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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 22 giugno 2021 – Zenith Media Communications SRL / Consiliul Concurenţei

(Causa C-385/21)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Zenith Media Communications SRL

Resistente: Consiliul Concurenţei

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 101 TFUE debbano essere interpretati nel senso che:

impongono all’autorità garante della concorrenza dello Stato membro l’obbligo di interpretare la norma nazionale che disciplina la determinazione della sanzione dell’ammenda in conformità con il principio di proporzionalità, nel senso che si deve verificare la circostanza se il fatturato totale, come indicato nel conto profitti e perdite del bilancio contabile relativo all’esercizio finanziario precedente, rifletta fedelmente le operazioni economico-finanziarie, conformemente alla realtà economica;

alla luce del principio di proporzionalità, ostano alla prassi dell’autorità garante della concorrenza dello Stato membro di imporre un’ammenda in rapporto al fatturato indicato nel conto profitti e perdite del bilancio contabile relativo all’esercizio finanziario precedente, che comprende gli importi rifatturati ai clienti finali relativi ai servizi per i quali è stata esercitata l’attività di intermediazione dell’acquisto di spazio nei media, e non solo le commissioni relative all’attività di intermediazione;

ostano all’interpretazione di una norma di diritto nazionale nel senso che la responsabilità della corretta registrazione nella contabilità e di presentare fedelmente le operazioni economico-finanziarie, conformemente alla realtà economica, incombe all’impresa sanzionata e che l’autorità garante della concorrenza dello Stato membro è vincolata dal modo in cui l’impresa sanzionata adempie a tale obbligo.

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