Language of document : ECLI:EU:T:2013:568

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

20 settembre 2013

Causa T‑113/13 P

Kris Van Neyghem

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2007 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 – Rigetto del ricorso in primo grado – Obbligo di motivazione – Articolo 266 TFUE – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012, Van Neyghem/Consiglio (F‑77/11).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Kris Van Neyghem sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del presente giudizio di impugnazione.

Massime

1.      Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione

(Statuto dei funzionari, artt. 25, comma 2, 45 e 90, § 2)

2.      Ricorso dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Annullamento di una decisione di non promozione – Nuovo scrutinio per merito comparativo – Modalità di esecuzione adeguata

(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 45)

3.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Elementi che possono essere presi in considerazione

(Statuto dei funzionari, art. 45)

4.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 2, 139, § 2, e 144)

5.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato da parte del Tribunale della valutazione dei fatti e degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 17)

Riferimento:

Corte: 13 aprile 1978, Ganzini/Commissione, 101/77 (Racc. pag. 915, punto 10); 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C‑343/87 (Racc. pag. I‑225)

2.      Per conformarsi alla sentenza di annullamento e dare ad essa piena esecuzione, l’istituzione il cui atto è stato annullato è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest’ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato. Il procedimento diretto a sostituire tale atto può così essere ricominciato dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata.

Così, nell’effettuare un nuovo scrutinio per merito comparativo prendendo in considerazione i tre criteri di cui all’articolo 45 dello Statuto, al fine di procedere all’esecuzione di una sentenza che annulla la decisione di non promuovere un funzionario a seguito di irregolarità che inficiano lo scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, l’istituzione interessata ha non soltanto rispettato le disposizioni dell’articolo 266 TFUE, ma anche le norme proprie alla procedura di promozione quali fissate dall’articolo 45 dello Statuto.

(v. punti 21 e 22)

Riferimento:

Corte: 13 luglio 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlamento, C‑8/99 P (Racc. pag. I‑6031, punti 19 e 20, e giurisprudenza ivi citata)

3.      L’articolo 45 dello Statuto dispone che l’autorità che ha il potere di nomina deve tener conto, nel corso dello scrutinio per merito comparativo, in particolare, dei rapporti dei funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita e, se del caso, del livello delle responsabilità esercitate.

Al riguardo, l’amministrazione dispone di un certo margine discrezionale quanto all’importanza che essa accorda a ciascuno dei tre criteri di cui all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, dato che il tenore letterale di quest’ultima disposizione non esclude la possibilità di una ponderazione.

L’autorità che ha il potere di nomina è pertanto condotta a determinare, in sede di scrutinio per merito comparativo, l’importanza da essa accordata a ciascun criterio, il che implica che essa esamini, in tale occasione, i tre criteri previsti dall’articolo 45 dello Statuto che debbono formare oggetto di una valutazione comune che non può essere frazionata.

(v. punto 23)

Riferimento:

Tribunale: 16 maggio 2013, Canga Fano/Consiglio, T‑281/11 P (punto 123)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 27)

Riferimento:

Tribunale: 28 giugno 2011, van Arum/Parlamento, T‑454/09 P (punto 79, e giurisprudenza ivi citata)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 31)

Riferimento:

Corte: 16 settembre 1997, Koelman/Commissione, C‑59/96 P (Racc. pag. I‑4809, punto 31)

Tribunale: 7 dicembre 2011, Mioni/Commissione, T‑274/11 P (punto 18)