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Ricorso proposto il 30 marzo 2010 - Meda Pharma / UAMI - Nycomed (ALLERNIL)

(Causa T-147/10)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meda Pharma GmbH & Co. KG (Bad Homburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nycomed GmbH (Costanza, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 29 settembre 2009, procedimento R 697/2007-4, relativa all'opposizione proposta sulla base del marchio tedesco n. 1 042 583 "ALLERGODIL" avverso la domanda di registrazione di marchio comunitario 4 066 452 "ALLERNIL";

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Nycomed GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "ALLERNIL" per prodotti della classe 5 (domanda n. 4 066 452)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco n. 1 042 583 "ALLERGODIL" per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/20091, in quanto non sarebbero stati applicati correttamente i principi del diritto dei marchi sul rischio di confusione

violazione dell'art. 75 del regolamento n. 207/2009 per mancata osservanza dell'obbligo di motivazione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).