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Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2013 - Polonia / Commissione

(Causa T-241/10)

("FEAOG, FEAGA e FEASR - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento - Pagamenti diretti - Sistema di identificazione delle parcelle agricole - Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 - Efficacia e affidabilità insufficienti - Irregolarità intenzionali - Articolo 53 del regolamento (CE) n. 796/2004")

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, A. Szmytkowska e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/152/UE della Commissione, dell'11 marzo 2010, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 63, pag. 7), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica di Polonia

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 - GU C 209 del 31.7.2010.