Language of document : ECLI:EU:F:2010:69

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

29 giugno 2010


Causa F‑11/10


María Soledad Palou Martínez

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Irricevibilità manifesta — Tardività — Inosservanza della procedura precontenziosa — Art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale la sig.ra Palou Martínez chiede al Tribunale «[di] studiare i fatti compiuti e le circostanze che caratterizzano la [sua] situazione e, su questa premessa (…) emanare una risoluzione accogliendo le [sue] domande»; di annullare «la decisione della Commissione [europea]»; di ingiungere alla Commissione di «riconoscere e garantire il [suo] posto di lavoro e la [sua] categoria a Barcellona» (Spagna) e, «di conseguenza», di «restituir[le] il suo posto di lavoro, la sua categoria implicita e la totalità della sua retribuzione a partire dal momento in cui è stata dichiarata abile e idonea al lavoro».

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. La ricorrente sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Oggetto — Ingiunzione rivolta all’amministrazione — Declaratoria — Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91)

2.      Funzionari — Ricorso — Ricorso di annullamento non proposto entro i termini — Ricorso per risarcimento danni diretto ad un risultato identico — Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni proposto in assenza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto — Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, una domanda diretta a veder rivolgere dal Tribunale della funzione pubblica ingiunzioni all’amministrazione o a far riconoscere da quest’ultimo la fondatezza di taluni dei motivi fatti valere a sostegno di una domanda di annullamento sono manifestamente irricevibili, dato che non spetta al giudice dell’Unione rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione o emettere declaratorie in diritto. Ciò si verifica nel caso di una domanda diretta a che il Tribunale della funzione pubblica accerti l’esistenza di taluni fatti e ingiunga all’amministrazione di adottare provvedimenti tali da ripristinare i diritti dell’interessato.

(v. punti 29‑31)

Riferimento:

Corte: 21 novembre 1989, cause riunite C‑41/88 e C‑178/88, Becker e Starquit/Parlamento (Racc. pag. 3807, pubblicazione sommaria, punto 2)

Tribunale di primo grado: 9 giugno 1994, causa T‑94/92, X/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑481, punto 32); 15 dicembre 1999, causa T‑300/97, Latino/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑259 e II‑1263, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), e 25 ottobre 2007, causa T‑154/05, Lo Giudice/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑203 e II‑A‑2‑1309, punto 55 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 7 novembre 2007, causa F‑57/06, Hinderyckx/Consiglio (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑329 e II‑A‑1‑1831, punto 65)

2.      È escluso che un’azione risarcitoria permetta ad un funzionario di contestare un atto che arreca pregiudizio da lui non precedentemente contestato entro i termini statutari.

(v. punto 43)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 21 febbraio 2008, causa F‑4/07, Skoulidi/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑47 e II‑A‑1‑229, punti 69 e 70 e giurisprudenza ivi citata)

3.      In forza degli artt. 90 e 91 dello Statuto, un’azione risarcitoria deve normalmente iniziare con una domanda rivolta all’amministrazione e proseguire con un reclamo diretto contro il rigetto di tale domanda. Di conseguenza, dato che tale procedimento in due fasi non ha preceduto l’adizione del Tribunale della funzione pubblica, il ricorso dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

(v. punto 44)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 luglio 1995, causa T‑36/93, Ojha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑497, punto 117), e 6 novembre 1997, causa T‑15/96, Liao/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑897, punto 57)

Tribunale della funzione pubblica: 2 maggio 2007, causa F‑23/05, Giraudy/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑121 e II‑A‑1‑657, punto 69), e Skoulidi/Commissione, cit., punto 56