Language of document : ECLI:EU:T:2019:824

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

28 novembre 2019 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione dell’SRB relativa ai contributi ex ante per il 2016 – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta ed individuale – Ricevibilità – Forme sostanziali – Autenticazione della decisione – Procedimento di adozione della decisione – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑365/16,

Portigon AG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata da D. Bliesener, V. Jungkind e F. Geber, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato da B. Meyring, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata da A. Steiblytė e K.‑P. Wojcik, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione dell’SRB nella sessione esecutiva del 15 aprile 2016 relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06) e, in secondo luogo, della decisione dell’SRB nella sessione esecutiva del 20 maggio 2016 sull’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che integra la decisione dell’SRB del 15 aprile 2016 relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/13), nella parte in cui riguardano la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva, R. Barents, J. Passer (relatore) e G. De Baere, giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        La presente causa si colloca nell’ambito del secondo pilastro dell’unione bancaria, relativo al meccanismo di risoluzione unico (MRU), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). L’istituzione dell’MRU ha lo scopo di intensificare l’integrazione del quadro di risoluzione negli Stati membri appartenenti alla zona euro e negli Stati membri non appartenenti alla zona euro che scelgono di partecipare al meccanismo di vigilanza unico (MVU) (in prosieguo: gli «Stati membri partecipanti»).

2        Più specificamente, la presente causa riguarda il Fondo di risoluzione unico (SRF) istituito dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. L’SRF è finanziato dai contributi degli enti riscossi a livello nazionale sotto forma, segnatamente, di contributi ex ante, in esecuzione dell’articolo 67, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 13, di detto regolamento, la nozione di ente include un ente creditizio o un’impresa di investimento che rientra nella vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del medesimo regolamento. I contributi sono trasferiti a livello dell’Unione europea conformemente all’accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati all’SRF, sottoscritto a Bruxelles il 21 maggio 2014 (in prosieguo: l’«accordo AIG»).

3        L’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, intitolato «Contributi ex ante», così dispone:

«1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti.

2. Ogni anno [l’SRB], previa consultazione della BCE o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo.

Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:

a)      un contributo fisso proporzionale basato sull’importo delle passività dell’ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e

b)      un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.

La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.

In ogni caso, l’importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5% del livello-obiettivo.

(…)

6. Si applicano gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

7. Il Consiglio, su proposta della Commissione, nell’ambito degli atti delegati di cui al paragrafo 6, adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda:

a)      l’applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi;

b)      le modalità pratiche dell’attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nell’atto delegato».

4        Il regolamento n. 806/2014 è stato integrato, per quanto riguarda i suddetti contributi ex ante, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante all’SRF (GU 2015, L 15, pag. 1).

5        Inoltre, il regolamento n. 806/2014 e il regolamento di esecuzione 2015/81 fanno rinvio a talune disposizioni contenute in due ulteriori atti:

–        da un lato, la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190);

–        dall’altro, il regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

6        Il Comitato di risoluzione unico (SRB) è stato istituito quale agenzia dell’Unione (articolo 42 del regolamento n. 806/2014). Esso è composto in particolare da una sessione plenaria e da una sessione esecutiva (articolo 43, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014). L’SRB in sessione esecutiva adotta tutte le decisioni ai fini dell’attuazione del regolamento n. 806/2014, salvo disposizione contraria del medesimo regolamento [articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 806/2014].

7        Con decisione del 29 aprile 2015 (SRB/PS/2015/8), l’SRB in sessione plenaria ha adottato le regole di procedura dell’SRB in sessione esecutiva (in prosieguo: le «RPSE»).

8        L’articolo 9, paragrafi da 1 a 3, delle RPSE stabilisce quanto segue:

«1. Le decisioni possono anche essere adottate mediante procedimento scritto, salvo che almeno due membri della sessione esecutiva di cui all’articolo 3, paragrafo 1, partecipanti al procedimento scritto, manifestino la propria opposizione entro le prime 48 ore successive all’avvio di tale procedimento scritto. In tal caso, l’oggetto sarà iscritto all’ordine del giorno della successiva sessione esecutiva.

2. Il procedimento scritto richiede di norma almeno cinque giorni lavorativi per l’esame da parte di ciascun membro della sessione esecutiva. Se è necessaria un’azione urgente, il presidente può fissare un termine più breve per l’adozione di una decisione per consensus. La ragione dell’abbreviazione del periodo deve essere indicata.

3. Se il consensus non può essere raggiunto attraverso un procedimento scritto, il presidente può avviare un procedimento di voto normale conformemente all’articolo 8».

 Fatti

9        La ricorrente, Portigon AG, già WestLB AG, è un ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante.

10      Nel 2009, in seno all’autorità di risoluzione tedesca, il Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Agenzia federale per la stabilizzazione del mercato finanziario, Germania; in prosieguo: l’«FMSA»), è stato istituito l’Erste Abwicklungsanstalt (primo istituto di liquidazione; in prosieguo: l’«EAA»), un ente di diritto pubblico organicamente ed economicamente autonomo, con una limitata capacità giuridica.

11      Il 20 dicembre 2011, la Commissione europea ha adottato la decisione 2013/245/UE sugli aiuti di Stato C 40/2009 e C 43/2008 per la ristrutturazione di WestLB AG (GU 2013, L 148, pag. 1).

12      Nell’ambito di tale ristrutturazione, sono state trasferite all’EAA una parte dei settori di attività e dei portafogli della ricorrente (in prosieguo: il «portafoglio dell’EAA»). Una parte del portafoglio dell’EAA è stata oggetto di un trasferimento reale all’EAA mediante scorporo. Il resto del portafoglio dell’EAA, comprendente un portafoglio di strumenti derivati OTC [over the counter], non è stato oggetto di un trasferimento reale all’EAA, ma unicamente di un trasferimento economico (trasferimento sintetico). A tal riguardo, sono state stipulate con l’EAA talune convenzioni di sub-partecipazione in contanti, di garanzia o di assunzione dei rischi.

 Dichiarazione della ricorrente ai fini del calcolo del suo contributo ex ante per il 2016

13      Il 28 gennaio 2016, mediante l’applicazione ExtraNet della Deutsche Bundesbank (Banca centrale tedesca), la ricorrente ha trasmesso all’FMSA la propria dichiarazione ai fini del contributo ex ante per il 2016.

14      Con lettera dello stesso giorno, la ricorrente ha spiegato all’FMSA che, in tale dichiarazione, il totale del bilancio secondo i campi 2A 1 (totale del passivo) e 4A 17 (totale dell’attivo) non includeva il valore del bilancio degli attivi o dei passivi detenuti dalla ricorrente in qualità di mandatario fiduciario, che risultavano dal portafoglio di strumenti derivati OTC, oggetto di trasferimento sintetico all’EAA. Nel campo 4D 17 relativo all’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato 2015/63, essa aveva risposto in senso negativo, in quanto non apparteneva ad alcun gruppo che fosse stato oggetto di ristrutturazione in seguito al ricevimento di fondi dello Stato o equivalenti, come un meccanismo di risoluzione del finanziamento.

15      Alla stessa lettera, «[p]er scrupolo di chiarezza, ma anche per evitare stime inutili e sovrastimate», la ricorrente ha allegato (in formato cartaceo) una versione alternativa della sua dichiarazione, che «dovrebbe essere conforme al parere giuridico dell’FMSA».

16      Con messaggio di posta elettronica del 3 marzo 2016, l’FMSA ha informato la ricorrente di aver esaminato le problematiche sollevate nella sua lettera del 28 gennaio 2016 e di «aver consultato l’SRB». Secondo l’FMSA, nei campi 2A 1 e 4A 17 dovevano essere dichiarate tutte le voci di bilancio corrispondenti ai conti annuali. Per quanto riguarda il campo 4D 17, l’FMSA ha dichiarato che l’indicatore di rischio menzionato all’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato 2015/63 era parimenti applicabile agli enti non appartenenti ad alcun gruppo e, di conseguenza, anche alla ricorrente.

17      Con lettera del 9 marzo 2016, la ricorrente ha informato l’FMSA di ribadire integralmente la sua dichiarazione menzionata al punto 13 supra.

 Prima decisione impugnata e avviso di riscossione relativo a tale decisione

18      Con decisione del 15 aprile 2016 relativa ai contributi ex ante per il 2016 all’SRF (SRB/ES/SRF/2016/06) (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»), l’SRB in sessione esecutiva ha deciso, in forza dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, l’importo del contributo ex ante dovuto da ciascun ente, ivi inclusa la ricorrente, per l’anno 2016.

19      L’allegato a tale decisione contiene, in una tabella, gli importi dei contributi ex ante per il 2016 dovuti da tutti gli enti, nonché un certo numero di altre rubriche, intitolate in particolare «Method (EA)» [metodo (zona euro)] e «Risk adjustment factor in the EA environment» (fattore di adeguamento in funzione del profilo di rischio nel contesto della zona euro).

20      Lo stesso giorno, l’SRB ha trasmesso alle autorità nazionali di risoluzione (in prosieguo: le «ANR») una copia del file di dati relativi agli enti situati nei rispettivi territori rientranti nella loro competenza.

21      Con avviso di riscossione del 22 aprile 2016, ricevuto il 29 aprile 2016, l’FMSA, nella sua qualità di autorità di risoluzione tedesca ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 806/2014, ha informato la ricorrente che l’SRB aveva adottato il contributo ex ante da essa dovuto per l’anno 2016 all’SRF e le ha indicato l’importo da pagare (in prosieguo: il «primo avviso di riscossione»).

 Seconda decisione impugnata e avviso di riscossione relativo a tale decisione

22      Con decisione del 20 maggio 2016 relativa all’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 all’SRF, integrativa della prima decisione impugnata (SRB/ES/SRF/2016/13) (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»), l’SRB ha aumentato il contributo a carico della ricorrente.

23      L’allegato a tale decisione indica, per ogni ente, gli importi iniziali dei contributi ex ante per il 2016, gli importi dei contributi ex ante per il 2016 «after IPS impact» (dopo l’impatto dell’indicatore riguardante l’appartenenza a un sistema di tutela istituzionale) e la differenza tra tali importi nonché, in particolare, il metodo (zona euro) e il fattore di adeguamento in funzione del profilo di rischio nell’ambito della zona euro.

24      Il 22 maggio 2016, l’SRB ha trasmesso alle ANR una copia del file di dati relativi agli enti situati nei rispettivi territori di competenza delle stesse.

25      Con lettera in pari data, l’SRB ha comunicato alle ANR i motivi dell’adozione di tale decisione.

26      Con lettera del 23 maggio 2016, l’FMSA ha informato il Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. (Associazione federale delle banche pubbliche tedesche, Germania) della necessità di rettificare il calcolo iniziale dei contributi ex ante per il 2016 e delle ragioni sottese a tale necessità. Detta associazione ha trasmesso quest’ultima lettera alla ricorrente.

27      Con avviso di riscossione del 10 giugno 2016, ricevuto il 13 giugno 2016, l’FMSA ha ingiunto alla ricorrente di pagare l’importo della maggiorazione di cui al punto 22 supra (in prosieguo: il «secondo avviso di riscossione»).

 Domanda di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente

28      Con lettera del 22 giugno 2016 la ricorrente ha chiesto all’SRB l’accesso ai seguenti documenti:

–        la decisione dell’SRB che statuisce in merito al suo obbligo di contribuzione;

–        la decisione dell’SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante all’SRF per il 2016 da essa dovuti;

–        la decisione recante modifica del calcolo dei contributi summenzionati.

29      Con lettera del 3 agosto 2016, l’SRB ha messo a disposizione della ricorrente una copia della prima e della seconda decisione impugnata (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate») i cui allegati sono stati forniti solo nella parte in cui riguardavano la ricorrente, una copia del file di dati riguardanti la ricorrente e copie delle seguenti decisioni:

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 14 settembre 2015, sulla definizione della categoria «indicatori di rischio supplementari che devono essere definiti dall’autorità di risoluzione» (SRB/ES/SRF/2015/00);

–        decisione dell’SRB, nella sessione plenaria del 30 settembre 2015, sul formulario di dichiarazione per i contributi del 2016 (SRB/PS/SRF/2015/01);

–        decisione dell’SRB, nella sessione plenaria del 23 ottobre 2015, sulla modifica del formulario di dichiarazione per i contributi del 2016 (SRB/PS/SRF/2015/02);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 30 novembre 2015, sulle norme comuni per il calcolo dei contributi ex ante per il 2016 all’SRF per quanto riguarda la discretizzazione nella fase 2 (SRB/ES/SRF/2015/03);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 30 novembre 2015, sulle garanzie aggiuntive che circondano i dati forniti per il calcolo dei contributi ex ante dal 2016 all’SRF (SRB/ES/SRF/2015/04);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 30 novembre 2015, sulle norme comuni per il calcolo dei contributi ex ante per il 2016 all’SRF per quanto riguarda la data di riferimento degli aiuti di Stato (SRB/ES/SRF/2015/05);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 24 febbraio 2016, sul trattamento dei dati mancanti a seguito della fornitura di tutti i dati finali (SRB/ES/SRF/2016/00/A);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 10 marzo 2016, sul livello obiettivo dell’SRF per il 2016 (SRB/ES/SRF/2016/01);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 10 marzo 2016, sulla detrazione dei contributi ex ante per il 2015 dai contributi ex ante per il 2016 (SRB/ES/SRF/2016/03);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 6 aprile 2016, sulla modifica del formulario di dichiarazione per i contributi del 2016 (SRB/PS/SRF/2016/04);

–        decisione adottata dall’SRB, nella sessione esecutiva del 6 aprile 2016, relativa alla modifica del trattamento dei dati mancanti dopo la fornitura dei dati finali (SRB/ES/SRF/2016/05/A).

 Procedimento e conclusioni delle parti

30      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 luglio 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

31      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 novembre 2016, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dell’SRB.

32      Con ordinanza del 10 gennaio 2017, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha accolto la domanda di intervento della Commissione.

33      Con una prima misura di organizzazione del procedimento, adottata il 9 ottobre 2017 ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha invitato l’SRB a produrre la copia integrale dell’originale delle decisioni impugnate, ivi inclusi i rispettivi allegati.

34      Con atto del 26 ottobre 2017, l’SRB ha dichiarato di non poter ottemperare alla misura di organizzazione del procedimento adottata il 9 ottobre 2017, richiamando in particolare la riservatezza dei dati contenuti negli allegati delle decisioni impugnate.

35      Con ordinanza di mezzi istruttori del 14 dicembre 2017 (in prosieguo: la «prima ordinanza»), il Tribunale ha ordinato all’SRB, sulla base, da un lato, dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, dall’altro, dell’articolo 91, lettera b), dell’articolo 92, paragrafo 3, nonché dell’articolo 103 del regolamento di procedura, la produzione, in versione non riservata e in versione riservata, della copia integrale dell’originale delle decisioni impugnate, ivi inclusi i loro rispettivi allegati.

36      Con atto del 15 gennaio 2018, l’SRB ha risposto alla prima ordinanza e ha prodotto, in versione non riservata e in versione riservata, quattro documenti, due dei quali per la prima decisione impugnata e due per la seconda decisione impugnata, corrispondenti per ciascuna, in primo luogo, riguardo al testo della decisione impugnata, a un documento di due pagine sotto forma di scansione, in formato PDF, di un documento cartaceo firmato e, in secondo luogo, a un documento sotto forma di generazione digitale, in formato PDF, di dati digitali e che costituisce l’allegato della decisione in questione.

37      Alla luce della risposta dell’SRB alla prima ordinanza, il 12 marzo 2018 il Tribunale ha adottato una seconda misura di organizzazione del procedimento, ivi invitando l’SRB, in primo luogo, a chiarire il formato degli allegati al momento dell’adozione delle decisioni impugnate, in secondo luogo, nel caso in cui tali allegati fossero stati presentati in formato digitale, a spiegare e a fornire tutti gli elementi tecnici di autenticazione necessari per dimostrare che la generazione PDF di dati digitali prodotta dinanzi al Tribunale corrisponde a quanto è stato concretamente presentato alla firma e adottato dall’SRB, nella sessione esecutiva, in occasione delle sue riunioni del 15 aprile e del 20 maggio 2016, e, in terzo luogo, a depositare le sue osservazioni in merito alle questioni dell’esistenza giuridica delle decisioni impugnate e del rispetto delle forme sostanziali.

38      Con atto del 27 marzo 2018, l’SRB ha risposto alla seconda misura di organizzazione del procedimento. Per quanto riguarda la seconda richiesta menzionata al punto 37 supra, l’SRB ha dichiarato di non potervi ottemperare a causa della riservatezza di taluni documenti che avrebbe dovuto produrre e ha chiesto l’adozione di un mezzo istruttorio.

39      Il 2 maggio 2018 il Tribunale ha adottato una nuova ordinanza di mezzi istruttori, ordinando all’SRB di ottemperare alla seconda domanda contenuta nella misura di organizzazione del procedimento del 12 marzo 2018 (in prosieguo: la «seconda ordinanza»).

40      Con atto del 18 maggio 2018, regolarizzato il 29 giugno 2018, l’SRB ha ottemperato alla seconda ordinanza e ha prodotto, in versione riservata e in versione non riservata, un documento intitolato «Informazioni tecniche sull’identificazione», il testo di quattro e-mail dell’SRB, del 13 aprile 2016 alle 17:41, del 15 aprile 2016 alle 19:04 e alle 20:06 e del 19 maggio 2016 alle 21:25, nonché una chiavetta USB contenente due file in formato XLSX e due file in formato TXT.

41      Con decisione dell’11 luglio 2018, in seguito all’esame previsto all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale ha ritirato dal fascicolo le versioni riservate dei documenti prodotti dall’SRB in risposta alla prima e alla seconda ordinanza, ad eccezione dei file in formato TXT figuranti sulle chiavi USB prodotte il 18 maggio 2018 dall’SRB e che non riportavano alcuna informazione riservata, file che sono stati inseriti nel fascicolo in formato cartaceo.

42      L’11 luglio 2018, con una terza misura di organizzazione del procedimento adottata ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato la ricorrente e la Commissione a depositare le loro osservazioni sulle risposte dell’SRB alle misure di organizzazione del procedimento e ai mezzi istruttori di cui ai punti 33, 35, 37 e 39 supra.

43      Il 12 luglio 2018 la ricorrente ha sollevato un motivo nuovo.

44      Il 27 e il 30 luglio 2018 la Commissione e la ricorrente hanno depositato le rispettive osservazioni sulle risposte dell’SRB alle misure di organizzazione del procedimento e ai mezzi istruttori di cui ai punti 33, 35, 37 e 39 supra.

45      Con lettera del 17 agosto 2018, l’SRB ha depositato le sue osservazioni in merito al motivo nuovo sollevato dalla ricorrente.

46      Su proposta dell’Ottava Sezione del Tribunale, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rinviare la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

47      Il 19 novembre 2018, mediante una quarta misura di organizzazione del procedimento, adottata ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato l’SRB a fornire precisazioni circa il modo in cui esso era stato associato alla discussione tra l’FMSA e la ricorrente, relativa alla dichiarazione di quest’ultima ai fini del calcolo del suo contributo ex ante per il 2016, e ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti e a precisare ulteriormente, durante l’udienza, la loro posizione in merito al rispetto, da parte dell’SRB, dell’obbligo di motivazione delle decisioni impugnate.

48      Il 3 e il 4 dicembre 2018 le parti hanno ottemperato a tale richiesta.

49      Con ordinanza del 20 dicembre 2018, il Tribunale ha ordinato all’SRB la produzione, in versione non riservata e in versione riservata, delle copie dei messaggi di posta elettronica scambiati tra l’SRB e l’FMSA in merito alla discussione tra quest’ultimo e la ricorrente riguardo alla dichiarazione di quest’ultima ai fini del calcolo del suo contributo ex ante per il 2016, menzionati nella risposta dell’SRB alla lettera del Tribunale del 19 novembre 2018.

50      Il 10 gennaio 2019 l’SRB ha ottemperato a tale ordinanza.

51      Con decisione del 24 gennaio 2019, a seguito dell’esame previsto all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale ha ritirato dal fascicolo le versioni riservate delle copie dei messaggi di posta elettronica prodotti dall’SRB.

52      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate;

–        condannare l’SRB alle spese.

53      L’SRB chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile o, in via subordinata, respingerlo in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

54      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

55      Secondo l’SRB, le decisioni impugnate non producono effetti giuridici nei confronti dei terzi e, comunque, non nei confronti della ricorrente.

56      Infatti, l’approvazione degli importi dei contributi ex ante da parte dell’SRB in sessione esecutiva non creerebbe alcun obbligo per gli enti, dato che quest’ultimo sorge solo se, e quando, l’ANR competente emana un atto giuridico in forza del diritto nazionale. Pertanto, le decisioni impugnate non costituirebbero l’atto finale del procedimento, dato che quest’ultimo si concluderebbe solo quando le ANR riscuotono i contributi degli enti rientranti nella loro rispettiva giurisdizione.

57      Analogamente, il calcolo dei contributi ex ante da parte dell’SRB non inciderebbe direttamente sulla situazione giuridica degli enti, essendo questi direttamente interessati soltanto nel momento in cui le ANR riscuotono i contributi.

58      Pertanto, la ricorrente dovrebbe contestare gli avvisi di riscossione dell’FMSA dinanzi ai giudici nazionali, i quali potrebbero, all’occorrenza, sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali in merito alla validità o all’interpretazione delle decisioni dell’SRB.

59      Anche ove si equiparasse il sistema dei contributi ex ante col sistema degli aiuti di Stato, la recente giurisprudenza in detta materia suffragherebbe l’argomento dell’SRB secondo cui il presente ricorso non è ricevibile. Infatti, la Corte avrebbe dichiarato che, quando una decisione riguardante un aiuto di Stato è indirizzata unicamente ad uno Stato membro (ossia non è obbligatoria nei confronti di altre persone) e non definisce le conseguenze che essa comporta nei confronti dei terzi (conseguenze che si materializzeranno in vari atti amministrativi), un ricorso di annullamento nei suoi confronti è irricevibile.

60      La ricorrente contesta tali argomenti.

61      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

62      In tal modo, l’articolo 263, quarto comma, TFUE limita i ricorsi di annullamento proposti da una persona fisica o giuridica a tre categorie di atti, ossia, in primo luogo, gli atti adottati nei suoi confronti, in secondo luogo, gli atti che non sono stati adottati nei suoi confronti e che la riguardano direttamente e individualmente e, in terzo luogo, gli atti regolamentari che non sono stati adottati nei suoi confronti, che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione (v. ordinanza del 10 dicembre 2013, von Storch e a./BCE, T‑492/12, non pubblicata, EU:T:2013:702, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

63      Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 263, primo comma, TFUE, da una giurisprudenza costante risulta che costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (v. ordinanza del 21 aprile 2016, Borde e Carbonium/Commissione, C‑279/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:297, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

64      Inoltre, in presenza di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di una procedura interna, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (v. ordinanza del 9 marzo 2016, Port autonome du Centre et de l’Ouest e a./Commissione, T‑438/15, EU:T:2016:142, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

65      Ancora, dalla giurisprudenza risulta che, qualora un ricorso di annullamento sia proposto da un ricorrente non privilegiato avverso un atto che non è stato adottato nei suoi confronti, il requisito secondo cui gli effetti giuridici vincolanti del provvedimento impugnato devono essere tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, si sovrappone alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE (v. ordinanza del 6 marzo 2014, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione, C‑248/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:137, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

66      A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, da un lato, una persona fisica o giuridica che non sia la destinataria di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto laddove la decisione incida su di essa a causa di determinate qualità personali oppure di una situazione di fatto atta a distinguerla dalla generalità e, in tal modo, la identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220, e del 2 aprile 1998, Greenpeace Council e a./Commissione, C‑321/95 P, EU:C:1998:153, punti 7 e 28).

67      Dall’altro lato, secondo una giurisprudenza costante, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso richiede che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua attuazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza del 22 marzo 2007, Regione Siciliana/Commissione, C‑15/06 P, EU:C:2007:183, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

68      Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, anche nell’ipotesi in cui l’atto contestato, per produrre effetti sulla situazione giuridica dei singoli, implichi necessariamente che siano adottate misure d’esecuzione, la condizione dell’incidenza diretta è nondimeno considerata soddisfatta se tale atto impone obblighi al suo destinatario per la sua esecuzione e se detto destinatario è tenuto, in modo automatico, ad adottare misure che modifichino la situazione giuridica del ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2015, Federcoopesca e a./Commissione, T‑312/14, EU:T:2015:472, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

69      Infatti, come ricordato dall’avvocato generale Wathelet nelle sue conclusioni nella causa Stichting Woonpunt e a./Commissione (C‑132/12 P, EU:C:2013:335, punto 68 e giurisprudenza ivi citata), l’assenza di potere discrezionale in capo agli Stati membri annulla l’apparente mancanza di collegamento diretto tra un atto dell’Unione e il singolo. In altre parole, per negare l’incidenza diretta, il margine di discrezionalità dell’autore dell’atto intermedio volto a dare attuazione all’atto dell’Unione non può essere meramente formale. Esso deve essere all’origine dell’incidenza diretta nella sfera giuridica del ricorrente.

70      Nel caso di specie, in primo luogo, risulta dalla normativa applicabile e, in particolare, dall’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 806/2014, nonché dall’articolo 70, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che l’SRB è l’autore tanto del calcolo dei contributi individuali quanto della decisione che approva detti contributi. Il fatto che esista un meccanismo di cooperazione tra l’SRB e le ANR non modifica siffatta constatazione (ordinanza del 19 novembre 2018, Iccrea Banca/Commissione e SRB, T‑494/17, EU:T:2018:804, punto 27).

71      Infatti, solo l’SRB è dotato della competenza di calcolare, «previa consultazione della BCE o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le [ANR]» i contributi ex ante dovuti dagli enti (articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014). Inoltre, le ANR hanno un obbligo derivante dal diritto dell’Unione di riscuotere i suddetti contributi quali stabiliti dalla decisione dell’SRB (articolo 67, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014).

72      Le decisioni dell’SRB, che stabiliscono, in forza dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, i contributi ex ante hanno quindi un carattere definitivo.

73      Di conseguenza, le decisioni impugnate non possono essere qualificate come misure di natura meramente preparatoria o come misure intermedie, giacché stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione SRB, al termine del procedimento, per quanto riguarda i contributi.

74      In secondo luogo, si deve rilevare che, a prescindere dalle variazioni terminologiche esistenti tra le versioni linguistiche dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione 2015/81, gli organi ai quali l’SRB, autore della decisione che fissa gli importi dei contributi ex ante, comunica quest’ultima sono le ANR e non le banche. Le ANR sono, di fatto ed in esecuzione della normativa applicabile, i soli organi ai quali l’autore della decisione in argomento è tenuto ad inviare tale decisione, e, pertanto, in ultima analisi, le destinatarie della medesima ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (ordinanza del 19 novembre 2018, Iccrea Banca/Commissione e SRB, T‑494/17, EU:T:2018:804, punto 28).

75      La constatazione che le ANR hanno la qualità di destinatari della decisione dell’SRB ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE è peraltro confermata dal fatto che esse sono, nel sistema istituito dal regolamento n. 806/2014 e conformemente all’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento, incaricate della riscossione dei contributi individuali stabiliti dall’SRB presso gli enti (ordinanza del 19 novembre 2018, Iccrea Banca/Commissione e SRB, T‑494/17, EU:T:2018:804, punto 29).

76      Benché gli enti non siano, quindi, destinatari delle decisioni impugnate, essi sono comunque individualmente e direttamente interessati da tali decisioni, nei limiti in cui esse incidono sui medesimi a causa di determinate qualità personali oppure di una situazione di fatto atta a distinguerli dalla generalità e, in tal modo, li identificano alla stessa stregua dei destinatari e nei limiti in cui producono direttamente effetti sulla loro situazione giuridica e non lasciano alcun potere discrezionale ai destinatari di tale misura incaricati della sua attuazione.

77      A tal riguardo, da un lato, le decisioni impugnate indicano per nome ciascuno degli enti e fissano o, nel caso della seconda decisione impugnata, adeguano il rispettivo contributo individuale. Ne consegue che gli enti, categoria nella quale rientra la ricorrente, sono individualmente interessati dalle decisioni impugnate.

78      Dall’altro lato, per quanto riguarda l’incidenza diretta, occorre rilevare che le ANR, responsabili dell’attuazione delle decisioni impugnate, non dispongono di alcun margine di discrezionalità riguardo agli importi dei contributi individuali stabiliti in tali decisioni. Le ANR non possono, in particolare, modificare tali importi e sono tenute a riscuoterli presso gli enti interessati.

79      Peraltro, per quanto riguarda il riferimento operato dall’SRB all’accordo AIG per contestare l’incidenza diretta nei confronti della ricorrente, si deve rilevare che tale accordo non concerne la riscossione da parte delle ANR dei contributi ex ante per il 2016 presso gli enti, ma soltanto il trasferimento di tali contributi all’SRF.

80      Infatti, come risulta dalle disposizioni del regolamento n. 806/2014 (v. considerando 20 e articolo 67, paragrafo 4, di detto regolamento) e dell’accordo AIG [v. considerando 7, articolo 1, lettera a), e articolo 3 dell’accordo AIG], la riscossione dei contributi è operata in forza del diritto dell’Unione (precisamente, la direttiva 2014/59 e il regolamento n. 806/2014), mentre il trasferimento di tali contributi all’SRB è operato ai sensi dell’accordo AIG.

81      Pertanto, sebbene l’obbligo giuridico degli enti di versare, sui conti indicati dalle ANR, le somme dovute a titolo dei loro contributi ex ante richieda l’adozione di taluni atti nazionali da parte delle ANR, detti enti restano comunque direttamente interessati dalle decisioni dell’SRB che hanno fissato l’importo dei loro contributi individuali.

82      Da tali considerazioni risulta che la ricorrente è individualmente e direttamente interessata dalle decisioni impugnate.

83      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere l’eccezione sollevata dall’SRB al fine di ottenere che il Tribunale rigetti il ricorso in quanto irricevibile.

 Nel merito

84      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce otto motivi. In via principale, essa sostiene, in sostanza, che l’SRB avrebbe dovuto esonerarla dall’obbligo di versare un contributo ex ante (primo e secondo motivo). In subordine, essa sostiene che, in ogni caso, l’SRB avrebbe dovuto, in primis, escludere dai passivi considerati ai fini della riscossione del contributo il portafoglio di strumenti derivati OTC di cui al punto 12 supra (terzo motivo), in secundis, prendere in considerazione un valore netto e non un valore lordo dei suoi contratti sugli strumenti derivati OTC (quarto motivo) e, in tertiis, considerare che essa non era un ente in ristrutturazione (quinto motivo). Inoltre, essa deduce che l’SRB ha violato il diritto di essere ascoltati (sesto motivo), l’obbligo di motivazione (settimo motivo) e talune norme procedurali (motivo nuovo).

85      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto la questione dell’autenticazione delle decisioni impugnate, che ha lo scopo di garantire la certezza del diritto fissando il testo adottato dall’autore dell’atto e costituisce una forma sostanziale (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punti 75 e 76, e del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punti 40 e 41), la cui violazione costituisce un motivo di ordine pubblico, che deve essere rilevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2013, Ungheria/Commissione, T‑240/10, EU:T:2013:645, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

 Sull’autenticazione delle decisioni impugnate

86      Occorre rilevare che la Corte ha giudicato che, poiché l’elemento intellettuale e l’elemento formale costituiscono un tutto inscindibile, la redazione dell’atto è la necessaria espressione della volontà dell’autorità che lo adotta (sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punto 70, e del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 38).

87      La Corte ha altresì giudicato che la violazione di una forma sostanziale è costituita dalla sola mancanza di autenticazione di un atto, senza che sia altresì necessario dimostrare che l’atto presenta un altro vizio o che l’assenza di autenticazione ha causato un danno a chi la fa valere (sentenza del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 42).

88      Il controllo del rispetto della formalità dell’autenticazione e, conseguentemente, della certezza dell’atto precede qualsiasi altro controllo, come quello della competenza dell’autore dell’atto, del rispetto del principio di collegialità o, ancora, quello dell’osservanza dell’obbligo di motivazione degli atti (sentenza del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 46).

89      Se, nell’esaminare l’atto dinanzi ad esso prodotto, il giudice dell’Unione constata che quest’ultimo non è stato regolarmente autenticato, egli deve rilevare d’ufficio il vizio riguardante la violazione di una forma sostanziale consistente nella mancanza di regolare autenticazione e, di conseguenza, annullare l’atto inficiato da tale vizio (sentenza del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 51).

90      A tal riguardo poco importa che l’assenza di autenticazione non abbia causato danni ad alcuna delle parti in causa. Infatti, l’autenticazione degli atti è una formalità sostanziale ai sensi dell’articolo 263 TFUE, essenziale per la certezza del diritto, la cui violazione comporta l’annullamento dell’atto viziato, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di un tale danno (sentenze del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 52; v. anche, in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Goldfish e a./Commissione, T‑54/14, EU:T:2016:455, punto 47).

91      Nel caso di specie, in risposta alla prima ordinanza, che gli imponeva di produrre la copia integrale dell’originale delle decisioni impugnate, inclusi i loro allegati unici, l’SRB ha prodotto, il 15 gennaio 2018, per ciascuna decisione, per quanto riguarda il suo testo, un documento di due pagine che si presentava sotto forma di scansione, in formato PDF, di un documento cartaceo firmato, il che permetteva di ritenere che tali pagine fossero effettivamente copie di originale, vale a dire copie del documento che fu formalmente presentato alla firma e adottato dall’SRB in sessione esecutiva. L’SRB non ha prodotto alcuna copia di originale riguardo agli allegati alle decisioni impugnate, ma soltanto, per ciascuna decisione, un documento che si presentava sotto forma di generazione digitale in formato PDF di dati digitali, privo di elementi che consentissero di garantirne l’autenticità.

92      Con una seconda misura di organizzazione del procedimento, e successivamente con la seconda ordinanza, il Tribunale ha chiesto all’SRB di chiarire il formato degli allegati al momento dell’adozione delle decisioni impugnate e, nel caso in cui tali allegati fossero stati presentati in formato digitale, di spiegarsi e di fornire tutti gli elementi tecnici di autenticazione necessari per dimostrare che i documenti, generati in formato PDF, prodotti dinanzi al Tribunale, corrispondevano a quanto era stato concretamente presentato alla firma e adottato dall’SRB in sessione esecutiva, nelle riunioni del 15 aprile 2016 e del 20 maggio 2016. Il Tribunale ha altresì chiesto all’SRB di depositare le sue osservazioni in merito alla questione dell’esistenza giuridica delle decisioni impugnate nonché a quella del rispetto delle forme sostanziali.

93      Nelle sue risposte del 27 marzo e del 18 maggio 2018 alla seconda misura di organizzazione del procedimento e alla seconda ordinanza, l’SRB ha fatto valere, per la prima volta, che le decisioni impugnate erano state adottate non in occasione di riunioni dei membri della sessione esecutiva dell’SRB, bensì mediante il procedimento scritto, in formato elettronico, conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, delle RPSE – ai sensi del quale ogni comunicazione e documentazione che siano rilevanti per la sessione esecutiva devono, in linea di principio, avvenire in modo elettronico, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di cui all’articolo 15 delle RPSE – e all’articolo 9 delle RPSE.

94      In particolare, per quanto riguarda la procedura di adozione della prima decisione impugnata, dal fascicolo di causa risulta che, con messaggio di posta elettronica del 13 aprile 2016 spedito alle 17:41 dall’SRB ai membri della sessione esecutiva e contenente tre allegati, fra cui un documento in formato PDF intitolato «Memorandum2_Final results.pdf», l’approvazione formale dei contributi ex ante per il 2016 è stata richiesta alla sessione esecutiva dell’SRB prevista per il 15 aprile 2016 alle ore 12.

95      Con e-mail del 15 aprile 2016, inviata alle ore 19:04, l’SRB ha indicato che era stato commesso un errore nel calcolo dei contributi, ha annunciato l’invio di una versione modificata di un documento intitolato «Memorandum 2» e ha indicato che, salvo obiezioni da parte dei destinatari, l’approvazione già concessa doveva intendersi estesa anche gli importi corretti.

96      Con e-mail del 15 aprile 2016, inviata alle ore 20:06, il documento annunciato è stato inviato in formato XLSX, con il nome «Final results15042016.xlsx».

97      Per quanto riguarda la procedura di adozione della seconda decisione impugnata, l’SRB ha chiarito che, il 19 maggio 2016 alle 21:25, aveva inviato un’e-mail ai membri della sessione esecutiva per avviare una procedura scritta, chiedendo l’approvazione dell’adeguamento dei risultati del calcolo dei contributi ex ante per il 2016 e includendo, in allegato, un file in formato XLSX denominato «Delta» recante i risultati dei calcoli rettificati. L’approvazione è stata richiesta – «stante l’urgenza del caso» – entro il 20 maggio 2016 alle ore 17.

98      Infine, l’SRB ha affermato, in udienza, che gli istrumenti recanti le decisioni impugnate erano stati firmati elettronicamente dal presidente dell’SRB.

99      Tuttavia, è giocoforza constatare che l’SRB, lungi dall’apportare o quantomeno dal proporre di apportare la prova di una siffatta affermazione, consistente, in linea di principio, nella produzione degli istrumenti digitali e dei certificati di firma elettronica garantendone l’autenticità, presenta elementi che, in realtà, contraddicono tale affermazione.

100    Infatti, per quanto riguarda il testo delle decisioni impugnate, l’SRB produce documenti PDF che contengono in ultima pagina un’apparenza di firma autografa che sembra essere stata apposta con la funzione «copia e incolla» di un file di immagine, e che sono privi di certificati di firma elettronica.

101    Quanto agli allegati alle decisioni impugnate, che contengono gli importi, rispettivamente, dei contributi e dei loro adeguamenti e che costituiscono, in quanto tali, un elemento essenziale delle decisioni, neppure essi contengono una firma elettronica, sebbene non siano per nulla collegati in modo indissociabile al testo delle decisioni impugnate.

102    Per dimostrare l’autenticità degli allegati delle decisioni impugnate, l’SRB ha prodotto, in risposta alla seconda ordinanza, taluni documenti in formato TXT volti a dimostrare che i valori hash di tali allegati erano identici ai valori hash rilevati per i documenti in formato XLSX allegati, rispettivamente, all’e-mail del 15 aprile 2016 inviata alle ore 20:06 e all’e-mail del 19 maggio 2016 inviata alle ore 21:25.

103    Si deve tuttavia osservare che, al fine di provare che gli allegati delle decisioni impugnate erano stati oggetto di una firma elettronica, come sostenuto dall’SRB (v. punto 98 supra), quest’ultimo avrebbe dovuto produrre certificati di firma elettronici connessi a tali allegati e non documenti TXT contenenti un valore hash. La produzione di tali documenti TXT induce a supporre che l’SRB non fosse in possesso di certificati di firma elettronica e che, pertanto, gli allegati delle decisioni impugnate non siano stati oggetto di firma elettronica, contrariamente a quanto da esso affermato.

104    Inoltre, i documenti in formato TXT prodotti dall’SRB non sono per nulla collegati, in modo oggettivo e indissociabile, agli allegati in questione.

105    Infine, va osservato, ad abundantiam, che l’autenticazione richiesta non è comunque quella dei progetti trasmessi per approvazione con e-mail del 15 aprile 2016 inviata alle ore 20:06 e con e-mail del 19 maggio 2016 inviata alle ore 21:25, bensì quella degli istrumenti che si suppone siano stati redatti successivamente a tale approvazione. Infatti, è solo a seguito dell’approvazione che l’istrumento è redatto e autenticato tramite l’apposizione di una firma.

106    Dalle considerazioni che precedono risulta che il requisito di autenticazione delle decisioni impugnate non è soddisfatto.

107    Al di là di tali constatazioni riguardanti la mancata autenticazione delle decisioni impugnate, che di per sé sola impone, secondo la giurisprudenza richiamata ai punti da 87 a 90 supra, l’annullamento delle decisioni impugnate, il Tribunale ritiene opportuno esaminare anche, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il motivo nuovo – che si fonda su elementi di fatto emersi durante il procedimento e che è stato sollevato dalla ricorrente conformemente all’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento di procedura – e il settimo motivo.

 Sul motivo nuovo, vertente su una violazione delle regole procedurali relative all’adozione delle decisioni impugnate

108    Secondo la ricorrente, l’SRB ha adottato le decisioni impugnate in violazione dei requisiti procedurali generali, derivanti dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dall’articolo 298 TFUE e dai principi generali del diritto, nonché dalle RPSE.

109    Anzitutto, la ricorrente fa valere che, poiché essa ha sostenuto un punto di vista giuridico diverso da quello dell’SRB in merito al suo obbligo contributivo e all’importo del suo contributo (v. punti da 13 a 17 supra), l’SRB avrebbe dovuto portare il punto di vista da essa espresso a conoscenza dei membri della sessione esecutiva. Tuttavia, l’SRB avrebbe trasmesso a quest’ultima solo i risultati dei calcoli dei contributi.

110    Inoltre, le decisioni impugnate sarebbero state adottate in un termine inferiore alla durata minima fissata per il procedimento scritto. Infatti, la durata del primo procedimento di adozione della prima decisione impugnata sarebbe stato inferiore a 48 ore e i membri della sessione esecutiva avrebbero disposto solo di alcune ore in occasione del secondo procedimento di adozione di detta decisione. In entrambi i casi, l’SRB non avrebbe giustificato la necessità di termini così brevi. La seconda decisione impugnata sarebbe stata anch’essa preceduta da un procedimento scritto troppo breve, vale a dire della durata di circa 19 ore. La segretaria avrebbe giustificato la brevità del termine con un riferimento generico all’urgenza, senza tuttavia chiarirlo. L’SRB avrebbe quindi violato le disposizioni dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, delle RPSE.

111    Infine, il secondo procedimento di adozione della prima decisione impugnata violerebbe, oltre a ciò, l’articolo 9, paragrafo 3, delle RPSE. Tale disposizione comporterebbe l’adozione all’unanimità, senza tener conto delle astensioni. In ogni caso, la durata del secondo procedimento di adozione della prima decisione impugnata sarebbe eccessivamente breve. Infatti, tenuto conto della tardività della trasmissione e del termine di reazione estremamente breve, la segreteria dell’SRB non poteva essere certa che tutti i membri della sessione esecutiva avessero preso conoscenza della decisione e della necessità di manifestare attivamente un disaccordo.

112    L’SRB contesta tali argomenti.

113    In primo luogo, esso fa valere che il diritto ad una buona amministrazione non implica che i membri dell’organo decisionale di un’istituzione, di un organo o di un organismo debbano esaminare personalmente tutti gli elementi di fatto e di diritto connessi, in un modo qualsiasi, ad una decisione. Tale approccio non sarebbe realizzabile in concreto, dato che le decisioni impugnate riguardano un calcolo dei contributi ex ante di quasi 3 800 enti. Inoltre, il diritto ad una buona amministrazione comprenderebbe anche un obbligo per l’amministrazione di decidere in modo efficace.

114    Nel caso di specie, le decisioni impugnate sarebbero state preparate in modo dettagliato dall’unità responsabile in seno all’SRB, i membri della sessione esecutiva dell’SRB sarebbero stati tutti informati del metodo nonché della procedura di calcolo ed avrebbero seguito la progressione del procedimento, che sarebbe iniziato nel settembre 2015, inclusi i calcoli dei contributi in tutte le fasi preparatorie. Pertanto, all’atto della decisione formale sul contributo, non vi sarebbero state, in pratica, questioni pendenti in merito alle quali i membri dell’SRB avrebbero dovuto deliberare o decidere, men che meno per quanto riguarda il metodo di calcolo in sé.

115    Peraltro, la ricorrente non avrebbe pienamente rispettato il suo obbligo di fornire informazioni. Il contributo ex ante della ricorrente sarebbe nondimeno basato su dati da essa stessa presentati, vale a dire quelli comunicati in una fase successiva e in versione cartacea e, secondo quanto da essa stessa affermato, «conformemente al parare giuridico dell’FMSA».

116    In secondo luogo, l’SRB sottolinea che i membri della sessione esecutiva non si sono opposti alla decisione di ricorrere ad un procedimento scritto. Peraltro, la convalida dei risultati del calcolo costituirebbe la conclusione formale di un processo di lungo periodo. Detti membri sarebbero stati debitamente implicati in tale processo e non avrebbero quindi avuto bisogno di 48 ore, e ancor meno di cinque giorni lavorativi, per convalidare i risultati del calcolo.

117    In ogni caso, la necessità di fornire urgentemente i risultati dei calcoli alle ANR sarebbe stata ben nota ai membri della sessione esecutiva dell’SRB. L’SRB si sarebbe impegnato, nel contesto della sua stretta cooperazione con le ANR, a fornire loro tali risultati a metà aprile 2016. Inoltre, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo AIG, il trasferimento all’SRF degli importi del contributo ex ante per il 2016, raccolti a livello nazionale, doveva avvenire entro il 30 giugno 2016.

118    Secondo l’SRB, tale interpretazione delle RPSE sarebbe del resto in linea con l’esigenza di flessibilità e di rapidità nel funzionamento dell’amministrazione. In ogni caso, le asserite violazioni dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, delle RPSE non possono essere qualificate come violazione di forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE. Si tratterebbe, per contro, di norme procedurali interne che non possono essere invocate dai terzi. Inoltre, se una norma procedurale è violata, senza tuttavia impedire che gli obiettivi perseguiti da tale norma siano raggiunti, non ne deriverebbe alcuna violazione delle forme sostanziali. Nel caso di specie, non sarebbe necessario rispettare i termini previsti dall’articolo 9, paragrafi 2 e 3, delle RPSE e tali norme non possono essere interpretate nel senso che esse obbligano i membri della sessione esecutiva dell’SRB partecipanti alla sessione esecutiva a rispettare il termine minimo, anche ove tale termine non sia necessario per prendere una decisione.

119    Infine, per quanto riguarda il secondo procedimento di adozione della prima decisione impugnata, l’SRB sostiene che la Corte ha già dichiarato che l’accettazione consensuale di una decisione non è più valida se vi è un’opposizione manifesta alla sua adozione. Del pari, la ricorrente non potrebbe legittimamente inferire dalla prassi dell’SRB nella sessione esecutiva che il consensus richiede sempre un voto attivo. Né il fatto che sia stato necessario raggiungere un consensus entro un lasso di tempo molto breve costituirebbe una violazione dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, delle RPSE, in quanto nelle circostanze del caso di specie anche tale breve lasso di tempo sarebbe stato sufficiente, in particolare perché gli importi adeguati che sono stati diffusi per posta elettronica il 15 aprile 2016 alle ore 20:06 sarebbero stati solo leggermente diversi da quelli già approvati nel primo procedimento di adozione della prima decisione impugnata.

120    Nel caso di specie, come indicato al punto 94 supra, il procedimento scritto per l’adozione della prima decisione impugnata è stato avviato con un’e-mail del 13 aprile 2016, inviata alle 17:41, che fissava ai membri della sessione esecutiva dell’SRB un termine di approvazione del progetto di decisione al 15 aprile 2016 alle ore 12, quindi un periodo inferiore a due giorni lavorativi, mentre il termine previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, delle RPSE è «di norma [pari ad] almeno cinque giorni lavorativi». Contrariamente a quanto prescritto dalle RPSE, l’e-mail del 13 aprile 2016 non menziona alcuna ragione atta a giustificare la riduzione del termine. Essa non menziona nemmeno l’articolo 9, paragrafo 2, delle RPSE.

121    Del resto, e ad abundantiam, occorre rilevare che l’SRB non dimostra che fosse urgente adottare una decisione il 15 aprile 2016 anziché il 20 aprile 2016, data che avrebbe garantito il rispetto delle norme procedurali. A tal riguardo, si deve osservare che il 15 aprile 2016 non è una data imposta dalla normativa. Tale riduzione del termine di adozione della decisione costituisce una prima irregolarità procedurale.

122    Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, delle RPSE prevede che le decisioni possono essere adottate mediante procedimento scritto, salvo che almeno due membri della sessione esecutiva si oppongano nelle prime 48 ore successive all’avvio di tale procedimento scritto.

123    A tal riguardo, risulta che l’SRB ha violato le RPSE altresì nella misura in cui la durata fissata per il procedimento scritto è stata di sei ore più breve rispetto alle 48 ore previste per la formulazione di un’obiezione all’avvio della procedura scritta. Tuttavia, anche volendo supporre che fosse stata richiesta un’adozione della decisione il 15 aprile 2016, nulla impediva di fissare il termine di risposta alle ore 18 di tale giorno. Ciò costituisce una seconda irregolarità procedurale.

124    L’SRB tenta, a torto, di giustificare siffatte violazioni delle RPSE con l’assenza di obiezioni formulate dai membri della sessione esecutiva dell’SRB. È sufficiente osservare, da un lato, che l’SRB ha l’obbligo di applicare la normativa che disciplina il suo processo decisionale, la quale organizza precisamente la riduzione dei termini, nel rispetto di determinate regole, e, dall’altro, che l’asserita assenza di obiezioni non elimina affatto la violazione commessa ab initio, quando l’SRB ha imposto un termine contrario alle prescrizioni delle RPSE.

125    Inoltre, mentre il messaggio di posta elettronica del 13 aprile 2016 invitava i membri della sessione esecutiva dell’SRB a trasmettere la loro approvazione formale mediante e-mail inviata alla casella funzionale dell’SRB, quest’ultimo non produce in giudizio alcun’e-mail di approvazione. L’unico elemento che si riferisce ad un’approvazione è la dichiarazione dell’SRB, nell’e-mail di venerdì 15 aprile 2016 inviata alle 19:04 di sera, che essa è stata data.

126    Peraltro, in questa e-mail di venerdì 15 aprile 2016, inviata alle ore 19:04, che non è stata indirizzata a tutti i membri della sessione esecutiva, per lo meno in un primo momento (A, membro della sessione esecutiva dell’SRB, non ha ricevuto questa e-mail, che gli è stata spedita 21 minuti dopo), l’SRB ha segnalato un errore nel calcolo dei contributi ex ante e ha annunciato l’invio di una versione modificata del «memorandum 2» tramite e-mail separata. L’e-mail delle 19:04 aggiungeva, senza prevedere alcun termine per un eventuale riscontro, che, in assenza di obiezioni da parte dei membri della sessione esecutiva dell’SRB, si sarebbe considerato che l’approvazione da essi già data valesse anche per gli importi modificati dei contributi. In tal modo, l’SRB ha dato avvio a un procedimento di adozione per mancanza di opposizione, procedimento che, seppure previsto nelle disposizioni delle RPSE, è stato però avviato in presenza di condizioni concrete irregolari, tenuto conto, in particolare, della mancata indicazione di un termine per l’adozione della decisione. Ciò costituisce, in aggiunta alle due irregolarità già individuate ai punti da 120 a 123 supra, una terza irregolarità procedurale.

127    Inoltre, lo stesso giorno, alle 20:06, è stata inviata l’e-mail separata dell’SRB avente in allegato un documento XLSX intitolato «Final results15042016.xlsx». Di nuovo, tale e-mail non è stata indirizzata ad A. Quest’ultima circostanza costituisce una quarta irregolarità procedurale.

128    Inoltre, dalla data della prima decisione impugnata (15 aprile 2016) risulta che, sebbene nell’e-mail del 15 aprile 2016 inviata alle ore 19:04 non fosse indicato alcun termine, il consensus è stato ritenuto raggiunto lo stesso giorno, quindi logicamente a mezzanotte. È vero che l’SRB aveva espresso, nella sua e-mail del 13 aprile 2016 (allegata all’e-mail del 15 aprile 2016 spedita alle ore 19:04), l’intenzione di adottare la decisione il 15 aprile. Anche supponendo che questa informazione fosse sufficiente ad indicare che qualsiasi obiezione doveva essere presentata prima della mezzanotte del 15 aprile 2016, resta comunque il fatto che, nel caso di specie, un venerdì sera alle ore 19:04 è stata avviata una procedura di approvazione per consensus da concludersi la stessa sera a mezzanotte. Tali circostanze aggravano gli effetti della terza irregolarità procedurale constatata al punto 126 supra.

129    Tanto meno è dimostrato che siffatto procedimento per consensus sia stato regolare, dato che, oltre al mancato invio dell’e-mail delle 20:06 ad A (si veda il punto 127 supra), che già di per sé inficia il procedimento, l’SRB non dimostra che gli altri membri della sessione esecutiva dell’SRB hanno avuto conoscenza dell’invio di questa e-mail delle ore 20:06 (né, del resto, di quello dell’e-mail delle ore 19:04) o del suo contenuto. L’SRB ha prodotto taluni elementi di verifica diretti a dimostrare che gli invii delle ore 19:04 e 20:06 erano pervenuti nelle caselle di posta elettronica dei destinatari. Tuttavia, anche a prescindere dal fatto che tale verifica, effettuata a campione, non riguarda tutti i membri della sessione esecutiva dell’SRB, essa non dimostra affatto che i membri della sessione esecutiva dell’SRB avessero concretamente conoscenza anche solo dell’esistenza di tali invii di posta elettronica prima della mezzanotte della sera stessa.

130    Orbene, tenuto conto della natura stessa di un procedimento per consensus, che consiste nel dedurre l’approvazione da un’assenza di obiezioni, un siffatto procedimento richiede necessariamente, e come minimo, che sia dimostrato, prima dell’adozione della decisione, che le persone partecipanti al procedimento di approvazione per consensus abbiano preso conoscenza di tale procedimento e abbiano potuto esaminare il progetto sottoposto alla loro approvazione. Nel caso di specie, la prima decisione impugnata è stata adottata, stanti sia le indicazioni contenute nel suo testo, sia il fatto che i file di dati relativi a tale decisione sono stati inviati lo stesso giorno alle ANR (v. punto 20 supra), al più tardi il 15 aprile 2016 a mezzanotte. Tuttavia, l’SRB non fornisce la prova che, prima di mezzanotte, risultava dimostrato che i membri della sessione esecutiva dell’SRB erano stati in grado di venire a conoscenza del progetto di decisione modificato, o anche solo dell’esistenza delle e-mail delle ore 19:04 e 20:06.

131    Peraltro, ed in via incidentale, occorre rilevare che, mentre l’allegato della prima decisione impugnata sottoposta per approvazione il 13 aprile 2016 era un file in formato PDF (v. punti 94 e 120 supra), l’allegato sottoposto per approvazione la sera del 15 aprile 2016 era un file in formato XLSX (v. punti 96 e 127 supra).

132    Pertanto, si deve osservare che, se non vi fosse stato l’errore menzionato nelle e‑mail della sera del 15 aprile 2016 (v. punto 95 supra), la prima decisione impugnata avrebbe contenuto, quale allegato, un file in formato PDF e non un file XLSX.

133    In merito a tale divergenza, il Tribunale non può esimersi dal constatare che l’SRB, benché abbia il dovere di vigilare sull’unità e sulla coerenza formale dei documenti sottoposti per approvazione e poi adottati, ha variato i formati elettronici. Tale imprecisione comporta conseguenze che vanno al di là dell’aspetto puramente procedurale, in quanto gli elementi trasmessi con file PDF non offrono alcun dettaglio sulle celle di calcolo di un file XLSX e un file PDF di questo tipo contiene, almeno nel caso di specie, valori arrotondati, contrariamente a un file XLSX. Così, per quanto riguarda l’unico fattore di adeguamento in funzione del profilo di rischio insito nella prima decisione impugnata, vale a dire quello relativo al contesto europeo, dagli elementi contenuti nelle risposte dell’SRB emerge che il valore fornito nella prima decisione impugnata, così come prodotto in risposta alla prima ordinanza, ovverosia in un file PDF, non è il valore esatto che appare nel file XLSX – che include quattordici decimali – bensì un arrotondamento a due decimali inutilizzabile ai fini di una verifica del calcolo del contributo.

134    Dalle considerazioni che precedono deriva che, anche al di là della mancanza di autenticazione constatata al punto 106 supra, la quale implica l’annullamento delle decisioni impugnate, il procedimento di adozione della prima decisione impugnata è stato condotto in palese violazione di requisiti procedurali relativi all’approvazione di tale decisione da parte dei membri della sessione esecutiva dell’SRB e alla raccolta di tale approvazione.

135    A tal riguardo, occorre osservare che il fatto che le persone fisiche o giuridiche non possano far valere una violazione di norme che non sono destinate a garantire la tutela dei singoli, ma che hanno per oggetto di organizzare il funzionamento interno dei servizi nell’interesse della buona amministrazione (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C‑69/89, EU:C:1991:186, punti 49 e 50) non significa, tuttavia, che un singolo non possa mai utilmente invocare la violazione di una norma che disciplini il processo decisionale sfociante nell’adozione di un atto dell’Unione. Occorre, infatti, distinguere tra le disposizioni che disciplinano le procedure interne a un’istituzione, quelle la cui violazione non può essere invocata dalle persone fisiche e giuridiche, poiché riguardano soltanto le modalità di funzionamento interno dell’istituzione che non sono tali da incidere sulla loro situazione giuridica, da quelle la cui violazione può, al contrario, essere invocata, in quanto fanno sorgere diritti e costituiscono un fattore di certezza del diritto per tali persone (sentenza del 17 febbraio 2011, Zhejiang Xinshiji Foods/Consiglio, T‑122/09, non pubblicata, EU:T:2011:46, punto 103).

136    Nel caso di specie, l’analisi dello svolgimento del procedimento di adozione della prima decisione impugnata mostra un numero rilevante di violazioni di norme relative all’organizzazione di un procedimento scritto elettronico di adozione delle decisioni. Sebbene l’articolo 9 delle RPSE non lo preveda esplicitamente, va da sé che ogni procedimento scritto comporta necessariamente l’invio del progetto di decisione a tutti i membri dell’organo decisionale interessato da tale procedimento. Per quanto riguarda, in particolare, un procedimento di adozione di decisioni per consensus, come nel caso di specie (v. punti da 126 a 130 supra), la decisione non può essere adottata senza che sia stato dimostrato, quanto meno, che tutti i membri hanno potuto prendere previamente conoscenza del progetto di decisione. Infine, tale procedura comporta l’indicazione di un termine atto a consentire ai membri di tale organo di prendere posizione sul progetto.

137    Orbene, tali norme procedurali, intese a garantire il rispetto delle forme sostanziali inerenti a qualsiasi procedimento scritto elettronico e a qualsiasi procedimento di adozione per consensus, sono state violate nel caso di specie. Siffatte violazioni hanno un impatto diretto sulla certezza del diritto, poiché conducono all’adozione di una decisione della quale non risulta dimostrato che è stata oggetto non soltanto di un’approvazione da parte dell’organo competente, ma anche di una previa presa di conoscenza da parte dell’integralità dei suoi membri.

138    Il mancato rispetto di tali norme procedurali necessarie ai fini dell’espressione del consenso costituisce una violazione delle forme sostanziali che il giudice dell’Unione può esaminare d’ufficio (sentenze del 24 giugno 2015, Spagna/Commissione, C‑263/13 P, EU:C:2015:415, punto 56, e del 20 settembre 2017, Tilly-Sabco/Commissione, C‑183/16 P, EU:C:2017:704, punto 116).

139    Per quanto riguarda, infine, la seconda decisione impugnata, si deve rilevare che essa non sostituisce la prima decisione impugnata, la quale ha fissato gli importi dei contributi, ma si limita ad effettuare un adeguamento di tali importi su un punto tecnico limitato. L’annullamento della prima decisione impugnata comporta necessariamente quello della seconda.

140    Da tutte le considerazioni che precedono, e senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri argomenti dedotti dalla ricorrente, deriva che le decisioni impugnate devono essere annullate anche per violazione delle norme procedurali relative alla loro adozione.

 Sul settimo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione

141    La ricorrente ricorda che, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivazione dovrebbe essere valutato in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da esso direttamente e individualmente interessate possano avere a ricevere spiegazioni.

142    Tuttavia, secondo la ricorrente, né la motivazione contenuta nelle decisioni impugnate né quella contenuta negli avvisi di riscossione possono essere considerate sufficienti.

143    In primo luogo, tali motivazioni non consentirebbero di stabilire se l’SRB si sia basato sulla sua dichiarazione elettronica (rettificata) o sulla sua dichiarazione scritta, fino a quale somma il totale del bilancio (rettificato degli strumenti fiduciari derivati OTC oppure non corretto) sia stato integrato nel calcolo del contributo e se il calcolo effettuato nelle decisioni impugnate sia fondato su un valore lordo o su un valore netto dei contratti sugli strumenti derivati.

144    In secondo luogo, l’allegato 2 del primo avviso di riscossione riguarderebbe esclusivamente il contributo per il 2015. Benché l’allegato 1 del primo avviso di riscossione riguardasse il contributo per il 2016, esso mostrerebbe tuttavia solo il prodotto del calcolo, con esclusione dei suoi parametri. Né le decisioni impugnate né gli avvisi di riscossione esporrebbero chiaramente i passaggi dei calcoli e le classificazioni applicate alla ricorrente. Essi non presenterebbero in realtà un calcolo del contributo indicante i valori dichiarati dalla ricorrente (quali il totale del passivo, i fondi propri, i depositi garantiti, gli impegni risultanti da tutti i contratti di derivati ecc.). Per la ricorrente sarebbe altresì impossibile sapere in quale misura l’SRB ha proceduto a valutazioni che si discostano dai dati indicati nella dichiarazione scritta. A tal riguardo, la ricorrente ricorda di aver presentato due formulari di dichiarazione, uno soltanto dei quali doveva essere utilizzato, secondo quanto dalla stessa giuridicamente argomentato.

145    Né il rinvio operato dalle decisioni impugnate alle loro basi giuridiche può supplire all’assenza di motivazione. Da un lato, le decisioni impugnate citerebbero unicamente l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, senza fare riferimento alla direttiva 2014/59 né al regolamento delegato 2015/63, malgrado il loro carattere determinante per il calcolo del contributo. Dall’altro lato, un rinvio, anche esaustivo, alle basi giuridiche non sarebbe sufficiente nel caso di specie. I requisiti relativi alla motivazione sarebbero ancor più stringenti in quanto il contesto giuridico della decisione adottata è sconosciuto e il provvedimento adottato è oggetto di controversia tra le parti interessate.

146    La ricorrente ammette che il calcolo dei contributi ex ante è complesso. Ciò nondimeno, tale complessità imporrebbe precisamente che i soggetti passivi siano messi nelle condizioni di verificare se l’SRB abbia proceduto a un calcolo dei contributi giuridicamente fondato. D’altro canto, la motivazione offrirebbe allo stesso SRB una possibilità di autocontrollo. Peraltro, a differenza del settore del diritto delle intese, i parametri per il calcolo da parte dell’SRB dei contributi ex ante sarebbero prescritti in dettaglio dalla normativa applicabile. Di conseguenza, l’SRB non dovrebbe incontrare difficoltà insormontabili nello spiegare alla ricorrente i passaggi dei calcoli che esso avrebbe dovuto effettuare per giungere ai risultati ottenuti.

147    Né un eventuale interesse alla riservatezza di altri enti osterebbe a un’adeguata motivazione delle decisioni impugnate, poiché la ricorrente vorrebbe unicamente prendere conoscenza dei propri dati personali.

148    Peraltro, l’accesso al fascicolo concesso, successivamente alla proposizione del presente ricorso, dietro richiesta della ricorrente, non porrebbe rimedio al difetto di motivazione.

149    Per quanto riguarda la seconda decisione impugnata, neppure essa sarebbe motivata in modo giuridicamente sufficiente. Infatti, la lettera del 22 maggio 2016, indirizzata dall’SRB alle ANR, si limiterebbe ad indicare che un adeguamento del «pilastro IV» ha imposto la modifica della prima decisione impugnata. La nota tecnica (technical nota with further background), alla quale tale lettera si riferisce, non sarebbe stata allegata né alla seconda decisione impugnata né al secondo avviso di riscossione.

150    Quanto alla lettera del 23 maggio 2016, che l’FMSA ha inviato all’associazione federale delle banche pubbliche tedesche, essa avrebbe annunciato che la modifica media dell’importo del contributo annuale gravante sugli stabilimenti riconosciuti in Germania ammonterebbe all’1,21%. Tuttavia, nel caso della ricorrente, la maggiorazione fissata dalla seconda decisione impugnata corrisponderebbe all’11,45% del contributo per il 2016 fissato fino a quel momento.

151    Inoltre, il motivo invocato nel secondo avviso di riscossione a sostegno della rettifica riguarderebbe il parametro relativo al sistema di tutela istituzionale. Tale avviso farebbe riferimento ai campi CD 133 e CD 134 del suo allegato. Tuttavia, nella casella CD 134 non figurerebbe alcun valore. Inoltre, le modifiche non si limiterebbero ai due campi menzionati.

152    L’SRB contesta tali argomenti.

153    Esso fa valere che la ricorrente non è né destinataria delle decisioni impugnate, né direttamente interessata da queste ultime. Tali decisioni sarebbero state destinate all’FMSA e la loro esposizione dei motivi sarebbe stata sufficiente per l’FMSA, la quale, al pari di tutte le altre ANR, sarebbe stato strettamente coinvolto nel calcolo dei contributi ex ante per il 2016. In ogni caso, esse sarebbero sufficientemente motivate anche nei confronti della ricorrente.

154    In primo luogo, le decisioni impugnate si riferirebbero al regolamento n. 806/2014 quale base giuridica. Orbene, tale regolamento, il regolamento delegato 2015/63, il regolamento di esecuzione 2015/81 nonché la direttiva 2014/59 esporrebbero nei dettagli il metodo da applicare per il calcolo dei contributi ex ante. Le decisioni impugnate sarebbero state, pertanto, adottate in un contesto ben noto alla ricorrente. In secondo luogo, quest’ultima sarebbe stata strettamente coinvolta nel procedimento. Essa sarebbe a conoscenza del ragionamento principale in quanto il calcolo si fonda, da un lato, sul metodo di base spiegato negli atti sopra menzionati e, dall’altro, sui dati dettagliati da essa stessa forniti. In terzo luogo, negli avvisi di riscossione la ricorrente avrebbe ricevuto spiegazioni estremamente dettagliate sul calcolo e sul ragionamento eseguiti. Oltre a ciò, essa avrebbe ricevuto informazioni complementari, in particolare i valori di input, il calcolo intermedio e il risultato finale del calcolo, a seguito della sua domanda di accesso ai documenti.

155    La ricorrente andrebbe al di là dei requisiti richiesti dall’obbligo di motivazione quando pretende di dover essere messa nelle condizioni di ricalcolare l’importo esatto dei suoi contributi ex ante. I contributi ex ante degli enti sarebbero interconnessi e le diverse fasi della procedura di calcolo per un ente implicherebbero l’utilizzo di dati relativi a tutti gli enti o quanto meno a un gran numero di essi. In tale contesto, l’obbligo di motivazione dovrebbe essere contemperato con quello della tutela del segreto professionale degli altri enti. Orbene, la ricorrente avrebbe già avuto accesso a tutte le informazioni che la riguardano e che non sono collegate ad altri enti.

156    Nella sua risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza, la Commissione ha aggiunto a tal riguardo che, sebbene da un punto di vista economico fosse certamente possibile valutare il profilo di rischio di un ente unicamente sulla base dei suoi propri dati, tuttavia l’interdipendenza dei contributi ex ante di tutti gli enti era imposta nel caso di specie dalla normativa applicabile, in particolare dagli articoli 69, paragrafo 1, e 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014.

157    Secondo l’SRB, un approccio che non consente di ricalcolare completamente l’importo dei contributi ex ante sarebbe del resto in linea con la prassi amministrativa in corso in altri settori del diritto dell’Unione, in particolare in quello del diritto della concorrenza. Inoltre, occorrerebbe tenere conto della fattibilità concreta e tecnica dell’obbligo di motivazione entro il termine impartito per l’adozione delle decisioni impugnate.

158    Per quanto riguarda la seconda decisione impugnata, l’FMSA sarebbe stato informato del procedimento e dei motivi sottesi all’adeguamento, precisamente in una lettera firmata dal vicepresidente dell’SRB e trasmessa a tutte le ANR con la seconda decisione impugnata. La motivazione particolareggiata nonché il dettaglio del nuovo calcolo sarebbero stati forniti alla ricorrente nel secondo avviso di riscossione.

159    Infine, poiché l’affermazione dell’esistenza di un errore nel calcolo (rivisto) dei contributi ex ante per il 2016 per quanto riguarda la ricorrente non è dimostrata, quest’ultima, secondo l’SRB, è priva di qualsiasi interesse legittimo all’annullamento delle decisioni impugnate per un eventuale vizio di forma.

160    Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione, C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

161    L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per valutare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE si deve tener conto non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (v. sentenza del 7 marzo 2013, Acino/Commissione, T‑539/10, non pubblicata, EU:T:2013:110, punto 124 e giurisprudenza ivi citata).

162    Inoltre, la motivazione di un atto deve essere logica, e non presentare, segnatamente, contraddizioni interne che impediscano la buona comprensione dei motivi che sottendono tale atto (v. sentenza del 15 luglio 2015, Pilkington Group/Commissione, T‑462/12, EU:T:2015:508, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

163    In via preliminare, occorre ricordare che, sebbene nel sistema istituito dal regolamento n. 806/2014 e dal regolamento di esecuzione 2015/81, le decisioni che fissano i contributi ex ante siano notificate alle ANR, gli enti debitori di tali contributi, tra cui la ricorrente, sono, contrariamente a quanto asserisce l’SRB, individualmente e direttamente interessati dalle suddette decisioni (v. punti da 61 a 82 supra).

164    Pertanto, laddove si tratti di valutare la portata dell’obbligo di motivare le decisioni di cui trattasi, deve essere altresì preso in considerazione l’interesse che tali enti possono avere a ricevere spiegazioni. Inoltre, occorre ricordare che la motivazione ha altresì la funzione di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo.

165    Nel caso di specie, e senza che sia necessario esaminare gli argomenti della ricorrente relativi all’assenza, nella prima decisione impugnata, di indicazioni in merito a quale delle sue dichiarazioni sia stata utilizzata dall’SRB ai fini del calcolo e per quali motivi, occorre rilevare che l’SRB è incorso in varie violazioni dell’obbligo di motivazione.

166    Da un lato, per quanto riguarda il testo della prima decisione impugnata, esso contiene solo l’indicazione del regolamento n. 806/2014, in particolare del suo articolo 70, paragrafo 2, la menzione di consultazioni e di cooperazioni con taluni organismi [Banca centrale europea (BCE) e autorità nazionali] e il fatto che il calcolo è effettuato in modo che l’insieme dei contributi individuali non superi un determinato livello (vale a dire il 12,5% del livello-obiettivo previsto all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014). Esso non contiene alcuna informazione riguardante le fasi successive del calcolo del contributo della ricorrente né le cifre relative a queste diverse tappe.

167    Certamente, la lettura dell’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, menzionato nella prima decisione impugnata, in particolare del suo paragrafo 6, consente di comprendere che i contributi ex ante sono calcolati dall’SRB applicando, in particolare, «gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE», vale a dire, nella fattispecie, il regolamento delegato 2015/63.

168    Inoltre, il regolamento delegato 2015/63 contiene norme dettagliate che l’SRB deve applicare in sede di calcolo dei contributi.

169    Tuttavia, tali elementi non sono sufficienti per comprendere in che modo l’SRB abbia applicato tali norme al caso della ricorrente, per arrivare all’importo del contributo che la riguarda indicato nell’allegato alla prima decisione impugnata.

170    Va aggiunto che la prima decisione impugnata non menziona le decisioni intermedie adottate dall’SRB ai fini dell’attuazione della normativa riguardante il calcolo dei contributi, ossia, quanto meno, le decisioni menzionate al punto 29 supra.

171    Orbene, è giocoforza constatare, da un lato, che tali decisioni intermedie determinano taluni elementi della procedura di calcolo, nonché il calcolo stesso dei contributi. Dall’altro lato, tali decisioni intermedie non solo danno attuazione, ma altresì, per talune di esse, integrano la normativa applicabile. Poiché tali decisioni intermedie non sono oggetto di alcuna pubblicazione né sono in altro modo portate a conoscenza degli enti, l’argomento dell’SRB secondo cui la motivazione della prima decisione impugnata era sufficiente per il fatto che il regolamento n. 806/2014, il regolamento delegato 2015/63, il regolamento di esecuzione 2015/81 nonché la direttiva 2014/59 esponevano in dettaglio il metodo da applicare ai fini del calcolo dei contributi ex ante (v. punto 154 supra) non può in ogni caso essere accolto.

172    È sufficiente citare due esempi tra le decisioni intermedie menzionate al punto 29 supra, vale a dire, in primo luogo, la decisione SRB/ES/SRF/2016/01 (v. punto 29, ottavo trattino, supra), il cui articolo 1 fissa il livello-obiettivo per il 2016, che costituisce un elemento che entra in considerazione nel calcolo del contributo ex ante della ricorrente (v. articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81 e allegato I, fase 6, del regolamento delegato 2015/63) e, in secondo luogo, la decisione SRB/ES/SRF/2015/00 (v. punto 29, primo trattino, supra), che ha dato attuazione all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato 2015/63 relativo alla determinazione da parte dell’SRB degli indicatori di rischio supplementari che compongono la categoria di rischio IV, una delle due categorie di rischio applicate nel caso di specie dall’SRB, secondo quanto risulta dal file di dati, del pari menzionato al punto 29 supra.

173    Orbene, se è vero che tali decisioni intermedie sono state comunicate alla ricorrente dall’SRB, ciò è avvenuto soltanto in data 3 agosto 2016, quindi successivamente alla proposizione del presente ricorso.

174    A tal riguardo, occorre ricordare che il rispetto dell’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione degli elementi di informazione di cui la ricorrente dispone al momento della presentazione di un ricorso (v. sentenza del 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑406/06, non pubblicata, EU:T:2008:484, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

175    Dall’altro lato, per quanto riguarda l’allegato della prima decisione impugnata, occorre rilevare che esso, sebbene contenga un importo per il fattore di adeguamento in funzione del profilo di rischio nel contesto europeo, non contiene alcuna indicazione simile per quanto concerne il fattore di adeguamento in funzione del profilo di rischio per la parte del calcolo operata nel contesto nazionale. Analogamente, mentre essa precisa il tipo di metodo di calcolo utilizzato nel contesto europeo, essa non fornisce alcuna indicazione riguardo al metodo di calcolo utilizzato dall’SRB con riferimento al contesto nazionale.

176    Tuttavia, come risulta dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione 2015/81, la quota del calcolo dei contributi operata dall’SRB con riferimento al contesto nazionale rientra, nel 2016, per il 60% nel calcolo del contributo degli enti e la quota europea soltanto per il 40%. La motivazione contenuta nella prima decisione impugnata risulta quindi, a tal riguardo, insufficiente.

177    Occorre aggiungere che, contrariamente a quanto sostiene l’SRB, l’insufficienza di motivazione della prima decisione impugnata non può essere compensata dalla motivazione contenuta nel primo avviso di riscossione adottato, in esecuzione di tale decisione, dall’FMSA.

178    È vero che, nel caso di specie, il primo avviso di riscossione contiene spiegazioni più dettagliate sul calcolo del contributo della ricorrente, sia della sua parte «europea» che della sua parte «nazionale».

179    Tuttavia, nel sistema istituito dalla normativa applicabile, spetta all’SRB calcolare e fissare i contributi ex ante. Le decisioni dell’SRB sul calcolo di detti contributi sono rivolte soltanto alle ANR (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81) e spetta alle ANR comunicarle agli enti (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81) e riscuotere i contributi presso gli enti sulla base di dette decisioni (articolo 67, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014).

180    Così, l’SRB, quando agisce in forza dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, adotta decisioni aventi carattere definitivo e che riguardano, individualmente e direttamente, gli enti.

181    Spetta pertanto all’SRB, autore di tali decisioni, motivarle. Tale obbligo non può essere delegato alle ANR, né queste ultime possono porre rimedio alla sua violazione, salvo disconoscere la qualità di autore delle suddette decisioni in capo all’SRB e la sua responsabilità a tale titolo, e salvo dare luogo, tenuto conto della diversità delle ANR, a un rischio di disparità di trattamento degli enti sotto il profilo della motivazione delle decisioni dell’SRB.

182    In ogni caso, occorre rilevare che i dati che compaiono nell’allegato 1 del primo avviso di riscossione, presentati come dettagli del calcolo del contributo ex ante della ricorrente, non sono identificati come quelli dell’SRB. Di contro, essi sono presentati come parte integrante dell’avviso di riscossione, che è un atto di diritto tedesco, cosicché non è possibile distinguere gli elementi il cui autore è l’FMSA da quelli che promanano, eventualmente, dall’SRB.

183    Si deve peraltro rilevare che, mentre il fattore di adeguamento in funzione del profilo di rischio deve necessariamente contenere tutti i decimali richiesti, a pena di rendere il calcolo approssimativo, il fattore di adeguamento figurante nell’allegato del primo avviso di riscossione (con quattro decimali) non corrisponde né a quello (con due decimali) dell’allegato della prima decisione impugnata quale comunicato alla ricorrente dall’SRB, il 3 agosto 2016 (v. punto 29 supra) e presentato al Tribunale all’allegato A.22 dell’atto introduttivo del ricorso, né a quello (con quindici decimali) di questo stesso allegato, quale comunicato al Tribunale in risposta alla seconda ordinanza.

184    Del pari, e in secondo luogo, altri coefficienti che richiedono la stessa precisione e figurano (con quattro decimali) nel primo avviso di riscossione [v. i campi CD 21 (leva finanziaria), CD 35 (indicatore composito pilastro I), CD 36 (indicatore composito pilastro IV), CD 37 (indicatore composito) o CD 38 (indicatore composito finale) dell’allegato 1 di detto avviso] non corrispondono a quelli contenuti (con soli due decimali) nel file di dati fornito dall’SRB alla ricorrente il 3 agosto 2016. (v. punto 29 supra) e presentato al Tribunale nell’allegato A.25 dell’atto introduttivo del ricorso.

185    Inoltre, per quanto riguarda quest’ultimo file di dati fornito dall’SRB alla ricorrente, occorre ricordare la giurisprudenza già citata al punto 174, secondo la quale il rispetto dell’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione degli elementi di informazione di cui la ricorrente dispone al momento della presentazione del ricorso.

186    Orbene, da quanto precede risulta che, al pari delle decisioni menzionate al punto 29 supra, tale file è stato trasmesso alla ricorrente dall’SRB soltanto dopo la proposizione del presente ricorso.

187    Per quanto riguarda la seconda decisione impugnata, occorre rilevare che anch’essa viola l’obbligo di motivazione, per le stesse ragioni già rilevate riguardo alla prima decisione impugnata e per l’ulteriore motivo che essa non fornisce alcuna spiegazione riguardo all’adeguamento da essa operato.

188    È vero che i motivi di tale adeguamento sono stati esposti nella lettera del 22 maggio 2016, indirizzata dall’SRB alle ANR unitamente alla seconda decisione impugnata, e nella lettera del 23 maggio 2016, inviata dall’FMSA agli enti tedeschi.

189    Tuttavia, tali lettere contengono soltanto spiegazioni generali dei motivi dell’adeguamento effettuato dalla seconda decisione impugnata. Quanto alla nota tecnica cui rinvia la lettera del 22 maggio 2016, essa non è stata prodotta dall’SRB.

190    Per quanto riguarda i motivi contenuti nel secondo avviso di riscossione e nel file di dati forniti alla ricorrente il 3 agosto 2016, si rinvia alle considerazioni formulate ai punti da 177 a 184 supra.

191    Inoltre, si deve ancora rilevare che, per quanto riguarda il fattore di adeguamento in funzione del profilo di rischio nel contesto della zona euro (risk adjustment factor in the EA ambientale), oltre al fatto che i documenti di cui trattasi non indicano neppure un valore esatto di tale fattore, ma un valore arrotondato a nove, o a due, decimali, essi indicano, per di più, un valore diverso ([riservato] per il secondo avviso di riscossione e [riservato] per il file di dati) rispetto a quello indicato nell’allegato della seconda decisione impugnata ([riservato]).

192    Infine, per quanto riguarda l’argomentazione dell’SRB menzionata al punto 159 supra, essa dev’essere respinta. Infatti, sebbene la giurisprudenza insegni che una parte ricorrente non ha alcun interesse legittimo all’annullamento per vizio di forma, mancanza o insufficienza di motivazione di una decisione laddove l’annullamento della stessa possa dar luogo unicamente alla pronuncia di una nuova decisione identica, nel merito, alla decisione annullata [v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2017, Schräder/OCVV – Hansson (SEIMORA), T‑425/15, T‑426/15 e T‑428/15, non pubblicata, EU:T:2017:305, punto 109 e giurisprudenza ivi citata], è necessario constatare che, nel caso di specie, non è possibile escludere che l’annullamento delle decisioni impugnate darebbe luogo all’adozione di decisioni diverse. Invero, in mancanza di un’informazione completa sulle determinazioni e sui calcoli intermedi dell’SRB e di tutti i dati relativi agli altri enti nonostante l’interdipendenza del contributo della ricorrente con il contributo di ciascuno degli altri enti, né la ricorrente né il Tribunale sono in grado di verificare se, nel caso di specie, l’annullamento di tali decisioni darebbe necessariamente luogo all’adozione di una nuova decisione identica nel merito.

193    Da quanto precede risulta che, al di là dei motivi di annullamento già rilevati ai punti da 86 a 107 e da 120 a 140 supra, le decisioni impugnate incorrono nell’annullamento altresì a titolo della violazione dell’obbligo di motivazione.

194    Pertanto, le decisioni impugnate devono essere annullate, senza che sia necessario esaminare i primi sei motivi dedotti dalla ricorrente.

 Sulle spese

195    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’SRB, rimasto soccombente, dev’essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

196    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) nella sessione esecutiva del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), e la decisione dell’SRB nella sessione esecutiva del 20 maggio 2016, sulla rettifica dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che integra la decisione dell’SRB del 15 aprile 2016 relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/13), sono annullate nella parte in cui esse riguardano la Portigon AG.

2)      L’SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Portigon.

3)      La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.

Collins

Kancheva

Barents

Passer

 

      De Baere

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 28 novembre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.