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Ricorso proposto il 29 dicembre 2020 – Stockdale/Consiglio e a.

(Causa T-776/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Robert Stockdale (Bristol, Regno Unito) (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l'azione esterna, Rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale:

per quanto riguarda la decisione di licenziamento, dichiararla illegittima;

per quanto riguarda i diritti derivanti dal contratto di diritto privato:

riqualificare il rapporto contrattuale come contratto di lavoro a tempo indeterminato;

dichiarare che il ricorrente ha subito una discriminazione in merito al motivo di licenziamento invocato e condannare i convenuti a tale titolo al pagamento di EUR 10.000 per danni psicologici valutati ex aequo et bono;

accertare la violazione da parte dei convenuti dei propri obblighi contrattuali e, in particolare, della notifica di un valido preavviso nell'ambito della risoluzione di un contratto a tempo indeterminato;

dichiarare che il ricorrente ha subito un trattamento iniquo e illegittimo e condannare, di conseguenza, i convenuti a reintegrarlo o, in subordine, a versargli un risarcimento valutato sulla base della perdita del beneficio dell'esecuzione del contratto di lavoro se fosse proseguito fino alla sua fine prevedibile;

di conseguenza, condannare i convenuti a versare al ricorrente un risarcimento per licenziamento ingiustificato (unfair dismissal), da stabilirsi successivamente e fissato, provvisoriamente, ex aequo et bono, in EUR 393 850,08;

condannare i convenuti al pagamento degli interessi sulle suddette somme;

per quanto riguarda gli altri diritti, basati sul trattamento discriminatorio tra il ricorrente e gli altri agenti dell'Unione europea:

dichiarare che il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto come agente temporaneo di uno dei primi tre convenuti e dichiarare che i primi tre convenuti hanno trattato il ricorrente in modo discriminatorio, senza giustificazione oggettiva, per quanto riguarda la sua retribuzione, i suoi diritti a pensione e i relativi benefici, nonché la garanzia del successivo impiego;

condannare i primi tre convenuti a risarcire al ricorrente la perdita di retribuzione, pensione, indennità e vantaggi, causata dalle violazioni del diritto comunitario di cui al presente ricorso;

condannarli a pagare al ricorrente gli interessi su tali somme;

fissare un termine entro il quale le parti fissano il suddetto risarcimento, tenendo conto del grado e dello scatto con cui il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto, della progressione media della retribuzione, dell'andamento della sua carriera, delle indennità che avrebbe quindi dovuto percepire in base a tali contratti di agente temporaneo e confrontare i risultati ottenuti con la retribuzione effettivamente percepita dal ricorrente;

condannare i convenuti alle spese.

in subordine:

condannare le istituzioni a risarcire il ricorrente per responsabilità extracontrattuale derivante dal mancato rispetto dei suoi diritti fondamentali, fino ad un importo fissato provvisoriamente, ex aequo et bono, in EUR 400.000.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dei convenuti per i seguenti motivi:

violazione del diritto sostanziale applicabile al contratto del ricorrente;

discriminazione nella decisione di licenziarlo sulla base della sua nazionalità e disparità di trattamento nel contesto della procedura di licenziamento quale cittadino britannico all'interno dell'Unione europea, nonché violazione del diritto di essere ascoltato;

abuso di diritto nell'utilizzo successivo di contratti a tempo determinato e violazione del principio di proporzionalità, nonché violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione;

incertezza del diritto e violazione del diritto a una buona amministrazione, violazione del Codice europeo di buona condotta amministrativa e violazione del diritto alla libera circolazione dei lavoratori.

Secondo motivo, vertente sull'illegittimità della decisione di licenziamento del ricorrente. Tale motivo si divide in due censure.

Prima censura, vertente sulla violazione del diritto applicabile al suo contratto di lavoro (qualificazione del contratto, norme in materia di licenziamento, disparità di trattamento rispetto ad altri agenti britannici che lavorano per l'Unione, ecc.). In subordine, il ricorrente sostiene che sono gli stessi principi, sanciti negli strumenti giuridici europei, ad essere applicati per ottenere gli stessi risultati.

Secondo motivo, vertente sull'esistenza di una discriminazione tra lavoratori all'interno delle istituzioni, in particolare, per quanto riguarda i diritti riconosciuti agli agenti temporanei (mancato pagamento di indennità varie, contributo al fondo pensione, rimborso spese, ecc.)

Terzo motivo, vertente sull'esistenza di una responsabilità extracontrattuale da parte delle istituzioni dell'Unione europea, dedotto dal ricorrente qualora le sue conclusioni relative alla responsabilità contrattuale dei convenuti dovessero essere considerate irricevibili o infondate.

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