Language of document : ECLI:EU:F:2015:86

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

14 luglio 2015

Causa F‑109/14

Silvana Roda

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Retribuzione – Pensione di reversibilità – Articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto – Diritto del coniuge divorziato del funzionario deceduto – Pensione alimentare a carico del funzionario deceduto – Fissazione del limite della pensione di reversibilità – Ricorso manifestamente infondato»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, mediante il quale la sig.ra Roda chiede che la Commissione europea sia condannata a versarle, a titolo della pensione di reversibilità di cui beneficia, il 35% dell’importo della pensione di anzianità percepita dal suo ex coniuge al momento del decesso di quest’ultimo, e ciò dalla data del decesso, con maggiorazione degli interessi sulle quote arretrate.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. La sig.ra Roda sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Portata

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 81)

2.      Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Pensione alimentare stabilita per convenzione tra gli ex coniugi – Fissazione del limite della pensione di reversibilità

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, artt. 18 e 27)

1.      Ai sensi dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

In particolare, il rigetto del ricorso con ordinanza motivata adottata sulla base dell’articolo 81 del regolamento di procedura non soltanto contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti le spese che lo svolgimento di un’udienza comporterebbe, ove, alla lettura del fascicolo di una causa, il Tribunale, reputandosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo in parola, sia pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso o della sua manifesta infondatezza e consideri, inoltre, che lo svolgimento di un’udienza non sarebbe tale da offrire elementi nuovi idonei a incidere sul suo convincimento.

(v. punti 14 e 15)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: ordinanze del 10 luglio 2014, Mészáros/Commissione, F‑22/13, EU:F:2014:189, punto 39, e del 23 aprile 2015, Bensai/Commissione, F‑131/14, EU:F:2015:34, punto 28

2.      L’importo della pensione di reversibilità di cui un coniuge divorziato è titolare, ricade esclusivamente nell’ambito delle disposizioni degli articoli 27 e 28 dell’allegato VIII dello statuto e, ai fini del calcolo dell’importo in parola e della sua attualizzazione, è priva di rilievo la circostanza che l’importo della pensione alimentare di cui all’articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto non possa più, in forza del diritto nazionale e a causa del decesso dell’ex coniuge, essere modificato.

Inoltre, l’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto disciplina esclusivamente la situazione del coniuge superstite del funzionario deceduto e non è inteso, segnatamente per quanto riguarda l’importo minimo della pensione di reversibilità pari al 35% dell’ultimo stipendio base, ad applicarsi per analogia alla situazione degli ex coniugi del funzionario deceduto.

(v. punti 19 e 20)