Per quanto riguarda il prezzo di riferimento, esse ritengono che le istituzionicomunitarie avrebbero potuto fornire una specificazione più dettagliata deglielementi ivi inclusi, nonché delle forchette più strette, in quanto questo prezzo diriferimento non è stato calcolato sulla base dei costi reali della HSC, ma dei suoicosti estrapolati partendo dall'ipotesi di uno sfruttamento totale delle sue capacitàproduttive.

    65.     Benché il prezzo di riferimento fosse stato modificato due volte senza che fossestata addotta alcuna ragione, le istituzioni comunitarie non avrebbero fornito laminima spiegazione interessante sulle ipotesi di base e sui metodi utilizzati inparticolare per:

    —    determinare la capacità produttiva del produttore comunitario e il tasso diutilizzo di questa capacità;

    —    accertare che il produttore comunitario, mentre era pesantementeindebitato, avrebbe dovuto poter raggiungere l'equilibrio finanziario edottenere un utile dell'8% in meno di 18 mesi a decorrere dall'avvio dellaproduzione;

    —    imputare le sovvenzioni versate al produttore comunitario;

    —    calcolare l'ammortamento della fabbrica, degli immobili e degli impiantiutilizzati dal produttore comunitario e, in particolare, prendere inconsiderazione un periodo di ammortamento di dieci anni;

    —    ammortizzare o escludere i costi straordinari di avviamento (solo con lettera18 aprile 1991, dopo la scadenza del termine impartito per presentareosservazioni, le ricorrenti sarebbero state informate del fatto che i costi diavviamento erano stati esclusi dal prezzo di riferimento ad eccezione di duevoci, del resto non precisate).

    66.     Le ricorrenti addebitano inoltre alle istituzioni comunitarie di non aver precisato:

    —    il tipo di costi di finanziamento preso in conto e la loro ripartizione;

    —    la rilevanza del ricorso a finanziamenti rispetto ai fondi propri;

    —    gli elementi dei costi di vendita, dei costi generali e delle speseamministrative e gli investimenti ai quali si riferivano i costi finanziari,mentre la composizione dei costi generali, delle spese amministrative e deicosti di vendita diretti dipenderebbe dal sistema di contabilità adottato edalla prospettiva in cui il calcolo è effettuato;

    —    la proporzione di materie prime acquistate presso società apparentate,informazione utile per determinare in quale misura il prezzo di riferimentoera stato calcolato sulla base dei prezzi di mercato;

    —    in quale misura si fosse tenuto conto dei costi di sviluppo del mercatosostenute dalla NSAG, che erano andati anch'essi a favore del produttorecomunitario;

    —    la percentuale delle spese generali versate dal produttore comunitario allaDSM.

    67.     Le istituzioni comunitarie non avrebbero chiarito in cosa una divulgazione piùcompleta dei metodi della Commissione potesse nuocere all'attività commercialedel produttore comunitario e, in particolare, perché non si fosse potuto utilizzareforchette più strette e la ripartizione dei costi finanziari, quanto meno sotto formadi una percentuale, non potesse essere comunicata.

    68.     Per quanto riguarda il danno causato al produttore comunitario, le ricorrentiaddebitano alle istituzioni comunitarie di non aver adeguatamente indicato ilfondamento della loro conclusione secondo cui l'inchiesta non avrebbe rivelatol'esistenza di alcun fattore di danno diverso dalle importazioni oggetto di dumping,che poteva aver contribuito al danno, mentre il produttore comunitario esordivacome secondo offerente su un mercato soggetto ad una dura concorrenza e nelquale i prezzi avevano cominciato a diminuire molto prima del suo ingresso, erapesantemente indebitato e i suoi costi di produzione raggiungevano il doppio diquelli della ricorrente.

    69.     Inoltre, le istituzioni comunitarie non avrebbero rivelato i motivi per cui esseistituivano un rapporto tra la diminuzione dei prezzi dell'aspartame nella Comunitàe l'avvio della produzione del produttore comunitario, mentre avrebbero ricevutola prova del fatto che i prezzi diminuivano costantemente dal 1983.

    70.     Inoltre esse non avrebbero rivelato il fondamento dell'affermazione secondo cui ilproduttore comunitario avrebbe ottenuto una quota di mercato relativamente pocorilevante, mentre dalla sintesi non riservata della denuncia risulterebbe che, nei 18mesi successivi l'avviamento della produzione, il produttore comunitario avrebbeottenuto una quota di mercato significativa.

    71.     Le istituzioni comunitarie avrebbero inoltre violato il diritto delle ricorrenti adun'equa valutazione delle prove, sancito nella sentenza Nölle, citata supra al punto60.

    72.     Le ricorrenti concludono che le informazioni comunicate dalle istituzionicomunitarie non hanno consentito loro di identificare gli eventuali errori cheviziavano l'analisi della Commissione e di formarsi utilmente un'opinione sui datisui quali queste istituzioni avevano basato le loro conclusioni.

    73.     Le istituzioni comunitarie non potrebbero trincerarsi dietro il loro obbligo ditutelare la segretezza delle informazioni riservate fino a svuotare del suo contenutoessenziale il diritto delle imprese interessate di essere informate (sentenza dellaCorte 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione, Racc. pag.849, punto 29).

    74.     Per risolvere il conflitto esistente tra i diritti di una persona assoggettata ad unaprocedura d'inchiesta e il diritto di un denunciante alla segretezza circa la suaattività commerciale e per rispettare i principi sanciti nelle sentenzeTimes/Consiglio e Commissione, menzionata al punto precedente, e AI-JubailFertilizer/Consiglio, menzionata sopra al punto 60, le istituzioni comunitariedovrebbero richiedere adeguate sintesi non riservate, nelle quali le informazionitenute segrete dovrebbero essere limitate ad un minimo assoluto. Seun'informazione è rilevante per la difesa della parte oggetto dell'inchiesta, leistituzioni comunitarie non potrebbero tenerne conto, a meno che il denunciantenon accetti di renderla pubblica.

    75.     Le ricorrenti fanno riferimento alla giurisprudenza secondo cui, nel diritto dellaconcorrenza, l'autorità comunitaria non potrebbe prendere in considerazione, acarico dell'impresa interessata, fatti, circostanze o documenti che essa ritiene di nonpoter divulgare, se questo rifiuto di divulgazione pregiudica la possibilità di questaimpresa di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla sussistenza o sullaportata di queste circostanze, su questi documenti o ancora sulle conclusioni chela Commissione ne trae (sentenze della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76,Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, in particolare pag. 512; 25ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, in particolare pag.3192, e 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione,Racc. pag. 19, in particolare pag. 60). Ora, affinché le regole enunciate nellesentenze Timex/Consiglio e Commissione e AI-Jubail Fertilizer/Consiglio, citatesupra, conservino un senso, sarebbe necessario che questo divieto si applicasseanche nel contesto di una procedura antidumping.

    76.     Le istituzioni sarebbero anche tenute, quando oppongono l'argomento dell'obbligodi riservatezza, ad esporre i motivi per cui le informazioni richieste sono riservatee non possono costituire oggetto di sintesi non riservate.

    77.     Nella fattispecie, le istituzioni comunitarie si sarebbero necessariamente basate sualcune o persino tutte le affermazioni del produttore comunitario, anche se inmaniera indiretta, avendo orientato l'inchiesta in funzione delle informazionicomunicate da quest'ultimo. Anche supponendo che fosse stato impossibile, a causadell'obbligo di trattamento riservato delle informazioni, fornire una sintesisufficiente dei fatti e delle circostanze allegati dal produttore comunitario, esseavrebbero dovuto astenersi dall'utilizzare queste informazioni, o altre informazionifondate su di esse, a sostegno della loro decisione.

    78.     In ogni caso, sarebbe stato possibile risolvere il conflitto tra il diritto di accesso alfascicolo e l'obbligo di riservatezza facendo ricorso ad una procedura del tipo«administration protective order» americano o ad un perito indipendente chiamatoa redigere una sintesi non riservata.

    79.     Poiché le ricorrenti non sarebbero state messe in grado di esprimersi utilmente suelementi di prova presentati dalla HSC, sui quali i regolamenti della Commissionee del Consiglio sono basati, questi regolamenti sarebbero stati adottati in violazionedelle norme di procedura essenziali del diritto comunitario. Di conseguenza, gli artt.1 e 2 del regolamento del Consiglio dovrebbero essere annullati.

    80.     Il convenuto e l'interveniente concludono per il rigetto dei motivi dedotti,sostenendo in sostanza che le istituzioni comunitarie hanno ottemperato i loroobblighi di informazione nei confronti delle ricorrenti tenuto conto, da un lato, delcarattere generale delle domande di informazione presentate da queste ultime e,dall'altro, dell'obbligo delle istituzioni comunitarie di mantenere segrete leinformazioni riservate concernenti il produttore comunitario.

    B — Giudizio del Tribunale

    81.     Il principio del rispetto dei diritti della difesa è un principio fondamentale deldiritto comunitario. Nel settore della difesa contro le importazioni che costituisconooggetto di dumping, questi diritti sono precisati all'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamentobase.

    82.     In particolare l'art. 7, n. 4, lett. a) e b), stabilisce:

    «a)     La Commissione offre al ricorrente ed agli importatori ed esportatorinotoriamente interessati (...) la possibilità di prendere conoscenza di tuttele informazioni ad essa fornite (...) purché tali informazioni siano pertinentiper la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 esiano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta (...).

    b)     Gli esportatori ed importatori del prodotto per cui viene effettuatal'inchiesta (...) possono chiedere di essere informati dei principali fatti econsiderazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l'imposizione didazi definitivi (...)».

  41. Questi diritti all'informazione devono conciliarsi con l'obbligo delle istituzionicomunitarie di rispettare il segreto aziendale. In ogni caso, gli interessati devonoessere stati messi in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di farconoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenzadei fatti e delle circostanze allegati nonché sugli elementi di prova accolti dallaCommissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all'esistenza di unapratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente (sentenza AI-JubailFertilizer/Consiglio, citata supra al punto 60, punto 17), al più tardi nel corso dellaprocedura di adozione del regolamento del Consiglio (v. in prosieguo il punto 87).Nell'ambito di un ricorso di annullamento rivolto contro un regolamentoantidumping del Consiglio, il sindacato giurisdizionale può estendersi agli elementidel regolamento della Commissione nonché alla relativa procedura, in quanto ilregolamento del Consiglio vi si riferisce.

  42. Prima di esaminare se le istituzioni comunitarie abbiano correttamente ponderatogli imperativi di riservatezza e le esigenze che comportano il rispetto dei dirittidella difesa e degli artt. 7, n. 4, lett. a), e b), e 8, del regolamento base, occorre daun lato precisare il contesto della presente causa richiamando le particolarità delmercato di cui trattasi e, dall'altro, trarre la conseguenza di queste particolarità.

    1. Sulle particolarità del mercato di cui trattasi e la loro conseguenza

  43. Nel corso del periodo d'inchiesta, il mercato dell'aspartame presentava particolaritàeccezionali. Innanzi tutto, a livello mondiale esistevano solo alcuni fornitori diaspartame: da un lato, le due ricorrenti, che erano di gran lunga le più importanti,e dall'altro il produttore comunitario HSC. Le ricorrenti cooperavano moltostrettamente, realizzando praticamente tutte le loro vendite nella Comunità per iltramite della loro impresa comune NSAG. In secondo luogo, costituendol'aspartame prodotto dai vari produttori un solo e stesso prodotto, la concorrenzasi esercitava essenzialmente con i prezzi.

  44. Da queste particolarità deriva che le ricorrenti avevano un'eccellente conoscenzadel mercato, che consentiva loro, partendo da informazioni limitate, di trarreconclusioni sulla situazione del produttore comunitario, a tal punto poi che, pocodopo l'avvio dell'inchiesta, esse disponevano per il tramite della NSAG di un'analisidella McKinsey in cui venivano valutati gli elementi e la struttura dei costi diproduzione della HSC (v. supra, punto 9). In tale contesto, le istituzionicomunitarie dovevano prestare particolare attenzione a non divulgare informazioniche avrebbero consentito alle ricorrenti di dedurre informazioni commercialmenterilevanti, che potessero mettere il produttore comunitario in pericolo. Inoltre, siaquest'ultimo sia le ricorrenti hanno insistito sul carattere riservato delleinformazioni fornite.

    2. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite prima dell'istituzione dei dazidefinitivi

  45. Anche supponendo che, come sostengono le ricorrenti, il principio del rispetto deidiritti della difesa richieda che gli esportatori siano informati dei principali fatti econsiderazioni sulla cui base si è inteso istituire dazi provvisori, il mancato rispettodi questi diritti non può, in quanto tale, avere per effetto di viziare il regolamentoche istituisce i dazi definitivi. Poiché un tale regolamento è distinto da quello cheistituisce i dazi provvisori, anche se è collegato a quest'ultimo al punto dasostituirvisi, a talune condizioni (sentenze della Corte 5 ottobre 1988, causa 56/85,Brother Industries/Commissione, Racc. pag. 5655, punto 6; e cause riunite 294/86e 77/87, Technointorg/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 6077, punto 12, e 11luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, NeotypeTechmashexport/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2945, punto 13; ordinanzadel Tribunale 10 luglio 1996, causa T-208/95, Miwon/Commissione, Racc. pag. II-635, punto 20), la sua validità dev'essere valutata in relazione alle norme chepresiedono alla sua adozione. Qualora nel corso della procedura di adozione di unregolamento che istituisce un dazio definitivo si sia posto rimedio ad un vizio cheha inficiato la procedura di adozione del regolamento corrispondente che istituisceun dazio provvisorio, l'illegittimità di quest'ultimo regolamento non comporta quelladel regolamento che istituisce il dazio definitivo. Solo in quanto non si sia postorimedio a questo vizio, e il regolamento che istituisce un dazio definitivo facciariferimento al regolamento che istituisce un dazio provvisorio, l'illegittimità diquest'ultimo comporta quella del primo.

  46. Di conseguenza, nella fattispecie, occorre esaminare se i diritti della difesa delleparti interessate siano stati rispettati nell'ambito della procedura di elaborazionedel regolamento impugnato che istituisce un dazio definitivo e che ordina lariscossione definitiva dei dazi provvisori.

    3. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite in relazione all'art. 7, n. 4,lett. a), del regolamento base (informazioni fornite dalla HSC)

  47. L'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base consente al denunciante, nonché agliimportatori ed esportatori notoriamente interessati, di prendere conoscenza di tuttele informazioni fornite alla Commissione dalle parti interessate dall'inchiesta, adeccezione dei documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degliStati membri, purché tali informazioni, innanzi tutto, siano pertinenti per la tuteladei loro interessi, in secondo luogo, non siano riservate ai sensi dell'art. 8, in terzoluogo, siano state utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta e, in quarto luogo,abbiano costituito oggetto di una domanda scritta di comunicazione da parte dicolui che intende prenderne conoscenza.

  48. L'art. 8, n. 2, lett. a) dello stesso regolamento stabilisce che il Consiglio, laCommissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare,salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevutein applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamentoriservato. Ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. b), qualsiasi richiesta di trattamento riservatodeve indicare il motivo per il quale l'informazione è riservata. Essa deve essereaccompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione deimotivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione. L'art. 8,n. 4, secondo comma, prevede che le istituzioni comunitarie possono disattenderel'informazione se la parte che l'ha fornita non è disposta a fornirne un riassuntonon riservato, qualora sia possibile riassumere l'informazione in questione. Tuttavia,tale articolo non le obbliga a non tenerne conto.

  49. Nella fattispecie, la denunciante ha fornito sintesi non riservate, che laCommissione ha trasmesso alle ricorrenti. Anche supponendo che, come questeultime sostengono, il contenuto di queste sintesi fosse insufficiente, le istituzionicomunitarie non erano tuttavia obbligate, ma tutt'al più legittimate, a non tenerneconto. Tuttavia, esse avevano l'obbligo di mettere le ricorrenti in condizioni, nelcorso del procedimento amministrativo, di far conoscere utilmente il loro punto divista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati e suglielementi di prova acquisiti dalla Commissione a sostegno della sua affermazionerelativa all'esistenza di una pratica di dumping e del danno. Occorre pertantoesaminare se le istituzioni comunitarie abbiano assolto tale obbligo.

    4. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite relativamente all'art. 7, n. 4,lett. b), del regolamento base

    1. Condizioni che le domande di informazioni devono soddisfare


  50. Ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. c), sub i), del regolamento base, le domande diinformazioni conformi al punto b) devono essere presentate per iscritto e indicarei singoli punti su cui si desiderano informazioni.

  51. In funzione del grado di specificità delle informazioni richieste occorre esaminareil carattere sufficiente delle informazioni fornite dalle istituzioni comunitarie.

    b) Esame delle domande di informazioni presentate nella fattispecie e delleinformazioni fornite dalle istituzioni comunitarie

    i) Domande generali di informazione

  52. Le ricorrenti hanno lamentato ripetutamente l'insufficienza delle informazioni cheerano state loro comunicate limitandosi a chiedere in generale di essere informatedei principali fatti e considerazioni sulla cui base la Commissione intendevaraccomandare l'imposizione di dazi (v. supra, punti 8, 16 e 31).

  53. La Commissione ha risposto a queste domande generali di informazione con lettera22 marzo 1991 (v. supra, punto 25). In considerazione del grado di genericità diqueste domande, questa lettera e i suoi allegati soddisfacevano i requisiti di cuiall'art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento base. Esse contenevano informazionisufficientemente circostanziate per mettere le ricorrenti in condizioni di farconoscere utilmente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza deifatti e delle circostanze allegati e sugli elementi di prova acquisiti dallaCommissione a sostegno della sua affermazione relativa all'esistenza di una praticadi dumping e di un danno.

    ii) Domande di informazione su punti specifici

    Censure relative alle domande di informazioni presentate con la lettera del 14dicembre 1990

  54. Con lettera 14 dicembre 1990, la NSC ha anche posto questioni precise sul prezzodi riferimento. Successivamente, non solo la NSC, ma anche l'Ajico, che non si ètuttavia esplicitamente associata all'azione della NSC, hanno fatto riferimento aquesta lettera invitando la Commissione a chiarire eventualmente l'una o l'altradelle sue risposte a tale lettera. Tuttavia, nel corso del procedimentoamministrativo, le ricorrenti non hanno indicato in che cosa le informazioni fornitedalle istituzioni comunitarie fossero insufficienti né precisato i punti specifici suiquali esse avrebbero desiderato informazioni supplementari.

  55. La Commissione ha risposto a queste domande di informazioni con lettera 18dicembre 1990 (v. supra, punto 15). Occorre esaminare se le risposte fornite dallaCommissione siano state sufficienti per consentire alle ricorrenti di difendersiutilmente. Il Tribunale esaminerà queste risposte limitandosi ai punti checostituiscono oggetto di critiche da parte delle ricorrenti.

    • Tasso di utilizzo delle capacità (v. supra, punto 65, primo trattino)



  56. Le ricorrenti non possono addebitare alle istituzioni comunitarie di non aver fornitochiarimenti sulle ipotesi di base e i metodi accolti per determinare le capacitàproduttive del produttore comunitario, in quanto esse non hanno chiestoinformazioni al riguardo. Infatti, la loro domanda di informazioni riguardava il tassodi utilizzo delle capacità accolto per determinare il prezzo di riferimento. Su talepunto, le ricorrenti non possono addebitare alle istituzioni comunitarie di non averprecisato se tale tasso corrispondesse al tasso effettivo osservato alla fine delperiodo d'inchiesta o al tasso di utilizzo medio. Infatti, nella sua lettera 14 dicembre1990, la NSC chiede tale informazione solo nell'ipotesi in cui, per ragioni diriservatezza, non fosse stato possibile indicare una percentuale. Poiché laCommissione ha precisato che essa si era basata sull'ipotesi di un pieno utilizzodelle capacità, cioè su un tasso del 100%, non era tenuta a rispondere allaquestione posta in subordine. Poiché le ricorrenti non hanno chiesto alcunaprecisazione supplementare al riguardo nel corso del procedimento amministrativo,si deve ritenere che la Commissione abbia pienamente risposto al quesito postodalla NSC. Per il resto, dato che non è contestato il fatto che la Commissione si siabasata sull'ipotesi di un utilizzo massimo delle capacità produttive rilevate alla finedel periodo d'inchiesta, cioè sull'ipotesi più favorevole alle ricorrenti, eventualiosservazioni supplementari da parte di queste ultime non avrebbero avuto alcunaincidenza sul tasso accolto.

    • Periodo preso in considerazione per raggiungere l'equilibrio finanziario erealizzare un margine di utile dell'8% (v. supra, punto 65, secondo trattino)



  57. Oltre alla risposta che essa ha fornito nella lettera 18 dicembre 1990 (v. supra,punto 15), la Commissione ha indicato, nella lettera di divulgazione del 22 marzo1991 (v. supra, punto 25) che era essenziale che i dazi da istituire coprissero ladifferenza tra il prezzo all'esportazione e il prezzo di riferimento consistente in unprezzo minimo necessario per consentire all'industria comunitaria di coprire i suoicosti e di realizzare un margine di utile ragionevole. Al fine della valutazione diquesto margine di utile, la Commissione ha precisato di aver tenuto conto, innanzitutto, del fatto che il produttore comunitario aveva appena cominciato la suaattività, in secondo luogo, dell'incertezza circa l'evoluzione delle vendite future, chepotrebbe essere favorevole come negli Stati Uniti, ma che potrebbe anche esserenegativa e, in terzo luogo, della possibilità che fossero messi a punto prodottisostitutivi in grado di abbreviare il ciclo di vita dell'aspartame.

  58. Queste informazioni contengono indicazioni sufficienti sui principali fatti econsiderazioni relativi alla domanda di informazioni di cui trattasi.

  59. Del resto, nella lettera 2 aprile 1991, la NSC ha presentato il suo punto di vistasulla questione ed è pertanto stata in grado di esercitare pienamente i suoi dirittidella difesa (v. supra, punto 31).

    • Presa in considerazione delle sovvenzioni versate al produttore comunitario ecompatibilità con il Trattato (v. supra, punto 65, terzo trattino)



  60. Nella lettera 18 dicembre 1990, la Commissione ha dichiarato di aver tenuto contodelle sovvenzioni versate al produttore comunitario per determinare il prezzo diriferimento, senza tuttavia pronunciarsi sulla loro compatibilità con il Trattato.

  61. Le ricorrenti non hanno indicato come l'eventuale incompatibilità delle sovvenzioniversate al produttore comunitario avrebbe potuto portare ad un dazio antidumpingmeno elevato.

  62. Ne deriva che l'assenza di informazioni esplicite da parte della Commissione su talequestione non costituisce una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento base enon è quindi tale da comportare l'annullamento del regolamento impugnato.

    • Percentuale dei costi generali compresi nel prezzo di riferimento pagati allasocietà apparentata DSM (v. supra, punto 66, sesto trattino)



  63. Nella sua risposta del 18 dicembre 1990, la Commissione si è limitata a confermareche la HSC era intervenuta nei costi generali della DSM e ad affermare che nonera nell'interesse dell'altro azionista della HSC gonfiare artificialmente questi costi.

  64. Sebbene la risposta fornita dalla Commissione non risolva chiaramente la questioneposta, bisogna tuttavia constatare che la divulgazione della percentuale non avrebbeconsentito alla NSC di meglio difendere i suoi interessi. Infatti, salvo divulgareanche i dettagli dei costi generali, queste informazioni non le avrebbero consentitodi pronunciarsi sul carattere ragionevole o meno di queste spese. Ora, i costigenerali del produttore comunitario, che costituiscono uno degli elementi dei costidi produzione, sono dati riservati che non potevano esserle trasmessi cosìcom'erano (v. sentenza della Corte 5 ottobre 1988, causa 250/85, BrotherIndustrie/Consiglio, Racc. pag. 5683, punto 34). Di conseguenza giustamente laCommissione non ha fornito ulteriori informazioni sul punto di cui trattasi.

    • Attività promozionale svolta dalla NSAG (v. supra, punto 66, quinto trattino)



  65. Alla questione se avesse tenuto conto del fatto che la HSC aveva potutoapprofittare dell'azione di sviluppo del mercato consentita dalla NSAG, laCommissione ha dichiarato, nella lettera del 18 dicembre 1990, che tale domandale sembrava oscura ed ha chiesto chiarimenti alla NSC. Poiché quest'ultima nonglieli ha forniti, non si può addebitare alle istituzioni comunitarie di non averrisposto più ampiamente a tale questione.

    Censure relative ad altri punti specifici

    • Composizione dettagliata del prezzo di riferimento



  66. In via preliminare occorre sottolineare che il prezzo di riferimento che è servito adeterminare l'importo del dazio è stato calcolato in gran parte sulla base dei costidi produzione del produttore comunitario. Ora, questi dati sono riservati (sentenzaBrother Industrie/Consiglio, citata supra al punto 106, punto 34).

  67. Nel corso del procedimento amministrativo, le ricorrenti si sono limitate alamentare il fatto che la struttura dei costi inclusi nel prezzo di riferimento, cosìcome risultava dall'allegato 3 alla lettera della Commissione 22 marzo 19891 (v.supra, punto 25), contenesse informazioni insufficienti sugli elementi del prezzo diriferimento. Tale censura generica e l'osservazione secondo cui la Commissione nonaveva divulgato informazioni numeriche o di fatto significative sul margine di danno(v. supra, punto 31) non consentivano alle istituzioni comunitarie di identificare lanatura delle informazioni non riservate che avrebbero consentito alle ricorrenti dimeglio tutelare i loro interessi. Tenuto conto delle particolarità del mercato, dellaconoscenza che le ricorrenti avevano di quest'ultimo e del suo concorrente europeo(v. supra, punti 85 e 86), nonché del carattere estremamente sensibile deglielementi del prezzo di riferimento sul piano della riservatezza, le istituzionicomunitarie dovevano astenersi dal divulgare informazioni che avrebbero consentitoalle ricorrenti di calcolare con una precisione relativamente alta gli elementi, lastruttura e, in definitiva, l'importo dei costi del produttore comunitario. Poichéquesti dati sono riservati (sentenza Brother Industries/Consiglio, citata supra alpunto 106, punto 34), solo avendo conoscenza degli elementi precisi sui quali lericorrenti intendevano essere più ampiamente informate o, quanto meno, dellaprospettiva in cui queste ultime intendevano ottenere e utilizzare questeinformazioni supplementari le istituzioni comunitarie sarebbero state in grado divalutare la possibilità di divulgare ulteriori informazioni sul prezzo di riferimentopur rispettando le esigenze di riservatezza che si imponevano nel caso di specie.

  68. Non avendo messo le istituzioni in grado di valutare questa possibilità, le ricorrentinon possono addebitare alle stesse di non aver fornito loro una ripartizione delprezzo di riferimento più dettagliata di quella che figurava nell'allegato 3 allalettera della Commissione 2 marzo 1991 (v. supra, punto 25). In particolare, poichéesse non hanno chiesto informazioni specifiche sul tipo di costi di finanziamentopresi in conto e sulla loro ripartizione né sulla rilevanza dei finanziamenti richiestirispetto ai fondi propri, esse non possono addebitare alle istituzioni comunitarie dinon aver precisato questi elementi.

  69. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Timex/Consiglio e Commissione (citatasupra al punto 73), richiamata dalle ricorrenti, le istituzioni comunitarie si eranolimitate a divulgare le voci di calcolo del prezzo di riferimento senza alcunaindicazione numerica. Per contro, nella presente causa, le istituzioni comunitariehanno divulgato gli elementi del costo preso in conto per il calcolo del prezzo diriferimento fornendo un'indicazione numerica consistente nella percentuale diciascuno di questi elementi nel costo totale con approssimazione del 10%. Tenutoconto delle domande di trattamento riservato presentate dal produttorecomunitario, occorre considerare che le informazioni relative alla composizione delprezzo di riferimento comunicate nella fattispecie alle ricorrenti erano sufficienti.

  70. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Al-Jubail Fertilizer/Consiglio (citatasupra al punto 60), anch'essa invocata dalle ricorrenti, il convenuto non contestavail fatto che le istituzioni comunitarie fossero state in grado di comunicare allasocietà ricorrente informazioni utili per l'esercizio dei suoi diritti alla difesa, poichéaffermava di averle trasmesso tali informazioni con lettera. Il regolamentoimpugnato era stato tuttavia annullato poiché il convenuto non aveva provato laricezione di questa lettera da parte della ricorrente. Nella fattispecie, per contro,il convenuto afferma che l'obbligo di riservatezza che grava sulle istituzionicomunitarie ha impedito loro di trasmettere talune informazioni controverse.

  71. Infine, nella sentenza Nölle (citata supra al punto 60), la Corte ha dichiarato ilregolamento controverso invalido non per violazione dei diritti della difesa, ma inquanto il valore normale non era stato determinato «in maniera appropriata edequa» ai sensi dell'art. 2, n. 5, lett. a), del regolamento base. La questione se,nell'ambito delle disposizioni che si applicano nella fattispecie, le istituzionicomunitarie non abbiano oltrepassato il loro potere discrezionale nelladeterminazione del valore normale sarà esaminata nell'ambito del motivo seguente,relativo alla violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento base.

    • Presa in considerazione di taluni costi di avviamento del produttore comunitarionel prezzo di riferimento e ammortamento (v. supra, punto 65, quarto e quintotrattino)



  72. Nelle loro osservazioni del 2 aprile 1991 (v. supra, punto 31) la NSC e la NSAGhanno affermato che la HSC aveva dovuto far fronte a costi e a difficoltà diavviamento considerevoli e che i costi di avviamento della fabbrica non potevanoessere presi in conto nel calcolo del prezzo di riferimento. Esse hanno ancheritenuto che gli onorari di avvocato pagati dalla HSC per convocarli in giudizio nonpotevano essere considerati come costi di produzione e che quanto meno essidovevano essere scaglionati nel tempo. Per contro, esse non hanno chiesto alcunaprecisazione sull'ipotesi di base e sui metodi accolti per imputare i costi diavviamento nel calcolo del prezzo di riferimento (in particolare per quanto riguardai metodi di ammortamento e i motivi per cui le istituzioni comunitarie avevanopreso in considerazione un periodo di ammortamento di dieci anni), né sulle duevoci di spese di avviamento che erano state prese in conto.

  73. Con lettera 18 aprile 1991 (v. supra, punto 32), la Commissione ha precisato che,ad eccezione di due voci ammortizzate secondo le regole vigenti nel diritto deiPaesi Bassi, i costi di avviamento erano stati esclusi dal calcolo, ivi compresi glionorari di avvocato.

  74. La lettera della Commissione 18 aprile 1991 ha quindi risposto completamente alleosservazioni della NSC e della NSAG del 2 aprile 1991, ammesso che essevalessero come domanda di informazioni ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. b), delregolamento base.

    • Materie prime acquistate presso imprese collegate (v. supra, punto 66, quartotrattino)



  75. Le ricorrenti non possono addebitare alle istituzioni comunitarie di non aver fornitoloro informazioni sulla parte delle materie prime acquistate dal produttorecomunitario presso fornitori collegati, poiché esse non hanno presentato alcunadomanda di informazioni su tale punto specifico.

    c) Conclusione

  76. Da quanto precede, tenuto conto in particolare delle specificità eccezionali delmercato (v. supra, punti 85 e 86), dell'eccellente conoscenza che ne avevano lericorrenti e della capacità che questa conoscenza dava loro di chiedereeventualmente le precisazioni pertinenti richieste, risulta che le istituzionicomunitarie hanno soddisfatto i loro obblighi di informazione derivanti dall'art. 7,n. 4, lett. a) e b), del regolamento base.

  77. Ne deriva che il motivo dev'essere respinto.

    Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento base

    Argomenti delle parti

  78. Le ricorrenti sostengono che il convenuto ha commesso un errore manifesto divalutazione, ha omesso di prendere in considerazione elementi essenziali e haviolato il Trattato nonché il regolamento base, comparando i prezzi praticati sulmercato interno degli Stati Uniti con i prezzi in vigore sul mercato comunitario perdeterminare il valore normale.

  79. A loro parere, i prezzi praticati sul mercato degli Stati Uniti non consentivano unconfronto valido ai sensi dell'art. 2, n. 3, lett. a) e b), del regolamento base e nonrisultavano da operazioni commerciali normali. Infatti, contrariamente al mercatocomunitario, pienamente concorrenziale, il mercato americano sarebbe statomonopolistico per via del brevetto che tutela l'aspartame. Ora, in un mercato nonconcorrenziale, le istituzioni comunitarie sarebbero tenute a calcolare il dumpingsulla base di un valore costruito. Il confronto dei prezzi praticati su due mercatiaventi strutture diverse sarebbe da escludere, cosa che la Corte ha del restoriconosciuto nella sentenza Brother Industries, citata supra al punto 106. Dalladecisione della Commissione nella pratica detta della «pere allo sciroppo originariedell'Australia» risulterebbe che il criterio della concorrenza è essenziale. Il dirittodegli Stati Uniti d'America riconoscerebbe anch'esso che è inappropriatocomparare prezzi senza tener conto degli effetti della protezione della proprietàintellettuale (pratica Lightweight Polyester Filament Fabric from Japan, 49 Fed.Reg. 472, 1984; pratica Generic Cephalexin Capsules from Canada, 53 Fed. Reg.47562, 1988).

  80. Il brevetto conferirebbe al suo titolare il diritto di maggiorare il prezzo di unpremio che ricompensi la sua invenzione. La determinazione del valore normalesulla base di prezzi praticati nell'ambito di una protezione a titolo di un brevettopenalizzerebbe l'inventore che esercita il suo diritto di brevetto, mentre né il dirittocomunitario né il GATT richiedono al titolare di un brevetto che egli rinunci aquesto diritto per esportare. Il fatto di richiedere al titolare di un brevetto che eglivenda nella Comunità ad un prezzo superiore a quello del mercato costituirebbeuna discriminazione a danno dei titolari stranieri di brevetti e procurerebbe unvantaggio indebito per i produttori comunitari.

  81. Infine, non avendo indicato i motivi per cui egli considerava che i prezzi chefruiscono della protezione del brevetto erano comparabili ai prezzi all'esportazioneverso la Comunità, il convenuto avrebbe violato il suo obbligo di motivazione (art.190 del Trattato).

  82. Il convenuto conclude per il rigetto di questo motivo. Esso contesta il fatto che ilvalore normale sia stato illegittimamente determinato, in quanto quest'ultimo èstato calcolato sulla base di prezzi derivanti dall'andamento normale del mercatoe che consentono un confronto valido.

  83. L'interveniente aggiunge che non vi è alcun motivo perché il valore normale nonsia fondato su prezzi su cui abbia avuto influenza l'esistenza di brevetti, se questiprezzi traducono la situazione effettiva del mercato nel paese esportatore.

    Giudizio del Tribunale

  84. Il testo del regolamento base non subordina l'istituzione di dazi antidumping ad unqualsiasi motivo diverso da una differenziazione recante pregiudizio, dei prezzipraticati sul mercato nazionale (nella fattispecie il mercato degli Stati Uniti), dauna parte, e sul mercato di esportazione (nella fattispecie il mercato comunitario),dall'altra.

  85. In quanto tali, i criteri della struttura del mercato o del grado di concorrenza nonsono determinanti per accogliere il metodo del valore normale costruito piuttostoche quello del valore normale fondato su prezzi effettivi, se questi ultimi sono ilrisultato dell'andamento del mercato. Infatti, come la Commissione ha ritenuto nelsuo regolamento (punto 16 dei 'considerando‘ confermato dal punto 8 dei'considerando‘ del regolamento del Consiglio), una «differenza tra l'elasticità deiprezzi sul mercato statunitense e su quello comunitario» è «un requisitopreliminare della differenziazione dei prezzi» e, se occorresse tenerne conto,«sarebbe impossibile prendere provvedimenti contro le pratiche di dumping».Poiché le ricorrenti non hanno dimostrato che i prezzi presi in considerazione perdeterminare il valore normale non risultavano dall'andamento del mercato o nontraducevano la situazione reale sul mercato degli Stati Uniti, non vi era alcunmotivo per costruire il valore normale piuttosto che basarsi sui prezzieffettivamente pagati sul mercato degli Stati Uniti.

  86. Infine, il regolamento impugnato non ha affatto privato la ricorrente NSC del suobrevetto americano, poiché non ha pregiudicato il suo diritto di escludere qualsiasiterzo dalla produzione e dalla commercializzazione dell'aspartame negli Stati Unitifino alla scadenza di tale brevetto né il suo diritto di massimizzare i suoi prezzi sutale mercato. A tal riguardo, il monopolio di produzione e di commercializzazioneconferito dal brevetto consente al suo titolare di recuperare costi di ricerca e disviluppo sostenuti non solo per progetti coronati da successo, ma anche perprogetti che sono venuti meno. Questo elemento costituisce un ulteriore motivo diordine economico per basarsi su prezzi praticati nell'ambito di un brevetto perdeterminare il valore normale.

  87. Pertanto le ricorrenti non hanno dimostrato che le istituzioni comunitarie hannocommesso un errore di diritto o un errore manifesto di valutazione dei fattideterminando il valore normale dell'aspartame importato sulla base dei prezzipraticati negli Stati Uniti sotto la protezione di un brevetto.

  88. Per quanto riguarda la censura relativa ad una motivazione insufficiente della sceltadi questi prezzi come base per il valore normale, occorre ricordare che, secondouna giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deveindicare, in modo chiaro ed inequivocabile, l'iter logico seguito dall'autoritàcomunitaria che ha adottato l'atto, in modo da consentire agli interessati diconoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti,e al giudice comunitario di esercitare il suo controllo (sentenze della Corte 26giugno 1986, causa 203/85, Nicolet Instrument, Racc. pag. 2049, punto 10; 7 maggio1989, causa 240/84, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1809, punto 31,e causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, Racc. pag. 1861, punto 39).

  89. Nella fattispecie il regolamento impugnato conferma (punto 8 dei 'considerando‘)i punti 12-19 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione.

  90. Ora al punto 18 dei 'considerando‘ di quest'ultimo regolamento, la Commissioneindica, per quanto riguarda l'argomento secondo cui i prezzi americani non eranoin effetti comparabili a causa della protezione industriale di cui l'aspartamecostituiva oggetto negli Stati Uniti:

    «La Commissione non ritiene che tale argomento sia giustificato. Ladiscriminazione dei prezzi, recante pregiudizio, è condannata dal diritto comunitarioe dal diritto nazionale, indipendentemente dalle motivazioni. Il fatto che il prodottonegli Stati Uniti sia tutelato da un brevetto non determina di per se stesso il livellodei prezzi sul mercato interno. L'esportatore ha deciso liberamente, in base aconsiderazioni di carattere commerciale, di sfruttare la propria posizione di titolaredel brevetto per applicare sul mercato interno prezzi superiori a quelli dei prodottivenduti all'esportazione. La differenziazione dei prezzi, in quanto provoca unpregiudizio notevole all'industria comunitaria, non deve quindi sfuggireall'applicazione delle norme antidumping».

  91. Questi elementi erano sufficienti per consentire agli interessati di conoscere legiustificazioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i loro interessi, e algiudice comunitario esercitare il suo controllo. Pertanto il regolamento èsufficientemente motivato per quanto riguarda il punto di cui trattasi.

  92. In conclusione, il motivo dev'essere respinto.

    Sui motivi relativi ad una violazione del Trattato e degli artt. 2, n. 1, 4 e 13, delregolamento base e ad un calcolo erroneo del dazio antidumping

    Argomenti delle parti

  93. Innanzi tutto le ricorrenti ritengono che le istituzioni comunitarie abbianocommesso un errore manifesto di valutazione degli elementi di prova presentatidalle ricorrenti e abbiano violato le disposizioni del codice antidumping sul GATT e del regolamento base relative alla constatazione del danno.

  94. A loro parere, questi elementi di prova dimostravano che il produttore comunitarionon aveva subito un danno rilevante e che i suoi risultati erano buoni così comeegli poteva ragionevolmente prevedere. La HSC non avrebbe potutoragionevolmente attendersi di realizzare un utile, e ancor meno un utile dell'8%,nell'anno successivo all'avvio della sua produzione.

  95. Infatti, all'inizio dell'inchiesta, il produttore comunitario produceva da meno di seimesi ed era pertanto sempre in fase di avvio. Nuovo venuto sul mercato, egliavrebbe dovuto far fronte a numerosi ostacoli, quali il vantaggio tecnologico dellericorrenti, l'assenza di economie di scala durante la fase di avvio e un periodo diapprendistato. Esso sarebbe stato inefficiente, anche se si tiene conto di unosfruttamento relativamente debole delle capacità produttive. I suoi costi sarebberostati estremamente elevati (v. punto 49 dei 'considerando‘ del regolamento dellaCommissione, da cui risultano costi di avviamento considerevoli). In particolare, lesue spese finanziarie avrebbero costituito tra il 5 e il 15% dei suoi costi, lasciandopresumere un pesante indebitamento.

  96. Le ricorrenti sottolineano che il produttore comunitario operava su un mercatocaratterizzato da una diminuzione dei prezzi dell'aspartame dettata dalle forze delmercato. La concorrenza sul mercato comunitario di numerosi altri dolcificantiintensi poco costosi, dovuta all'assenza di forti restrizioni regolamentari e al fattoche i consumatori della Comunità si preoccupano meno degli effetti della salute diquesti prodotti rispetto a loro omologhi americani o giapponesi, avrebbecomportato una riduzione considerevole dei prezzi dal 1983, cioè cinque anni primadell'avvio della produzione della HSC.

  97. Nonostante queste condizioni, il produttore comunitario avrebbe ottenuto unaquota significativa delle vendite di aspartame. Non sarebbe dimostrato che, se iprezzi fossero stati più elevati, la diminuzione della domanda che ne sarebbeseguita non avrebbe annullato qualsiasi aumento delle entrate, né a fortiori che ilproblema del sottoutilizzo delle capacità produttive della HSC sarebbe stato risolto.Inoltre, data la scadenza prossima del brevetto della NSC, le prospettive delproduttore comunitario di estendere le sue vendite al mercato degli Stati Uniti,particolarmente lucrativo, e di beneficiare di economie di scala accresciutesarebbero state favorevoli.

  98. Dagli elementi di prova dedotti dalle ricorrenti, in particolare dallo studio dellaMcKinsey (v. supra, punto 9), risulterebbe che un nuovo venuto su un mercato infase di sviluppo non può aspettarsi di raggiungere l'equilibrio finanziario nei primianni di attività. Sarebbe illusorio immaginare la possibilità di conquistare clienti diproduttori consolidati senza sottoquotare significativamente i prezzi. Del resto, unsecondo offerente che cerca di accrescere la sua quota di mercato sottoquotandoi prezzi si esporrebbe al rischio di aumentare la tendenza dei prezzi alla riduzionee di non ottenere niente più che una quota di mercato simbolica, tanto più che iprezzi erano già bassi a causa della concorrenza dei prodotti sostitutivi.

  99. Nella fase della replica, le ricorrenti addebitano alle istituzioni comunitarie di nonaver indicato i motivi per cui la HSC avrebbe dovuto raggiungere un livello piùelevato di sfruttamento delle sue capacità produttive o avrebbe dovuto essereimmediatamente in grado di vendere tutto l'aspartame che poteva produrre.

  100. In secondo luogo, le ricorrenti aggiungono che la Commissione ha affermatoingiustamente che le importazioni controverse erano la causa del danno asserito e,in particolare, che «la diminuzione dei prezzi all'esportazione applicati dalla NSAGha coinciso con l'ingresso del denunciante sul mercato comunitario» (punto 45 dei'considerando‘ del regolamento della Commissione).

  101. Inoltre, la considerazione secondo cui la concorrenza si sarebbe intensificata inseguito alla scadenza dei brevetti nella Comunità, tra il 1986 e il 1988 (punto 54 dei'considerando‘ del regolamento della Commissione), sarebbe inconciliabile con laconclusione secondo cui le importazioni controverse sarebbero la causa delladiminuzione dei prezzi. Sul mercato degli Stati Uniti, per contro, la crescita delladomanda, il divieto dei ciclammati, le raccomandazioni intese a prevenire ilconsumo della saccarina e il brevetto della NSC avrebbero favorito un aumento deiprezzi.

  102. Le istituzioni comunitarie avrebbero tenuto conto, nel passato, di fattori simili aquelli esistenti nella presente causa, in particolare della concorrenzaintracomunitaria e dei costi molto elevati dei produttori comunitari, e avrebberoconcluso per l'assenza di un nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi eil danno subito dalla produzione comunitaria [decisione della Commissione 17luglio 1986, 86/344/CEE, che chiude la procedura antidumping relativa alleimportazioni di cemento Portland originario della Repubblica democratica tedesca,della Polonia e della Iugoslavia (GU L 202, pag. 43, punto 24 dei 'considerando‘)].

  103. In terzo luogo, le ricorrenti addebitano alle istituzioni comunitarie di aver violatol'art. 13, n. 3, del regolamento base valutando in eccesso l'importo del dazioantidumping necessario per eliminare il danno asserito. Infatti, questo daziosarebbe stato determinato partendo da un prezzo di riferimento, per il calcolo delquale le istituzioni comunitarie avrebbero preso in considerazione i costi delproduttore comunitario. Dato il carattere eccessivo di questi costi, il prezzo diriferimento avrebbe dovuto essere calcolato sulla base dei costi di uno degliesportatori o di quelli di un produttore di un settore analogo o, in subordine, esserepari al prezzo praticato nella Comunità, o ancora, anche supponendo che vi fosseuna sottoquotazione, essere pari al prezzo praticato nella Comunità maggioratodella sottoquotazione constatata, così come le istituzioni comunitarie avrebberofatto in altre pratiche [v. ad esempio, regolamento (CEE) della Commissione 24ottobre 1989, n. 3232/89, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulleimportazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori con schermo dipiccole dimensioni, originari della Repubblica di Corea (GU L 314, pag. 1); regolamento (CEE) della Commissione 11 gennaio 1991, n. 129, che istituisce undazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per latelevisione a colori con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong edella Repubblica popolare cinese (GU L 14, pag. 31)]. In talune pratiche, leistituzioni comunitarie avrebbero anche preso in considerazione i costi delproduttore che aveva le migliori prestazioni.

  104. Anche ammettendo che le importazioni avrebbero di per sé sole causato il dannoasserito, il prezzo di riferimento sarebbe tuttavia inesatto. I costi di produzionepresi in considerazione dalle istituzioni comunitarie, essendo talmente esorbitanti,potrebbero solo tradire un errore di calcolo.

  105. Il convenuto e l'interveniente concludono per il rigetto di questi motivi. Essisottolineano in sostanza di aver determinato il danno, constatato l'esistenza di unnesso di causalità tra quest'ultimo e le importazioni che costituiscono oggetto di undumping e calcolato il dazio antidumping, tenendo debitamente conto del fatto cheil produttore comunitario era un nuovo venuto sul mercato e che la sua efficienzaera pertanto minore di quella delle ricorrenti. Per il resto, essi contestano il fattoche la concorrenza di altri dolcificanti fosse intensa sul piano dei prezzi e chequesto elemento potesse essere all'origine del danno.

    Giudizio del Tribunale

  106. La determinazione del danno e dell'esistenza di un nesso di causalità traquest'ultimo e le importazioni che costituiscono oggetto di dumping presupponel'esame di questioni economiche complesse. In questo le istituzioni comunitariedispongono di un ampio potere discrezionale (v., ad esempio, sentenza della Corte7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punto 86, esentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Consiglio,Racc. pag. II-2681, punti 111 e 131).

  107. Nel regolamento impugnato (punto 26 dei 'considerando‘) il convenuto haprecisato:

    «(...) per determinare se l'industria comunitaria interessata abbia effettivamentesubito un grave pregiudizio, si è tenuto conto dei seguenti fattori:

    il produttore comunitario ha iniziato le vendite nel 1988 conquistando una quotarelativamente modesta del mercato comunitario, dove predominano tuttora iproduttori/esportatori statunitense e giapponese. Per opporsi a questa penetrazionesul mercato, la concorrenza americana ha ridotto drasticamente i suoi prezzi,causando perdite considerevoli all'industria comunitaria e impedendole diincrementare lo sfruttamento della capacità produttiva, in modo da realizzareeconomie di scala. Alla fine del periodo oggetto dell'inchiesta, le perdite avevanoraggiunto un'entità tale da minacciare direttamente la sopravvivenza dell'industriain questione».

  108. Per quanto riguarda l'asserita inefficienza del produttore comunitario, occorrericordare che il fatto che un produttore comunitario sopporti difficoltà dovuteanche a cause diverse dal dumping non è un motivo per togliere a tale produttoreogni protezione contro il pregiudizio causato dal dumping (sentenze della Corte 5ottobre 1988, Brother Industries/Consiglio, citata supra al punto 106, punto 42, eCanon e a./Consiglio, cause riunite 277/85 e 300/85, Racc. pag. 5731, punto 63).

  109. Inoltre, durante il periodo d'inchiesta, il produttore comunitario era ancora in fasedi avviamento. Da un documento fornito dalle ricorrenti, in risposta ai quesiti delTribunale del 22 gennaio 1997, risulta che i loro costi di produzione nel corso deiprimi due anni di produzione erano più di due volte superiori ai loro costi diproduzione nel corso del periodo d'inchiesta. Pertanto, anche supponendo che,come sostengono le ricorrenti, i loro costi di produzione fossero statiapprossimativamente due vole inferiori a quelli del produttore comunitario nelcorso del periodo d'inchiesta, le istituzioni comunitarie non hanno ecceduto il loropotere discrezionale basandosi sui costi di quest'ultimo per determinare il prezzodi riferimento al di sotto del quale si doveva ritenere che sussistesse un danno.

  110. Per quanto riguarda la concorrenza di dolcificanti sostitutivi meno costosi, dalpunto 31 dei 'considerando‘ del regolamento impugnato si evince che il convenutoha ritenuto che la presenza sul mercato di altri dolcificanti intensi non influenzassesignificativamente il prezzo dell'aspartame e che essa non sia stata all'origine dellacaduta dei prezzi a partire dal momento in cui il produttore comunitario ha decisodi lanciarsi sul mercato. Nelle sue risposte ai quesiti rivoltegli dal Tribunale il 22gennaio 1997 e in udienza, il convenuto ha precisato che la concorrenza di altridolcificanti era ridotta a causa delle qualità specifiche dell'aspartame ed inparticolare del suo gusto.

  111. In considerazione dei vantaggi gustativi dell'aspartame, la conclusione delconvenuto secondo cui la domanda di aspartame non era significativamenteinfluenzata dalla presenza sul mercato di altri dolcificanti artificiali di minoreprezzo è plausibile, tenuto conto degli elementi seguenti che si deducono dalfascicolo, in particolare dalle tabelle contenute nella relazione del marzo 1997presentata dal consulente LMC International, su domanda delle ricorrenti, al finedi rispondere ai quesiti del Tribunale del 22 gennaio 1997. In primo luogo,l'aspartame è riuscito ad imporsi sul mercato pur essendo più caro di altridolcificanti. In secondo luogo, gli utilizzatori di dolcificanti non si limitano adacquistare i dolcificanti meno cari, in quanto la domanda di aspartame nellaComunità era del resto aumentata dopo l'imposizione dei dazi antidumping. Interzo luogo, la parte del costo di un dolcificante artificiale nel costo totale delprodotto finito è marginale.

  112. Alla luce di queste considerazioni è anche plausibile che un produttore diaspartame, anche se si presenta per la prima volta sul mercato, sia in grado direalizzare un utile dell'8% entro 18 mesi, tanto più che questa percentuale è statavalutata in funzione di costi di produzione fittizi, determinati partendo dall'ipotesidi uno sfruttamento totale delle capacità produttive. La plausibilità di questaconclusione è corroborata dalla considerazione secondo cui ci si poteva aspettareun'accoglienza favorevole degli utilizzatori di fronte all'arrivo di un nuovo venutosu un mercato monopolistico.

  113. Per quanto riguarda la diminuzione dei prezzi dell'aspartame nella Comunità, lericorrenti non hanno confutato il chiarimento, fornito dal convenuto nelle suerisposte ai quesiti rivoltigli dal Tribunale il 22 gennaio 1997, secondo cui lariduzione dei costi potrebbe spiegare la diminuzione dei prezzi tra il 1983 e il 1987,ma non la caduta successiva. Esse non hanno inoltre contraddetto l'affermazionedel convenuto secondo cui il divario tra la diminuzione dei prezzi e la diminuzionedei loro costi di produzione era aumentato a decorrere dal 1986, in quanto laprima subiva un'accelerazione rispetto alla seconda.

  114. Se l'affermazione secondo cui «la diminuzione dei prezzi all'esportazione applicatidalla NSAG ha coinciso con l'ingresso del denunziante sul mercato comunitario»(punto 45 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione e punto 30 dei'considerando‘ del regolamento del Consiglio) manca forse di qualche sfumatura,la tesi secondo cui «la decisione di ridurre i prezzi a livelli tali da provocare perditerientra nell'ambito della responsabilità della NSAG e degli esportatori giapponesie americani e le conseguenze di tale politica di determinazione dei prezzi nonpossono essere attribuite a difficoltà inerenti al processo produttivo della HSC»(punto 49 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione e punto 33 dei'considerando‘ del regolamento del Consiglio) è per contro perfettamenteplausibile.

  115. Le ricorrenti non negano che il presidente-direttore generale della NSC abbiadichiarato nel 1989 (v. articolo del giornale olandese De Financiële Telegraaf del2 settembre 1989, allegato al controricorso): «Maar de prijs is geen punt. Wijzullen zonodig onder de prijs van iedere concurrent duiken. Dat kunnen we onsveroorloven omdat wij meer dan ieder ander hebben kunnen investeren inefficiency, daartoe in staat gesteld door de ruime middelen waarover wij dank zijons patent konden beschikken». («I prezzi non sono un problema. Se è necessariopossiamo scendere al di sotto di qualsiasi prezzo praticato da qualsiasi concorrentepoiché possiamo investire più che qualsiasi altro per preoccuparci dell'efficienzagrazie ai rilevanti mezzi finanziari che ci garantisce il nostro brevetto»). Esse noncontestano di aver effettivamente quotato al ribasso i prezzi (punto 40 dei'considerando‘ del regolamento della Commissione e punto 26 dei 'considerando‘del regolamento del Consiglio), accresciuto in termini assoluti le esportazioni versola Comunità (punto 37 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione epunto 26 dei 'considerando‘ del regolamento del Consiglio) e ridottosostanzialmente i prezzi (punto 39 dei 'considerando‘ del regolamento dellaCommissione e punti 26 e 31 dei 'considerando‘ del regolamento del Consiglio).

  116. Ne deriva che le ricorrenti non hanno dimostrato che il convenuto abbia eccedutoil suo potere discrezionale ritenendo che il produttore comunitario avesse subitoun danno e che le importazioni che costituivano oggetto di dumping ne fossero lacausa.

  117. L'importo del dazio istituito nella fattispecie equivale alla differenza tra il prezzodi riferimento, cioè il prezzo minimo al quale l'aspartame dev'essere importatonella Comunità per non causare un danno alla produzione comunitaria, e il prezzoall'esportazione. Dalle conclusioni svolte ai punti 150-158 deriva che non èdimostrato che le istituzioni comunitarie si siano fondate su basi inappropriate percalcolare l'importo del dazio necessario per eliminare il danno. Per quanto riguardaun eventuale errore di calcolo, le ricorrenti deducono la sua esistenza dal fatto chei costi presi in considerazione per determinare il prezzo di riferimento sarebberopiù di due volte superiori ai loro costi. Dal punto 151 risulta che la circostanza chei costi di produzione di un produttore di aspartame in fase di avvio siano più di duevolte superiori a quelli di un produttore già avviato è plausibile. Tuttavia, una talecircostanza non costituisce una prova sufficiente di un errore di calcolo del prezzodi riferimento e neanche un indizio di un tale errore.

  118. Infine, per quanto riguarda la censura relativa ad un'insufficiente motivazione dellaconclusione secondo cui la HSC avrebbe dovuto poter raggiungere un livello piùelevato di sfruttamento delle sue capacità produttive, essa è stata sollevata per laprima volta nella fase della replica. Essa è quindi tardiva e, come tale, irricevibile.Non occorre pertanto esaminarla.

  119. Dagli elementi che precedono risulta che i motivi esaminati devono essere respinti.

    III — Motivi dedotti unicamente nella causa T-159/94

    Sul motivo relativo ad una violazione di forme sostanziali e dell'art. 190 del Trattato

    Argomenti delle parti

  120. La ricorrente Ajico addebita alle istituzioni comunitarie di aver violato i suoi dirittidella difesa (sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean MarinePaint/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 15) nonché la raccomandazione delGATT 8 maggio 1984 concernente i migliori dati disponibili, ai sensi dell'art. 6, n. 8,adottata l'8 maggio 1984 dal comitato del GATT sulle pratiche antidumping(GATT, BISD, 31° supplemento, pag. 283). La valutazione della Commissione,secondo cui questa ricorrente avrebbe cooperato in maniera insufficiente, avrebbeindotto l'istituzione a rifiutare di fondarsi su informazioni fornite dall'impresa e adammettere come valore normale i prezzi praticati sul mercato degli Stati Uniti, conla conseguente istituzione di dazi eccessivi. Questa valutazione e la decisione chesarebbe derivata pregiudicherebbero pertanto sensibilmente gli interessi dellaricorrente. Ora essa non ne sarebbe stata informata prima della pubblicazione delregolamento della Commissione e sarebbe stata quindi privata della possibilità dipresentare osservazioni al riguardo.

  121. In ogni caso, la ricorrente avrebbe fatto del suo meglio per cooperare alle verifichee all'inchiesta. Infatti la Commissione avrebbe voluto verificare i quantitativivenduti sul mercato giapponese, nonché i costi di fabbricazione. Per quantoriguarda le sue vendite sul mercato giapponese, la ricorrente avrebbe fornito, inprimo luogo, le statistiche sulle spedizioni dalla fabbrica, in secondo luogo, lefatture di tutte le sue vendite (due milioni quattrocentomila fatture), ivi compresequelle relative all'aspartame, e, in terzo luogo, le fatture mensili e periodiche ditutte le vendite per cliente su microfilm, ivi comprese quelle relative alle venditedi aspartame. Per quanto riguarda i suoi costi di produzione, essa avrebbe fornitola documentazione completa relativa ai costi di produzione concernenti i dueperiodi dell'anno fiscale dell'Ajico (dal 1° ottobre 1988 al 30 settembre 1989), checoprivano i tre quarti del periodo d'inchiesta. All'atto dell'ispezione in loco,sarebbero state altresì disponibili informazioni relative ai suoi costi di produzionenel corso dei tre ultimi mesi del 1989, senza distinzione tuttavia tra i vari prodotti,essendole mancato il tempo per calcolare specificamente il costo di produzionedell'aspartame. Costituirebbe tuttavia prassi corrente, quando non esiste unadifferenza nel tempo tra il periodo d'inchiesta e l'anno fiscale dell'impresainteressata, determinare i dati numerici estrapolandoli da dati disponibili[regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1990, n. 112, che istituisce un dazioantidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compactoriginari del Giappone e della Repubblica di Corea e riscuote definitivamente ildazio provvisorio (GU L 13, pag. 21); regolamento (CEE) della Commissione 11luglio 1991, n. 2054, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulleimportazioni di diidrostreptomicina (DHS) originaria della Repubblica popolarecinese (GU L 187, pag. 23); regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1992,n. 729, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipidi carta termica originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva deldazio antidumping provvisorio (GU L 81, pag. 1)].

  122. Il convenuto e l'interveniente concludono per il rigetto del motivo, ritenendo insostanza che esso sia inoperante, poiché, nel regolamento impugnato, il fondamentogiuridico preso in considerazione per accertare il valore normale non è l'art. 7, n. 7,lett. b), del regolamento base, che consente alle istituzioni comunitarie di fondarsisui dati disponibili in caso di cooperazione insufficiente della parte interessata, mal'art. 2, n. 6, dello stesso regolamento.

    Giudizio del Tribunale

  123. Il presente motivo si riferisce ad una violazione dei diritti della difesa in quanto laricorrente non avrebbe avuto la possibilità di far valere il suo punto di vista inmerito alla valutazione della Commissione secondo cui essa avrebbe cooperatoinsufficientemente.

  124. Ora, nel regolamento impugnato, il valore normale non è stato accertato ai sensidell'art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento base, che autorizza le istituzionicomunitarie a fondarsi sui dati disponibili in caso di cooperazione insufficiente dellaparte interessata, ma sulla base dell'art. 2, n. 6, dello stesso regolamento.

  125. Pertanto, la possibilità per la ricorrente di esporre il suo punto di vista sullavalutazione controversa non ha alcuna incidenza sul regolamento impugnato. Nederiva che, anche supponendo che le istituzioni comunitarie abbiano privato laricorrente di questa possibilità, punto sul quale non è necessario pronunciarsi,questo comportamento non ha per nulla modificato le conclusioni del Consiglio cosìcome sono contenute nel regolamento impugnato.

  126. Di conseguenza, il motivo dev'essere respinto.

    Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 2, n. 6, del regolamento base

    Argomenti delle parti

  127. La ricorrente Ajico fa presente che, ai sensi dell'art. 2, n. 6, del regolamento basee del GATT, le istituzioni comunitarie devono determinare il valore normale sullabase di un prezzo comparabile.

  128. Nella fattispecie, il prezzo di vendita dell'aspartame negli Stati Uniti non sarebbestato comparabile, a causa del brevetto di cui la NSC era titolare su tale mercato.Inoltre, dato che il brevetto vietava alla ricorrente di vendere aspartame a terzinegli Stati Uniti, i prezzi che essa praticava non potevano incidere sui prezzi dellaNSC nello stesso paese né essere influenzati da questi ultimi, ma erano la risultantedell'andamento del mercato giapponese. Sarebbe pertanto irragionevole farsopportare alla ricorrente le conseguenze della situazione economica e giuridicaparticolare negli Stati Uniti.

  129. Dato che il prezzo da pagare sul mercato degli Stati Uniti non era comparabile,sarebbe stato necessario determinare il valore normale sulla base del prezzo nelpaese d'origine.

  130. Questa soluzione sarebbe a maggior ragione necessaria in quanto l'aspartamespedito dal Giappone sarebbe semplicemente transitato per gli Stati Uniti. Lanozione di transito, di cui all'art. 2, n. 6, del regolamento base, coprirebbe lasituazione in cui le spedizioni verso un paese intermedio non esercitano alcunainfluenza sulle condizioni del mercato del paese intermedio, né subisconol'influenza di queste condizioni.

  131. Ora, tale sarebbe stato il caso nella fattispecie, poiché l'aspartame spedito dalGiappone non era destinato ad essere rivenduto negli Stati Uniti, ma dovevaunicamente consentire alla NSC di beneficiare della normativa americana sulrimborso dei dazi di importazione. La partecipazione della ricorrente al capitaledell'impresa comune NSAG non le avrebbe inoltre consentito di esercitareun'influenza sui prezzi, tenendo conto del brevetto che copre il mercato americano.L'aspartame venduto dalla ricorrente alla NSC al fine della rivendita negli StatiUniti non avrebbe alcun rapporto con le spedizioni di aspartame destinate allarivendita nella Comunità. Queste spedizioni non solo sarebbero state registrateseparatamente, ma sarebbero anche state fatturate ad un prezzo diverso. La Ajicoavrebbe conservato il controllo su queste spedizioni dopo la loro consegna allaNSC, poiché quest'ultima era contrattualmente tenuta a rivenderle immediatamentealla Deutsche Ajinomoto GmbH, filiale commerciale della ricorrente in Europa,incaricata di cederle a sua volta alla NSAG. Infine, se è esatto che aspartameoriginario del Giappone è stato riconfezionato in recipienti più grandi o trasformatoin granulati per facilitare la manutenzione, ciò riguarderebbe solo una percentualemolto piccola dell'aspartame spedito, cioè rispettivamente 1,4 e 7%. Inoltre, questapratica si sarebbe limitata al periodo da novembre 1988 a dicembre 1989, checorrisponderebbe quasi esattamente al periodo d'inchiesta, e unicamente persoddisfare domande di clienti della Comunità, formulate dopo l'avvio deicambiamenti del Giappone.

  132. Tuttavia, dato che il volume delle vendite sul mercato del paese d'origine nonraggiungeva il 5% delle vendite realizzate sul mercato comunitario e che l'art. 2,n. 6, del regolamento base non esclude di costruire il valore normale inapplicazione dell'art. 2, n. 3, dello stesso regolamento, quest'ultimo avrebbe dovutoessere costruito a partire dai costi di fabbricazione della ricorrente maggiorati diun utile ragionevole. Come esposto nell'ambito del motivo precedente, laCommissione sarebbe stata in grado di verificare i costi di fabbricazione dellaricorrente.

  133. Secondo il convenuto e l'interveniente, le condizioni per determinare un valorenormale sulla base del prezzo comparabile effettivamente pagato o da pagare nelpaese d'origine (nella fattispecie il Giappone), in applicazione dell'art. 2, n. 6, delregolamento base, non erano soddisfatte nella fattispecie, in particolare perchél'aspartame non era semplicemente transitato per il paese di esportazione (nellafattispecie gli Stati Uniti) nel corso del periodo d'inchiesta. Il convenuto aggiungeche per contro le condizioni per determinare il valore normale sulla base delprezzo effettivamente pagato o da pagare nel paese di esportazione eranosoddisfatte, poiché questo prezzo era comparabile. Di conseguenza, il convenutoe l'interveniente concludono per il rigetto del motivo.

    Giudizio del Tribunale

  134. L'art. 2, n. 6, del regolamento base stabilisce:

    «Se un prodotto non è importato direttamente dal paese d'origine, ma è esportatoverso la Comunità da un paese intermedio, il valore normale sarà il prezzocomparabile, realmente pagato o pagabile per un prodotto simile sul mercatointerno del paese di esportazione o del paese di origine. Quest'ultima basepotrebbe essere appropriata, tra l'altro, se il prodotto transita semplicemente nelpaese di esportazione, o se tali prodotti non sono fabbricati nel paese diesportazione, oppure se non esistono prezzi comparabili per tali prodotti nel paesedi esportazione».

  135. E' pacifico che l'aspartame venduto dalla ricorrente Ajico non era importato nellaComunità direttamente dal paese d'origine (il Giappone), ma da un paeseintermedio (gli Stati Uniti).

  136. In tale ipotesi, l'art. 2, n. 6, del regolamento base conferisce alle istituzionicomunitarie un ampio margine discrezionale per prendere in considerazione vuoiil prezzo pagato o pagabile sul mercato del paese di esportazione, vuoi il prezzopagato o pagabile sul mercato del paese d'origine, sempreché il prezzo preso inconsiderazione sia comparabile.

  137. Nella fattispecie, le istituzioni comunitarie hanno determinato il valore normalesulla base del prezzo pagato o pagabile sul mercato interno del paesed'esportazione (il mercato degli Stati Uniti).

  138. Limitandosi ad affermare che questo prezzo non poteva essere preso inconsiderazione poiché il prodotto considerato costituiva ivi oggetto di un brevetto,il ricorrente non ha dimostrato che esso non era comparabile (v. supra, punti 126-129).

  139. Inoltre, le condizioni che avrebbero autorizzato le istituzioni comunitarie aprendere in considerazione i prezzi del paese d'origine (nella fattispecie ilGiappone) non erano soddisfatte nella fattispecie. Infatti, l'aspartame giapponesenon è semplicemente transitato negli Stati Uniti poiché, da un lato, esso è statoeffettivamente venduto a un operatore americano e, dall'altro, è stato in parteassoggettato a trasformazione e riconfezionato.

  140. Ne deriva che le istituzioni comunitarie hanno giustamente determinato il valorenormale sulla base del prezzo pagato o pagabile sul mercato degli Stati Uniti.

  141. Di conseguenza, il presente motivo d'essere respinto.

    IV — Motivi dedotti unicamente nella causa T-160/94

    Sul motivo relativo ad una violazione di norme essenziali di procedura e dell'art. 190del Trattato

    Argomenti delle parti

  142. La ricorrente NSC addebita al convenuto di essersi limitato, nel suo regolamento,a rilevare che la Commissione aveva respinto gli impegni proposti dalla ricorrente,senza indicare i motivi della propria decisione di respingere questi impegni. Ora,da una lettura congiunta delle sentenze della Corte 7 maggio 1987, NTN ToyoBearing e a./Consiglio e Nachi Fujikoschi/Consiglio, citata supra al punto 30, ecausa 256/84, Koyo Seiko/Consiglio (Racc. pag. 1899), da un lato, e 14 marzo 1990,causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-781),dall'altro, risulterebbe che la decisione finale di respingere una proposta diimpegno, decisione che pregiudicherebbe notevolmente gli interessi della ricorrentespetta al Consiglio. Per consentire al giudice comunitario di esercitare il suocontrollo, il convenuto avrebbe dovuto motivare la sua decisione al riguardo.Astenendosi dal farlo, esso avrebbe violato i diritti fondamentali della difesa.

  143. Inoltre esso non avrebbe nemmeno risposto agli argomenti avanzati dalla ricorrentenella lettera 15 maggio 1991 al fine di contestare i motivi addotti dallaCommissione per respingere gli impegni. Esso avrebbe così violato l'art. 190 delTrattato e i diritti fondamentali della difesa. Di conseguenza, gli artt. 1 e 2 delregolamento controverso dovrebbero essere annullati.

  144. Il convenuto e l'interveniente concludono per il rigetto del motivo, poiché ilricorrente avrebbe ricevuto una relazione nella quale erano adeguatamenteprecisati i motivi del rigetto dell'impegno.

    Giudizio del Tribunale

  145. Il punto 49 dei 'considerando‘ del regolamento impugnato recita:

    «(...) Previa consultazione, la Commissione ha ritenuto inaccettabili tali impegni,ed ha notificato ai suddetti produttori/esportatori i motivi della sua decisione».

  146. Questo riferimento ai motivi esposti dalla Commissione dev'essere interpretato nelsenso che il convenuto ha aderito ad essi.

  147. Ora, questi motivi sono stati comunicati alla ricorrente con lettera dellaCommissione 7 maggio 1991. Risulta in sostanza da questa lettera che gli impegniproposti erano inaccettabili a causa delle restrizioni di concorrenza che essiavrebbero comportato sul mercato molto oligopolistico dell'aspartame. La letteraprecisa inoltre che questi impegni avrebbero costretto uno dei principali produttoria fissare i suoi prezzi in maniera prevedibile per l'altro produttore.

  148. Questi motivi circostanziati fanno risultare, in maniera chiara e inequivoca, ilragionamento dell'autorità comunitaria e consentono al Tribunale di esercitare ilsuo controllo. Inoltre, dalla lettera della ricorrente 15 maggio 1991 risulta chequest'ultima ha effettivamente compreso i motivi del rigetto delle voci di impegno,poiché li ha contestati (v. supra, punto 34). Di conseguenza il rigetto degli impegniproposti dev'essere considerato come sufficientemente motivato (v. giurisprudenzacitata supra al punto 130).

  149. In ogni caso, il convenuto poteva limitarsi a far riferimento alla valutazione dellaCommissione, in quanto l'accettazione di proposte di impegno rientra nellacompetenza esclusiva di quest'ultima (ordinanza Miwon/Commissione, citata supra,punto 87, punto 27).

  150. Di conseguenza, il motivo dev'essere respinto.

    Sul motivo relativo ad una violazione dei diritti derivanti dal brevetto di cui laricorrente era titolare negli Stati Uniti

    Argomenti delle parti

  151. La ricorrente NSC sostiene che, determinando il valore normale sulla base deiprezzi praticati negli Stati Uniti, le istituzioni comunitarie l'hanno indirettamentecostretta a rinunciare alla possibilità che essa aveva di massimizzare i suoi prezzisul mercato di questo paese. Per tale motivo le istituzioni comunitarie l'avrebbero,illegittimamente e senza indennizzo, espropriata dei diritti che ad essa derivavanodal suo brevetto. Ora, i principi generali del diritto comunitario subordinerebberoqualsiasi espropriazione a un indennizzo (conclusioni dell'avvocato generaleCapotorti per la sentenza della Corte 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, Racc.pag. 3727, punto 7).

  152. In subordine, anche se la decisione delle istituzioni comunitarie non equivaleva aduna tale espropriazione, essa intaccava in ogni caso, in maniera sproporzionata, illibero godimento dei diritti di brevetto della ricorrente. Le istituzioni comunitarieavrebbero potuto basarsi su prezzi all'esportazione verso paesi terzi o ancora, comeha proposto la ricorrente, sul valore costruito. L'applicazione di questi metodiavrebbe comportato un ostacolo meno rilevante alla possibilità della ricorrente dibeneficiare di un premio sul mercato americano in ragione del brevetto.

  153. Il convenuto rigetta l'argomentazione della ricorrente, affermando in sostanza che,nella fattispecie, esso era tenuto a determinare il valore normale sulla base delprezzo pagato o pagabile sul mercato degli Stati Uniti. L'interveniente ritiene che,se il motivo mira a far constatare che le istituzioni comunitarie hanno violato idiritti di proprietà industriale che la ricorrente derivava dalla normativa degli StatiUniti o che esse ne hanno disposto illegittimamente, il Tribunale è incompetente.Essi concludono per il rigetto del motivo.

    Giudizio del Tribunale

  154. La ricorrente non ha dimostrato come le fosse stato impedito di esercitare i dirittiche essa derivava dal suo brevetto. Infatti essa si è limitata ad affermare che ilregolamento impugnato le impediva di massimizzare i suoi prezzi sul mercato degliStati Uniti. Anche supponendo che i diritti che essa derivava dal suo brevetto negliStati Uniti comprendessero il diritto di massimizzare i suoi prezzi sul mercato ditale paese, questa affermazione è carente in fatto. Infatti, nessuno deiprovvedimenti antidumping controversi ha limitato le possibilità della NSC dipraticare i prezzi che essa voleva su tale mercato.

  155. Pertanto il motivo dev'essere respinto.

    Sulle spese

  156. Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente ècondannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sonorisultate soccombenti e il convenuto ha concluso per la loro condanna alle spese,esse vanno condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quellesostenute dal convenuto. L'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura prevede chele istituzioni che sono intervenute nella controversia sopportino le proprie spese;occorre quindi statuire che l'interveniente sopporterà le proprie spese.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1. I ricorsi sono respinti.

    2. Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle del Consiglio.

    3. La Commissione sopporterà le proprie spese.



García-ValdecasasTiili
Azizi

        Moura Ramos                 Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 dicembre 1997.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Azizi

Indice
Fatti all'origine della controversia e procedimento

II - 2

    Il prodotto

II - 3

    I protagonisti ed il mercato

II - 3

    Il procedimento amministrativo

II - 3

    I regolamenti antidumping controversi

II - 9

        1. Generalità

II - 9

        2. Il regolamento della Commissione

II - 9

        3. Il regolamento del Consiglio

II - 10

    Il procedimento contenzioso

II - 11

Conclusioni delle parti

II - 12

Sul merito

II - 12

    I — Esposizione sintetica dei motivi

II - 12

    II — Motivi comuni alle due cause

II - 14

        Sui motivi relativi ad una violazione delle forme sostanziali, nonché degli artt.7, n. 4, lett. a) e b), e 8, del regolamento base

II - 14

            A — Argomenti delle parti

II - 14

            B — Giudizio del Tribunale

II - 18

                1. Sulle particolarità del mercato di cui trattasi e la loro conseguenza

II - 19

                2. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite primadell'istituzione dei dazi definitivi

II - 20

                3. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite in relazioneall'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base (informazioni fornitedalla HSC)

II - 20

                4. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite relativamenteall'art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento base

II - 21

                a) Condizioni che le domande di informazioni devono soddisfare

II - 21

                b) Esame delle domande di informazioni presentate nella fattispecie edelle informazioni fornite dalle istituzioni comunitarie

II - 21

                i) Domande generali di informazione

II - 21

                ii) Domande di informazione su punti specifici

II - 22

                Censure relative alle domande di informazioni presentate con la letteradel 14 dicembre 1990

II - 22

                — Tasso di utilizzo delle capacità (v. supra, punto 65, primo trattino)

II - 22

                — Periodo preso in considerazione per raggiungere l'equilibriofinanziario e realizzare un margine di utile dell'8% (v. supra, punto65, secondo trattino)

II - 23

                — Presa in considerazione delle sovvenzioni versate al produttorecomunitario e compatibilità con il Trattato (v. supra, punto 65,terzo trattino)

II - 23

                — Percentuale dei costi generali compresi nel prezzo di riferimentopagati alla società apparentata DSM (v. supra, punto 66, sestotrattino)

II - 24

                — Attività promozionale svolta dalla NSAG (v. supra, punto 66, quintotrattino)

II - 24

                Censure relative ad altri punti specifici

II - 24

                — Composizione dettagliata del prezzo di riferimento

II - 24

                — Presa in considerazione di taluni costi di avviamento del produttorecomunitario nel prezzo di riferimento e ammortamento (v. supra,punto 65, quarto e quinto trattino)

II - 26

                — Materie prime acquistate presso imprese collegate (v. supra, punto 66,quarto trattino)

II - 26

                c) Conclusione

II - 26

        Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento base

II - 27

            Argomenti delle parti

II - 27

            Giudizio del Tribunale

II - 28

        Sui motivi relativi ad una violazione del Trattato e degli artt. 2, n. 1, 4 e 13, delregolamento base e ad un calcolo erroneo del dazio antidumping

II - 29

            Argomenti delle parti

II - 30

            Giudizio del Tribunale

II - 32

    III — Motivi dedotti unicamente nella causa T-159/94

II - 35

        Sul motivo relativo ad una violazione di forme sostanziali e dell'art. 190 delTrattato

II - 35

            Argomenti delle parti

II - 35

            Giudizio del Tribunale

II - 36

        Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 2, n. 6, del regolamento base

II - 37

            Argomenti delle parti

II - 37

            Giudizio del Tribunale

II - 38

    IV — Motivi dedotti unicamente nella causa T-160/94

II - 39

        Sul motivo relativo ad una violazione di norme essenziali di procedura e dell'art.190 del Trattato

II - 40

            Argomenti delle parti

II - 40

            Giudizio del Tribunale

II - 40

        Sul motivo relativo ad una violazione dei diritti derivanti dal brevetto di cui laricorrente era titolare negli Stati Uniti

II - 41

            Argomenti delle parti

II - 41

            Giudizio del Tribunale

II - 42

Sulle spese

II - 42


1: Lingua processuale: l'inglese.