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Ricorso proposto il 27 maggio 2010 - Danzeisen/Commissione

(Causa T-242/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Werner Danzeisen (Eichstetten, Germania) (rappresentante: avv. H. Schmidt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare il regolamento (UE) della Commissione n. 271/2010 nella parte in cui modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 prevedendo in maniera vincolante al suo allegato XI, parte A, n. 9, per quanto riguarda il logo biologico dell'UE di cui all'art. 57, che il suo uso debba "conformarsi alle norme che disciplinano la sua registrazione (...) nell'Ufficio di proprietà intellettuale del Benelux", in particolare nella parte in cui tali disposizioni (del regolamento d'uso del marchio collettivo) prevedono:

all'art. 2, n. 4, che nessuno, neppure il ricorrente, può utilizzare il logo biologico dell'UE "without empowerment from the Bodies designed or recognised in accordance with the Community Regulations", vale a dire senza autorizzazione all'utilizzo di detto logo da parte delle autorità o degli organi di controllo istituiti o riconosciuti in conformità al diritto dell'Unione;

all'art. 4, l'esonero da responsabilità, in forza del quale l'Unione europea non garantisce che il logo biologico dell'UE possa essere utilizzato nell'Unione europea, ad eccezione della propria esistenza giuridica dell'Unione europea e del suo diritto al logo biologico dell'UE, "except to the extent of its corporate existence and of its underlying entitlement to the Organic Farming Mark", il che rappresenta dunque una limitazione della responsabilità dell'Unione europea soltanto alla sua esistenza giuridica e al suo diritto alla registrazione del marchio che è stata effettuata;

all'art. 7, n. 2, seconda frase, che le disposizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo relative all'utilizzo e alla gestione del logo biologico dell'UE possono coesistere con le norme dell'Unione europea e le leggi nazionali, prevedendo però che, in caso di conflitto relativo all'utilizzo del logo biologico dell'UE, prevale e deve essere applicato il regolamento d'uso del marchio, vale a dire che "in case of conflict concerning the use of the Organic Farming Mark" sono dunque applicabili le "provisions of the present Regulations on use and management", mentre le altre norme, in particolare quelle del regolamento (UE) n. 271/2010, passano in secondo piano;

all'art. 9, n. 3, che il logo biologico dell'UE non può essere utilizzato in modo critico o sprezzante nei confronti dell'Unione europea o del regolamento d'uso del marchio collettivo stabilito dall'Ufficio di proprietà intellettuale del Benelux;

all'art. 12, primo comma, che l'Unione europea si riserva il diritto di controllare direttamente i prodotti e i materiali pubblicitari aventi il logo biologico dell'UE o di richiedere regolarmente esempi di impiego;

all'art. 15, primo comma, che l'interpretazione delle disposizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo dell'UE è riservata al suo rappresentante legale, la Commissione europea, escludendosi con ciò l'interpretazione affidata alla giurisdizione dell'Unione europea;

all'art. 15, secondo comma, che le norme sull'utilizzo e la gestione del logo biologico dell'UE sono soggette al diritto belga;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la nuova versione dell'allegato XI al regolamento (CE) n. 889/2008 1 introdotta dal regolamento (UE) n. 271/2010 2.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere innanzitutto una violazione dell'art. 297, n. 1, terza frase, TFUE, poiché l'allegato XI, parte A, n. 9, del regolamento n. 889/2008, come modificato dal regolamento n. 271/2010, rinvia al regolamento d'uso del marchio collettivo, che la Commissione ha stabilito al momento della registrazione del logo di produzione biologica dell'UE nel registro dell'Ufficio di proprietà intellettuale del Benelux, e tale regolamento d'uso del marchio collettivo non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, benché, per effetto del rinvio, esso abbia forza vincolante pari a quella del testo stesso del regolamento della Commissione.

In secondo luogo, il ricorrente ritiene che il rinvio dinamico al regolamento d'uso del marchio collettivo della Commissione permetterebbe di modificare a discrezione il contenuto effettivo del regolamento n. 271/2010 escludendo gli Stati membri, di modo che sarebbe elusa la legittimità dell'atto legislativo basata sulla partecipazione degli Stati membri.

In terzo luogo, il ricorrente eccepisce che il regolamento d'uso del marchio collettivo prevede che nessuno può utilizzare il logo di produzione biologica dell'UE senza autorizzazione delle autorità o degli organi di controllo. Secondo il ricorrente, ciò sarebbe incompatibile con l'art. 24, n. 2, e l'art. 25, n. 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 3, dal momento che tali disposizioni prevedono che i produttori la cui attività biologica sia controllata possono utilizzare il logo di produzione biologica dell'UE per i prodotti biologici conformi al regolamento.

In quarto luogo, il ricorrente fa valere che il regolamento d'uso del marchio collettivo prevede un esonero da responsabilità a vantaggio della Commissione europea, mediante il quale la stessa si libera illegittimamente del suo obbligo di tutelare anche il ricorrente da possibili danni.

In quinto luogo, il ricorrente osserva che il regolamento d'uso del marchio collettivo, nella coesistenza delle sue disposizioni con gli altri atti legislativi dell'Unione europea e le leggi nazionali, prevede che, in caso di conflitto relativo all'utilizzo del logo biologico dell'UE prevale sempre il regolamento d'uso del marchio collettivo, con la conseguente violazione del primato del diritto dell'Unione.

In sesto luogo, il ricorrente eccepisce il fatto che il regolamento d'uso del marchio collettivo gli vieterebbe un utilizzo del logo di produzione biologica dell'UE in modo critico nei confronti dell'Unione europea. In questo modo si avrebbe un'interferenza arbitraria e ingiustificata nel suo diritto fondamentale alla libertà di espressione.

In settimo luogo, il ricorrente fa valere che il regolamento d'uso del marchio collettivo prevede che la Commissione europea potrebbe domandare agli utilizzatori del logo di produzione biologica esempi di impiego e sottoporli a controllo, di modo che la Commissione si concederebbe un diritto di accesso diretto alle imprese violando la ripartizione delle competenze nei confronti degli Stati membri.

In ottavo luogo, il ricorrente eccepisce la registrazione del logo di produzione biologica dell'UE quale marchio collettivo, in quanto ciò sarebbe tra l'altro incompatibile con il regolamento n. 834/2007.

In nono luogo, il ricorrente afferma che nel regolamento d'uso del marchio collettivo la Commissione si riserva il diritto di interpretare essa stessa il citato regolamento, violando in questo modo il monopolio dell'interpretazione riconosciuto alla Corte.

Infine, sarebbe arbitraria la previsione che il regolamento d'uso del marchio collettivo prescriva l'applicazione del diritto belga anche per il ricorrente.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 5 settembre 2008, n. 889, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250, pag. 1).

2 - Regolamento (UE) della Commissione 24 marzo 2010, n. 271, recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione europea (GU L 84, pag. 19).

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 834, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189, pag. 1).